Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2080 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a MARGHERITA DI SAVOIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/12/2022, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto l’istanza di misura alternativa dell’affidamento in prova proposta da NOME COGNOME, ammettendo il condannato alla detenzione domiciliare.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, deducendo con unico motivo violazione di legge processuale, per non essere stata disposta la notificazione al nuovo difensore di fiducia – giusta nomina depositata telematicamente in data 29/11/2022, ed in forma cartacea all’udienza camerale del 21/12/2022 – del provvedimento decisorio, che invece era stato notificato al precedente difensore.
Pertanto, si deduce la violazione dell’art. 71 bis 0.P., che determina la nullità a regime intermedio per lesione del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Come ha affermato lo stesso ricorrente, il nuovo difensore di fiducia aveva partecipato all’udienza fissata per la decisione sulle istanze di misure alternative e il provvedimento finale era stato regolarmente notificato al diretto interessato. Ne consegue che nessuna nullità del procedimento o della decisione è intervenuta nel caso di specie, nemmeno di carattere relativo.
Peraltro, il termine di impugnazione di cui all’art. 71 ter O.P. decorrerà dalla data di comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento decisorio: invero, nei procedimenti di esecuzione, sorveglianza, e camerali in genere, disciplinati rispettivamente dagli artt. 666, 678 e 127 cod. proc. pen., l’atto da notificare – avuto riguardo alla regola dettata dall’ art. 128 stesso codice, in base alla quale il cancelliere ha l’obbligo di notificare o comunicare ai soggetti titolar del diritto di impugnazione soltanto «l’avviso di deposito contenente l’indicazione del dispositivo» della decisione adottata – è da ritenere costituito soltanto dal suddetto avviso e non dall’ordinanza decisoria, a nulla rilevando che a questa, per chiarezza e sinteticità di linguaggio, facciano riferimento i citati artt. 666, comma 6 (richiamato dall’art. 678), e 127, al comma 7 (Sez. 1, n. 34863 del 31/05/2022, Crea, Rv. 283497; Sez. 1, n. 6919 del 24/11/2011, dep. 2012, COGNOME; Sez. 1, n. 4958 del 13/07/1999, COGNOME, Rv. 214043-01).
Pertanto il ricorso risulta inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da
responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186 del 2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente