Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1070 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1070 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., da COGNOME NOME, nato a Vietri sul mare, DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte di cassazione, Sezione Quinta; sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO di Salerno, che insistito per l’accoglimento del ricorso straordinario, concludendo, altresì, l’accoglimento, nell’eventuale giudizio rescissorio, del ricorso proposto avverso sentenza del 28 maggio 2024 della Corte di appello di Salerno; udita la Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento de ricorso straordinario e ha concluso, nell’eventuale giudizio rescissorio, per l’annullame senza rinvio della sentenza del 28 maggio 2024 della Corte di appello di Salerno.
RITENUTO IN FATTO
1. 1. Con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., il rico in epigrafe ha impugnato in via straordinaria la sentenza del 12 dicembre 2024 della Corte di cassazione, Quinta Sezione, n. 7398 del 2025, depositata il 24 febbraio 2025, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza del 28 maggio 2024 della Corte appello di Salerno che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Salerno aveva ritenuto NOME COGNOME, in riferimento al delitto di tentata violenza priv continuata, non punibile per la particolare tenuità del fatto.
1.2. Per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, la Corte di appello ave dichiarato infondato il motivo di doglianza relativo alla erronea notificazione nei confr dell’imputato, che ne avrebbe comportato l’omissione, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, osservando che la notifica di tale atto conclusivo della menzion fase si sarebbe correttamente perfezionata il 12 novembre 2018 presso il domicilio eletto dall’imputato durante le indagini preliminari.
La Corte territoriale aveva così respinto la doglianza difensiva con la quale lamentava la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminar rilievo che esso era stato notificato al domicilio eletto dall’indagato in s identificazione e che tale elezione era stata modificata dall’indagato soltanto in d successiva alla notifica dell’atto de quo agitur.
2. La difesa ricorrente aveva censurato tale decisione con ricorso per cassazione, lamentando l’inosservanza, la violazione e/o l’erronea applicazione degli artt. 405, 41 bis cod. proc. pen., degli artt. 161, 162, 177, 178, 179, 180, 185 cod. proc. pen., ol alla violazione di parametri costituzionali (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.) e dell’art. 6 C.
Per quanto di rilievo in questa sede, con l’impugnazione ordinaria la difesa si doleva che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, recante la data del 12 dicemb 2018, non fosse stato notificato al corretto domicilio eletto dall’indagato, elezio domicilio modificata in data 20 novembre 2018 e trasmessa via pec dalla polizia giudiziaria all’Autorità giudiziaria il 22 novembre 2018, pertanto in data anteriore all’ del sub-procedimento di notificazione.
Invero, la notifica dell’atto conclusivo delle indagini, che risultava avvenuta gennaio 2019, era stata compiuta al domicilio eletto dall’imputato presso il difensore fiducia, modificato per effetto della nuova volontà dell’indagato, manifest successivamente alla primigenia elezione con atto intervenuto il 20 novembre 2018.
La difesa ricorrente aveva evocato la giurisprudenza che ravvisa una nullità a regime intermedio nell’omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., tempestivamente eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, mentre l’eccezione era stata ritenuta tardiva dal Tribunale e dalla Corte di appello, alla luce precedente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’eccezione avrebbe dovuto essere dedotta entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen.
2.1. La Quinta Sezione aveva respinto il motivo di ricorso, osservando che l’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. fu emesso dal Pubblico ministero il “12 novemb 2023”, in data anteriore a quella in cui l’imputato aveva provveduto a modificare l’elezio di domicilio, modificazione intervenuta il “15 novembre 2023” e trasmessa ai Carabinieri il “20 novembre 2023”.
Ad avviso della Quinta Sezione, la notifica dell’avviso di conclusione delle indagi preliminari era stata pertanto correttamente compiuta al domicilio eletto dall’indagato momento dell’identificazione e della elezione di domicilio: in quella sede, l’elezione
2
avvenuta presso il difensore di fiducia ed era pertanto conseguita la notificazione dell’ conclusivo delle indagini presso l’indicato domicilio.
Aveva osservato la Corte di legittimità che ogni modificazione dei dati preordinat alla notifica di un atto, che sia intervenuta successivamente al deposito in Canceller dell’atto notificando, non assume alcun rilievo per la sua notificazione, essendo necessari tenerne conto ai soli fini della notifica di atti successivi.
2.2. Sulla scorta di tali considerazioni e ritenuto irrilevante, in tale prospet tema della tardività dell’eccezione di nullità, la Corte aveva concluso per l’infondate del motivo di ricorso, atteso che «l’iter del procedimento di notifica aveva già avuto inizio nel momento stesso in cui l’imputato aveva modificato l’elezione di domicilio sentenza Quinta Sezione, pag. 5).
Avverso la pronuncia della Quinta Sezione di questa Corte ha interposto ricorso straordinario la difesa, munita di idonea procura speciale, lamentando l’errore percettiv di fatto e sul fatto, che avrebbe comportato il conseguente vizio della volontà deciso della Corte di cassazione nella decisione del ricorso ordinario.
Emergerebbe dalla documentazione in atti che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sarebbe stato invero emesso il 12 dicembre 2018 e solo successivamente si sarebbe perfezionata la notifica: ne conseguirebbe, quindi, l’equivoco in cui la Corte cassazione è incorsa «nella lettura dell’atto interno al giudizio stesso».
Alla luce di quanto esposto, soltanto all’esito di una corretta analisi del travisato, la Corte potrà determinarsi in ordine a quanto eccepito con il ricorso princip circa la tempestività dell’eccezione di nullità della notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente straordinario ha pertanto concluso, avanzando richiesta d accoglimento del ricorso ed assunzione di ogni provvedimento teso alla correzione del rilevato errore di fatto.
La Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso straordinario e ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza del 28 maggio 2024 della Corte di appello di Salerno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario è fondato e, conseguentemente, deve essere revocata la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Quinta, n. 7398 del 2025, depositata il 24 febbraio 2025, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza della Cort appello di Salerno del 28 maggio 2024.
1.1. Dall’esame degli atti, cui la Corte ha accesso in virtù del vizio procediment prospettato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01), si evince la sussistenza dell’errore percettivo relativo alla data di emissione dell’avviso di conclusi
delle indagini preliminari, dal quale discende l’erronea ricostruzione, in fatto, sequenza procedimentale posta a fondamento della soluzione prospettata in relazione al primo motivo di ricorso.
1.3. La pronuncia della Quinta Sezione muove dal dato che l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sia stato emesso il 12 novembre 2018, mentre, già a compulsare il provvedimento de quo, in calce ad esso risulta indicata la data 12 dicembre 2018.
La sentenza afferma (pag. 5), con riferimento al relativo motivo di ricorso, ch «deve ritenersi corretta l’ordinanza di rigetto della suesposta eccezione difensi (afferente alla nullità della notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., n.d.e.), giacché, al di là del tema della tardività dell’eccezione prospettata, rileva l’infondat della stessa atteso che, nel caso di specie, l’iter procedimentale di notifica aveva già avuto inizio nel momento stesso in cui l’imputato ha modificato il domicilio dì elezione».
In sentenza, sono state così indicate (pag. 3 della sentenza, Considerato in diritto) – e si provvede di seguito a fornirne la schematizzazione – le date utili ai fini ricostruzione della sequenza procedimentale, la cui regolarità si contestava con il prim motivo di ricorso ordinario:
12 novembre 2023: emissione dell’avviso conclusivo delle indagini;
15 novembre 2023: modifica dell’elezione di domicilio dell’imputato;
20 novembre 2023: comunicazione ai Carabinieri della modifica del domicilio eletto.
Orbene, anche a non tenere conto della triplice, evidente svista in cui la Cor è incorsa, laddove, in luogo dell’anno 2018, ha indicato il 2023, si evince dagli atti all al ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. che:
con verbale di identificazione e dichiarazione di domicilio in data 13 novembre 2018, l’indagato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO di Salerno;
-con comunicazione ai Carabinieri di Salerno del 15 novembre 2018, l’indagato aveva proceduto a modificare tale elezione, confermando il difensore di fiducia ma, a modificazione della procedente elezione di domicilio, dichiarando che il domicilio doveva intendersi presso la propria abitazione, in Salerno, INDIRIZZO;
con trasmissione del 21 novembre 2018, i Carabinieri avevano inviato l’atto modificativo dell’elezione di domicilio alla Procura della Repubblica di Salerno. La Procu della Repubblica aveva ricevuto l’atto in data 23 novembre 2018, come risulta dal relativo timbro, indicante tale data;
con nota del 2 maggio 2025, il Pubblico ministero di Salerno ha rappresentato che, da verifiche di Cancelleria, risultava che il decreto di cui all’art. 415-bis cod pen. era stato notificato al difensore, anche quale domiciliatario dell’imputato, in dat gennaio 2019. Posto che soltanto il 13 novembre 2018 l’indagato aveva effettuato
l’iniziale elezione di domicilio presso il difensore, doveva necessariamente ritenersi c l’atto di conclusione delle indagini preliminari era stato emesso in data successiva al novembre 2018.
2.1. Alla luce della descritta ricostruzione, emerge l’incongruità dell’assun contenuto nella pronuncia della Quinta Sezione, che fissa l’emissione dell’avviso d conclusione delle indagini al 12 novembre 2018, quando, per evidente e incontestabile dato, risulta che l’identificazione e la (prima) elezione di domicilio dell’indagato era compiuta il successivo 13 novembre 2018.
Ne deriva, di conseguenza, l’incongruenza della ricostruzione tratteggiata dalla Sezione Quinta, laddove, ai fini della ritenuta regolarità della notifica dell’a conclusivo delle indagini, ha testualmente affermato che «l’iter del procedimento di notifica aveva già avuto inizio nel momento stesso in cui l’imputato aveva modificat l’elezione di domicilio» (cfr., sentenza Quinta Sezione, pag. 5).
Conseguentemente, deve essere revocata la sentenza pronunciata il 12 dicembre 2024 dalla Corte di cassazione, Sezione Quinta, n. 7398 del 2025, depositata il 24 febbraio 2025,
Ciò premesso, rilevato che il presente ricorso è stato fissato ai fini d «eventuale trattazione anche del giudizio rescissorio» (cfr. scheda di spoglio) considerato, in ogni caso, che la Corte di legittimità, con principio condiviso da que Collegio, ha affermato: «In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, dispone l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore, la definizione de procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell’immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un’immediata pronuncia della decisione, che, se di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente» (Sez. 2, n. 9386 del 26/02/2025, COGNOME, Rv. 287556-01), deve essere altresì affrontato il primo ed assorbente motivo di ricorso introdotto con l’impugnazi ordinaria.
3.1. Trattasi della censura che concerne il lamentato vizio relativo alla nullità notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari alla persona indagata e d sue implicazioni.
Orbene, il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale più recente e convincente, secondo cui «La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio omessa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini prelimin determinando una lesione del diritto di difesa, ha natura di nullità generale a reg intermedio e, pertanto, può essere eccepita fino alla deliberazione della sentenza di prim grado.» (da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 42481 del 03/10/2024, Abilone, Rv. 287211-01).
Deve ritenersi invero minoritario e superato il precedente filone giurisprudenzial che ravvisava nel vizio di cui si tratta una nullità di natura relativa, da eccepirsi, di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 44825 14/05/2014, COGNOME, Rv. 262104-01).
3.2. In applicazione del principio che il Collegio condivide, a fronte d tempestività dell’eccezione, formulata dalla difesa durante il giudizio davanti al Tribun (cfr. sentenza Sezione Quinta, pag.3) e respinta dallo stesso giudice con ordinanza del 6 febbraio 2024, ne deriva, ai sensi degli artt. 178, 179, 185 cod. proc. pen., la nulli tutti gli atti conseguenti, inclusi il decreto di citazione a giudizio, la sentenza grado e quella di appello.
Tale conclusione discende dal fatto che, a fronte della prima elezione di domicili avvenuta in data 13 novembre 2018, quando l’indagato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO Salerno, l’indagato, mediante comunicazione ai Carabinieri di Salerno del 15 novembre 2018, aveva proceduto a modificare tale elezione, confermando il difensore di fiducia, ma dichiarando che domicilio doveva intendersi presso la propria abitazione, in Salerno, INDIRIZZO,
Tale mutamento era stato trasmesso dai Carabinieri in data 21 novembre 2018 alla Procura della Repubblica di Salerno e la Procura aveva ricevuto l’atto in data 2 novembre 2018.
L’emissione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era intervenuta in data 12 dicembre 2018, con notifica irregolarmente effettuata al domicilio presso il difensore fiducia il 10 gennaio 2019.
Deve essere pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza del Tribunale di Salerno e della sentenza della Corte di appello di Salerno del 28 maggio 2024, con trasmissione degli atti, ai sensi dell’art. 185, comma 3, cod. proc. pen., alla Proc della Repubblica presso il Tribunale di Salerno per quanto di competenza.
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. 7398 del 12 dicembre 2024, dep. in data 25 febbraio 2025, emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte. Annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 28 maggio 2024 e la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno in data 6 febbraio 2024. Manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Così deciso il 4 dicembre 2025.