Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME adiva la Corte d’Appello di Torino proponendo istanza di rescis giudicato derivante da sentenza della medesima Corte territoriale d irrevocabile il 19 settembre 2019, con la quale era stata condannato alla pe sei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/1990.
La vicenda processuale era così ricostruita nel provvedimento impugna l’imputato era stato assolto dal GUP NOME il Tribunale di Torino con sente ottobre 2003 e condannato a seguito dell’impugnazione tempestivamente pro dal Pubblico Ministero; b) nel giudizio di primo grado NOME era stato p era difeso dal difensore di fiducia; c) all’atto dell’interrogatorio di garanzi aveva eletto domicilio in Vercelli, INDIRIZZO, NOME il fratello all’atto della scarcerazione, a seguito della assoluzione, aveva eletto domic NOME il fratello ma ad un diverso indirizzo, ossia in Vercelli, INDIRIZZO) l’ appello proposto dal PM era stato ritualmente notificato al domicilio maggio 2006, a mani della cognata; f) la notifica della citazione per il appello era stata eseguita NOME il primo domicilio eletto, e cioè in INDIRIZZO, e non NOME INDIRIZZO; g) espletate le ricerche dell’imputa dunque proceduto alla notifica NOME il difensore di fiducia, nominato nell dell’AVV_NOTAIO NOME del Foro di Torino, ai sensi dell’art. 161, comma 4, pen; h) il predetto difensore aveva proposto appello incidentale; i) dal verb ricerche effettuate a seguito della mancata notifica del decreto di citazion era emerso che il ricorrente risultava residente nel comune di Pontevico fratello, NOME cui l’odierno ricorrente aveva eletto domicilio, era reside ad un diverso indirizzo di Vercelli, ossia in INDIRIZZO, ma anche lì er irreperibile e sconosciuto a vari residenti. Tanto premesso, la Corte d’Appell l’istanza osservando che la mancata partecipazione della ricorrente al proc poteva ritenersi incolpevole ai sensi dell’art. 629 bis cod.proc.pen. i perché il ricorrente aveva eletto un domicilio inidoneo e non aveva adempiuto di comunicare le relative variazioni, con conseguente legittimità della notifi NOME il difensore di fiducia. Riteneva poi la Corte territoriale ch ricorrente, avendo ricevuto la notifica dell’atto di appello ed avendo un d fiducia, che aveva proposto appello incidentale, nulla aveva dedotto o riguardo a fatti o situazioni che gli avessero impedito di informarsi press difensore di fiducia circa il processo a suo carico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ricorre per Cassazione NOME NOME. Con il primo motivo, denuncia vizio di moti in ordine alla ritenuta regolarità del decreto di citazione a giudizio ai 161, comma 4, cod. proc. pen., NOME il difensore di fiducia, stante notifica del predetto decreto al domicilio ritualmente dichiarato, ossia in INDIRIZZO, NOME il fratello, come indicato all’atto della scarcera
rispondeva al vero che il fratello del ricorrente, NOME, fosse sconosciuto all’indirizzo di Vercelli, INDIRIZZO, come era erroneamente r dal verbale di vane ricerche, atteso che nel grado di merito era stato contratto di compravendita stipulato da NOME relativamente all’immobile INDIRIZZO. Non vi erano elementi per affermare che il ricorrente fosse irrintr atteso che era stato detenuto in Italia dopo il 2008 e risultava che fosse Albania. Non vi era, conclusivamente, alcun elemento che potesse deporre sussistenza di una precisa volontà dell’NOME di sottrarsi volonta processo che lo riguardava. Né poteva considerarsi tale la mancata comunic dele variazioni del domicilio eletto, specie a distanza di anni. Sui punti e dedotti nel giudizio di merito, la Corte territoriale aveva totalmente motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione. La notifica di appello era avvenuta nel 2006, mentre l’udienza si era celebrata solo Atteso il consistente intervallo temporale, non vi era alcun elemento presumere l’esistenza di un rapporto con il difensore di fiducia, né la pr dell’appello incidentale era sufficiente a determinare la presunzione di conos processo da parte del ricorrente, potendo essere una iniziativa intrapresa dal senza alcuna consultazione. A tal proposito, infatti, la recente riforma p aveva introdotto la necessità di uno specifico mandato ad impugnare.
Il igrocuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che questa Corte di legittimità ha chiarito che gli indi conoscenza previsti dall’art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valut concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso fondamento del diritto sovranazionale (Sez. U – n. 23948 del 28/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 279420 – 01; Sez. U, n. 1498 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280931 02). Si è invero specificato che, al fine di garantire che il processo in sia legittimamente condotto, il giudice è chiamato a verificare mancata comparizione dell’imputato COGNOME sia riconducibile esclusivamente COGNOME ad una libera rinuncia dell’imputato COGNOME ad esercitare il suo diritto. Come indicato dalle Sezioni Unite NOME COGNOME «l’articolo COGNOME 420-bis COGNOME per la difesa dai “finti” inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre se la parte COGNOME ignori COGNOME la vocatio COGNOME in ius, COGNOME la volontaria COGNOME sottrazione COGNOME alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». COGNOME Si deve trattare all’evidenza di “condotte positive, di vicende concrete che hanno imped
la partecipazione al processo, rispetto alle quali è necessario un accertam in fatto, perché l’articolo 420-bis non “tipizza” e non consen tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale, pena il r alle vecchie presunzioni” ( così testualmente Sez. U , n. 14573 del 25/11/2021, D, Rv. 282848 che, nel risolvere il contrasto determinatosi in ordine alla possibili eseguire le notifiche al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen, hanno ribad i principi sopra evidenziati).
Tanto premesso, a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite, le Se semplici di questa Corte hanno costantemente ritenuto che, nella ipotesi di nomi del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale persona sottoposta a processo penale e il professionista nominato, rapporto c onera l’interessato dell’obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo riguarda; in questa ipotesi, con riferimento alle ” vicende concrete che h impedito la partecipazione al processo”, l’interessato deve allegare situazioni che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l’attiv di assumere dal professionista nominato le notizie relative al proce (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 283019 COGNOME 01 Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460 – 01).
Nel caso di specie consta la notifica all’imputato dell’atto di appello e l’assi durante tutto il processo di secondo grado, di un difensore di fiducia, cui è notificato il decreto di citazione in appello ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod pen. E proprio il medesimo difensore di fiducia ha proposto appello incidenta avverso la sentenza impugnata . Orbene, stante la certa sussistenza del rappo professionale instauratosi con il difensore di fiducia, e non constando altri vicende interruttive del rapporto predetto ( anzi, potendosene attesta perduranza), la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei pr giurisprudenziali sopra richiamati, rilevando come l’odierno ricorrente non ave prospettato o allegato vicende e fatti concreti che gli avessero impedito o estremamente difficoltoso prendere contatti con il difensore di fiducia da nominato, sì che la mancata conoscenza del processo era, di fatto, dipendente una condotta a lui stesso ascrivibile, integrante volontario e consapevole disinte al processo che direttamente lo riguardava ( l’atto di appello del Pubblico minis infatti, gli era stato notificato al domicilio eletto) .Nè è illogica la considerazi Corte territoriale secondo cui le plurime vicende processuali che hanno riguard l’NOME, più volte sottoposto a custodia in carcere in Italia, avv ulteriormente la sussistenza e perduranza del rapporto fiduciario con il difen nominato.
Va altresì ribadito che, essendo sceso il giudicato, non sono comunque deducib eventuali COGNOME questioni COGNOME attinenti COGNOME alla COGNOME regolarità COGNOME della COGNOME notifica
(Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 213782 COGNOME – COGNOME 01; Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271703 – 01) rilevando invece, questa sede, esclusivamente, l’accertamento della sussistenza o meno di vicen che, concretamente, abbiano impedito al ricorrente di avere conoscenza del process a suo carico, vicende correttamente escluse dalla Corte territoriale.In ogni risultano corrette le considerazioni della Corte territoriale secondo cui, es pacifico il trasferimento di residenza nel 2007 del fratello del ricorrente, NOME NOME il quale era stato eletto domicilio all’atto della scarcerazione l’anno prec era onere dell’NOME comunicare le eventuali variazioni del domicilio el risultando dal verbale di vane ricerche e anche dalle deduzioni del ricorrente st (il quale ha prodotto l’atto di compravendita della casa da parte del fratello, ri al settembre 2007, e quindi successiva alla sua dichiarazione di domicilio press precedente indirizzo) la palese inidoneità dell’indirizzo fornito ad assicur rintracciabilità dell’odierno ricorrente. Ricorre, dunque, pienamente, l’i contemplata all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., pur se la mera regolarità d notifica, a mente dei principi sopra ricordati che richiedono elementi concreti d desumere la volontaria sottrazione al processo, superando il sistema di presunzio non consentirebbe, da sola, di considerare infondata la richiesta di rescission giudicato, che invece deve rigettarsi alla luce delle considerazioni espos precedente paragrafo.
6. Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso. Segue per legge la conda della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua
Roma, 28 febbraio 2024