Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15249 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15249 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata in Cina il 13/06/1995
avverso l’ordinanza del 15/11/2024 del Tribunale di Macerata, sezicne per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione oral( secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. pro( pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con le quali il sostituto Procuratore generalE, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 06/03/2025 dal difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento d l ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Macerata, in funzioni ii giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emess D in data 16/09/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata nell’ambito del procedimento n. 28/22 RGNR E.P.P.O., sede di Milano Bologna nel quale NOME COGNOME è indagata per il reato di associazione a c elinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati tributari, riciclaggio ed autoriciclaggio.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il di ensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce violazione ci legge in relazione agli artt. 324, commi 6 e 7, e 184, comma 2, cod. proc. pen. pE r omesso rinvio dell’udienza celebrata avanti il Tribunale del riesame, nonostante l’eccepita mancata notifica dell’avviso di fissazione ad uno dei due difensori fiduciar nominati dall’indagata.
Si rileva, in particolare, che all’udienza camerale compariva il solo a /v. NOME COGNOME anche in sostituzione del co-difensore avv. NOME COGNOME all’esclusivo fine di rappresentare l’omessa notifica nei propri confronti (e cioè nella qualità di secondo legale nominato dall’indagata in sede di interro atorio di garanzia) del decreto di fissazione di udienza e di chiedere il rinvio della !Procedura con concessione dei previsti termini per la difesa, eccezione che no i è stata accolta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’unico motivo di ricorso proposto non è fondato.
Dall’esame del fascicolo processuale, consentito in ragione della na :ura della doglianza dedotta, risulta pacifico che l’avviso di fissazione di udienza avanti i Tribunale non è stato notificato all’avv. NOME COGNOME ben: ì all’av NOME COGNOME nominato difensore di fiducia dall’indagata il 25/1 )/2024 e sottoscrittore dell’istanza di riesame proposta avverso il decreto di Hequestro preventivo.
Risulta altresì che sulla eccezione di nullità proposta dall’avv. COGNOMEmancata notifica a sè stesso, quale codifensore dell’indagata, dell’ avviso di fissazione della procedura di riesame reale), il Tribunale si è espr asso con ordinanza di rigetto pronunciata all’udienza camerale (si veda il relativc verbale) e non impugnata con il presente ricorso.
Tale provvedimento evidenzia che, al momento della fissazione ( ell’avviso dell’udienza camerale, la nomina dell’avv. COGNOME non era presente agli atti,
risultando esclusivamente quella dell’avv. COGNOME che tale legale, :omparso all’udienza fissata dal Tribunale (ove l’indagata non era, invece, pre ;ente per
rinuncia), non aveva in alcun modo comprovato la propria designazione, assendosi limitato ad assumere di essere stato nominato in sede di interrogatorio d garanzia
espletato nell’ambito del procedimento cautelare personale il cui ve bale non aveva esibito
i .affermando di non averlo con sé.
Tale decisione, con la quale il collegio ha escluso la ricorrenza, a mc nte, della dedotta nullità, è corretta, a prescindere da quanto poi diversamente arg mentato
nell’ordinanza qui impugnata in punto di intervenuta sanatoria del vizio, ,inche ove esistente.
Nel fascicolo processuale relativo alla procedura di riesame real a non è
effettivamente contenuta alcuna nomina dell’avv. COGNOME il quale, peraltro, neppure si è premurato di documentarla all’udienza a cui era comparso al solo di
fine, si badi bene, di lamentare l’omessa notifica a sé stesso dell’ avviso di celebrazione quale secondo difensore di fiducia.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagam n !rito delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc !ssuali. Così deciso il 12/03/2025