Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37880 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da NOME COGNOME avverso il decreto ministeri di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)
L’ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata indicat decreto ministeriale – ruolo di vertice già assunto dal detenuto nell’omoni RAGIONE_SOCIALE criminale (RAGIONE_SOCIALE), piena operatività del sodalizio intatta sua capacità di controllo del territorio (con peculiare riferimen accadimenti di ottobre e dicembre 2019, inerenti a numerosi arresti di esponen del RAGIONE_SOCIALE e al rinvenimento di un vero e proprio arsenale), persistente capac del detenuto di interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà, nonostante la detenzione – e li ha giudicati adeguatamente sintomatici ai fini mantenimento del regime speciale di restrizione.
COGNOME, con il ministero del suo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione ed eccepisce la violazione degli artt. 178 e 1 cod. proc. pen. in punto dì mancata comunicazione al difensore di fiduci dell’avviso per l’udienza del 20 ottobre 2023.
Richiamata giurisprudenza di legittimità sia a Sezioni Unite (Sez. U n. 2463 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), sia a Sezioni semplici (Sez. 1, n. 81 del 20/01/2022, COGNOME) lamenta che il Tribunale avrebbe provveduto sul reclamo senza comunicare all’AVV_NOTAIO l’avviso per l’udienza, così incorrend in una violazione di legge sanzionata a pena di nullità.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata i119 marzo 2024, ha prospettato il rigett ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione dedotta dal ricorrente è manifestamente infondata e il ricors dev’essere dichiarato inammissibile.
Rileva, preliminarmente, il Collegio che la giurisprudenza, anche a Sezioni unite, citata nel ricorso non è pertinente al caso che ci occupa.
Il principio, infatti, secondo cui «L’omesso avviso dell’udienza al difensore fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una
nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, co primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nu rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. pro pen.» (Sez.U, n.24630 del 26/03/2015, Maritan., Rv. 263598) dev’essere adeguato all’ipotesi – che viene in rilievo nell’odierna impugnazione – in c condannato abbia nominato due difensori, sussistendo in detto caso la nullità o entrambi i difensori non avessero ricevuto l’avviso ovvero se il difensore che, due, l’avesse ricevuto, avesse sollevato in udienza la relativa eccezione.
Ciò in quanto – come ha posto in risalto la Suprema Corte in Sez. U Maritan, cit. – ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effet dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un dife d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato «ad avere un difens sua scelta», riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenz europea dei diritti dell’uomo).
E stato, dunque, precisato che «Nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione a un dei due difensori di fiducia dell’interessato integra una nullità a r intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comm cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, ‘annetti, Rv. 278815; Sez. 1, n. 12059 d 4/3/2015, COGNOME, Rv. 263183). Il principio è stato del pari affermato, riferimento al giudizio di merito (nella specie, di appello) in Se n.49717 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285545).
Nel caso di specie nessuno dei due difensori nominati, né quello d’uffic presente in udienza, avevano eccepito alcunché, sicché la relativa eccezione svolta per la prima volta in questa sede – non è stata ritualmente e, soprat tempestivamente formulata.
Non solo.
Dall’esame degli atti – che il Collegio è autorizzato a consultare in rag della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/200 Policastro, Rv. 220093) – risulta, contrariamente a quanto lamentato, c entrambi i difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, avessero ricevuto l’avviso della data di fissazione dell’udienza del 20 ottobre 20 mezzo pec, con attestazione dell’avvenuta ricezione.
All’inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – pe
profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sente 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremi euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente