Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29848 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29848 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto emettersi la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 3 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME volta a ottenere l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare e la semilibertà in relazione all’espiazione della pena di anni tre, mesi otto, giorni uno di reclusione, come quantificata nell’ultimo provvedimento di esecuzione d pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina del 24 giugno 2024, sospeso fino alla definizione del procedimento inerente alle suddette misure alternative.
Il Tribunale ha considerato non sussistenti le condizioni necessarie per ammettere il condannato a una delle misure alternative richieste, dopo aver preso atto che l’Uepe, nella nota del 13 dicembre 2024, aveva constatato che l’istante era risultato irreperibile al domicilio da lui indicato nella domanda, ubicato in Aprilia, alla INDIRIZZO
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Seminara chiedendone l’annullamento e adducendo un unico motivo con cui denuncia l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
In tal senso, si specifica che al provvedimento di esecuzione era seguita dall’istanza del difensore, avv. NOME COGNOME di ammissione del condannato alle misure alternative: però, tale difensore ha ricevuto soltanto, il 9 aprile 2025, la notificazione del provvedimento di rigetto dell’istanza, così essendosi reso conto che l’avviso di fissazione dell’udienza all’esito della quale Ł stata emessa l’ordinanza non era stato notificato nei suoi confronti; i controlli da lui promossi hanno confermato tale dato e, pur se risultava un ulteriore difensore di Seminara nella persona dell’avv. NOME COGNOME la Cancelleria ha preso atto dell’inosservanza dell’obbligo di comunicare l’avviso di udienza all’avv. COGNOME e ha, comunque, effettuato la notificazione dell’ordinanza anche al suddetto difensore, atto a
– Relatore –
Sent. n. sez. 2307/2025
seguito del quale Ł stata avanzata anche l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento.
Dato questo excursus , COGNOME sostiene che Ł stato leso il suo diritto alla difesa per essere mancata la notificazione dell’avviso di udienza all’avv. COGNOME già nominato difensore e sottoscrittore dell’istanza di misure alternative.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non risultando trasmessi i documenti dimostrativi della nomina del difensore indicato in epoca antecedente alla data di udienza, nØ quelli necessari per verificare la presenza di altro difensore e il contenuto degli avvisi di udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione non Ł fondata e va pertanto rigettata.
Il vizio procedimentale dedotto con l’unico motivo non risulta tale da infirmare il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza.
L’esame degli atti – che il Collegio Ł tenuto a effettuare in ragione della natura processuale della doglianza (così come Ł onere delle parti del processo consultare tali atti nei casi corrispondenti) – fa emergere che il procedimento svoltosi in sede di merito ha contemplato effettivamente l’integrazione di una nullità, la quale però risulta essere stata sanata dalla mancata formulazione di tempestiva eccezione.
2.1. In particolare, va evidenziato quanto segue.
L’istanza di ammissione di Seminara, da libero, a fruire le misure alternative alla detenzione indicate in narrativa era stata proposta con atto del 6.10.2021, firmato in via digitale il 22.10.2021 dal difensore, avv. NOME COGNOME
All’istanza era annessa la nomina da parte di COGNOME dell’avv. COGNOME quale difensore, con correlativa elezione di domicilio.
Non essendosi registrata attività ulteriore nel procedimento di sorveglianza, NOME COGNOME aveva fatto seguire altra istanza di misure alternative datata 19.09.2022, a firma dell’avv. NOME COGNOME nominato difensore di fiducia con allegata procura di pari data, pure corredata da elezione di domicilio, nomina non contemplante revoca del precedente difensore fiduciario.
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza aveva alfine fissato l’udienza per la trattazione dell’istanza per la data del 3.04.2025.
Per quanto consta dall’esame degli atti, la Cancelleria del Tribunale procedente aveva notificato l’avviso dell’udienza all’Avv. NOME COGNOME mediante posta elettronica certificata, con consegna avvenuta il 12.02.2025.
Anche la notificazione all’istante era stata perfezionata presso lo stesso destinatario, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Sempre per quanto emerge dalla consultazione degli atti, non risulta la notificazione dello stesso avviso di fissazione dell’udienza all’avv. NOME COGNOME.
All’udienza del 3.04.2025, l’istante Ł risultato assente, nessuno dei due difensori di fiducia Ł comparso e la difesa Ł stata assunta dall’avv. NOME COGNOME nominata di ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
All’esito dello svolgimento dell’udienza – nel corso della quale il difensore non ha sollevato eccezioni di carattere processuale e ha, invece, insistito per l’accoglimento dell’istanza, mentre il Pubblico ministero ne ha chiesto il rigetto – il Tribunale di sorveglianza ha riservato la decisione e, poi, ha emesso il provvedimento reiettivo suindicato.
2.2. Posto quanto precede, va puntualizzato che il ricorrente ha prospettato il vizio di
nullità derivante dalla mancata notificazione dell’avviso di udienza esclusivamente con riguardo alla sfera del difensore di fiducia avv. COGNOME
Orbene, non si dubita che, anche nel rito camerale che si svolge innanzi alla magistratura di sorveglianza, sussiste l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza all’interessato e al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta e insanabile: tale avviso Ł dovuto ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., per effetto del rinvio di cui all’art. 678 cod. proc. pen. al rito fissato dall’indicata norma, sicchØ la sua carenza determina un’ipotesi di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c) , e 179 cod. proc. pen. (v. i casi trattati da Sez. 1, n. 36734 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264689 – 01; Sez. 1, n. 50484 del 11/07/2017, COGNOME, non mass.).
Il principio regolatore, condiviso dal Collegio e autorevolmente puntualizzato dalle Sezioni Unite, va declinato nel senso che, anche nell’ambito suindicato, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) , e 179, comma 1 cod. proc. pen., quando di esso Ł obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore di ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con la specificazione che, in questa situazione, se, nonostante si sia registrata una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice procede irritualmente alla designazione di un difensore di ufficio, viene a essere leso il diritto della parte ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, terzo comma, lett. c) , CEDU (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598 – 01).
2.3. Assodato ciò, la situazione processuale oggetto dell’attuale scrutinio non ha contemplato l’omissione della notificazione dell’avviso di udienza al difensore di fiducia, in quanto l’avviso stesso Ł stato notificato a uno dei due difensori di fiducia, avv. COGNOME bensì l’omissione della corrispondente notificazione solo all’altro difensore di fiducia, avv. COGNOME
Con riferimento all’omesso avviso a uno dei due codifensori, tuttavia, il vizio – pur sussistente – si connota per una diversa e meno grave portata giuridica.
In tal caso, invero, il vizio costituito dall’omessa notificazione dell’avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dall’altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49717 del 07/11/2023, Arena, Rv. 285545 01; Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, Castellana, Rv. 261529 – 01).
Anche per tale – diverso – ambito occorre riportarsi al condiviso orientamento esegetico, autorevolmente ribadito, secondo il quale il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale a uno dei due difensori, Ł quello della deliberazione decisione nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, ScibŁ, Rv. 249651 – 01).
2.4. Essendo il principio da ultimo richiamato quello che si attaglia al caso in esame, deve prendersi atto che l’unico vizio dedotto dal ricorrente – il quale peraltro non ha contestato la situazione processuale sopra indicata – non può condurre alle conseguenze da lui prospettate, sul presupposto del carattere assoluto e insanabile della dedotta nullità.
Invece, essendo stata omessa la notificazione dell’avviso di udienza a uno soltanto dei codifensori, l’avv. COGNOME mentre essa si era regolarmente perfezionata con riguardo
all’altro codifensore, l’avv. COGNOME la nullità determinatasi, di ordine generale a regime intermedio, non Ł stata eccepita nel corso della trattazione che ha avuto il procedimento camerale all’udienza del 3.04.2025, sino al provvedimento decisorio che ha definito il giudizio: da ciò Ł conseguita la sanatoria del vizio.
L’unica doglianza – di contenuto esclusivamente procedimentale – deve essere pertanto disattesa, non risultando per il resto dedotta alcuna questione specifica in ordine all’evenienza dei presupposti legittimanti le misure alternative alla detenzione negate dal Tribunale specializzato.
Discende da tali considerazioni il rigetto dell’impugnazione.
Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME