Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41816 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41816 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALBA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 17 gennaio 2023 il GIP del Tribunale di Asti quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di COGNOME NOME, la revoca della pena sospesa di cui alla sentenza n. 250 del 2014 del Tribunale di Asti.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo vizio del procedimento, per mancata notifica all’interessato dell’avviso di fissazione della udienza.
2.1 Si rappresenta, in particolare, che l’avviso di fissazione è stato notificato COGNOME all’indirizzo di residenza, a mezzo raccomandata postale. In atti manca la cartolina di ritorno, dunque non vi è prova della avvenuta ricezione.
2.2 Con motivi aggiunti, peraltro, si rappresenta che COGNOME NOME è ininterrottamente detenuto dal 2017 e tale condizione era nota all’Ufficio di Procura.
Il ricorso è fondato.
3.1 La notifica all’interessato dell’avviso di fissazione della udienza camerale non può dirsi valida, mancando la prova della effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario (v. Sez. V n. 21492 del 8.3.2022, rv 283429) e da ciò deriva nullit assoluta ai sensi dell’art.179 comma 1 cod.proc.pen. .
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Asti.
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P.c.:, : nn, ‘,i ………
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Così deciso il 31 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente