Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22440 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22440 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 28/04/1978
avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d’appello di Napoli
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento della decisione impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha riformato decisione emessa, all’esito del giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Torre Annunziata in data 26 aprile 2023, riqualificando i fatti contestati a NOME COGNOME nel delitto di cui all comma V, DPR 309/90 e rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione, previo riconoscimento di attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva.
NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che il decreto di citaz il giudizio di appello veniva notificato all’avv. NOME COGNOME con studio in Casalnuovo Napoli, anziché al difensore di fiducia avv. NOME COGNOME quest’ultimo firmatario dei moti di gravame e con studio in Terzigno.
Tanto premesso, deduce la nullità assoluta della notifica, evidenziando l’interesse a impugnare in ragione dell’accoglimento parziale dei motivi di appello.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio.
In proposito ha osservato che l’omesso avviso del decreto di citazione a giudizio a difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta ai sensi degli art 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando dello stesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro profession plausibilmente per mero errore materiale.
4. Il ricorso è fondato.
Come risulta dalla documentazione allegata al ricorso e dall’esame del fascicolo processuale – consentito a questa Corte in ragione della natura della doglianza dedotta decreto di citazione in appello è stato notificato all’avvocato NOME COGNOME nonostante risultasse agli atti la nomina fiduciaria dell’avvocato NOME COGNOME che pure aveva partecip in tal veste alle udienze dinanzi al GUP e proposto l’atto di appello.
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, integra, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. 2 c) e 179, comma 1 cod. pr pen., una nullità assoluta e insanabile quando ne sia obbligatoria la presenza e il professionis non sia comparso in udienza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al le d’ufficio, poiché l’imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria dife persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), CEDU (S U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 273199).
In mancanza del previo avviso al difensore di fiducia nominato tempestivamente, sono affetti da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., la cos del rapporto processuale per il giudizio di secondo grado e la relativa sentenza che va annullat
con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli che provvederà alla celebrazione di u nuovo giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così è deciso, 29/04/2025