Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30705 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30705 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Foligno il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 12/05/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 12 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 25 maggio) ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione emessa nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Roma per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari (fatto commesso il 20 maggio 2015).
Avverso la sentenza di appello l’imputata ha presentato, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce che il decreto di citazione in appello per l’udienza del 9 febbraio 2023 è stato notificato al difensore solo il precedente 27 gennaio 2023 e dunque senza il rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall’art. 601 comma 4 cod. proc. pen. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022). Rileva altresì che, essendo l’imputata detenuta per altra causa (come risultante dalla sentenza di primo grado che la indica come “detenuta per altra causa, rinunciante”), il decreto di citazione in appello le doveva essere notificato a mani proprie, cosa non avvenuta; così come la predetta, che non aveva rinunciato a comparire, non è stata tradotta nel giudizio di appello. Da tali vizi deriva la nullità della sentenza di appello.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la mancata notifica al difensore dell’avviso circa la data dell’udienza di rinvio a seguito del legittimo impedimento del predetto riconosciuto dal Tribunale, omissione anch’essa integrante causa di nullità.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La ricorrente dà atto che all’udienza in cui è stato disposto rinvio, a data fissa, per legittimo impedimento il Giudice aveva nominato un difensore ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. Trova pertanto applicazione il principio secondo cui «il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio “a nuovo ruolo”, poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza» (Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264159 – 01).
La questione dedotta nel primo motivo di ricorso relativamente al termine dilatorio ex art. 601 cod. proc. pen. è stata oggetto di rimessione alle Sezioni unite in riferimento alla data a partire dalla quale risulta applicabile la nuova disciplina (dal 30 dicembre 2022 o dal 30 giugno 2024) e se per il decreto di citazione in appello debba considerarsi la data della sua emissione o quello della sentenza impugnata (Sez. 2, ord. nn. 16364 e 16365 dell’08/04/2024). Nelle more della stesura della motivazione della presente sentenza, la questione è stata risolta dalle Sezioni unite all’udienza del 27 giugno 2024 nel senso che «la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d’impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024».
3.1. Peraltro, nella specie tale profilo è comunque irrilevante atteso che dall’esame degli atti del fascicolo – che questa Corte è legittimata ad effettuare, essendo stata dedotta una nullità di natura processuale (ex multis, Sez. 3, n. 24879 del 22/12/2017 – dep. 05/06/2018, F., Rv. 273525 – 01) – risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello fissato per l’udienza del 12 maggio 2023 è stato notificato all’imputata detenuta il 27 febbraio 2023 e al difensore, AVV_NOTAIO, il 10 febbraio 2023; ben prima, dunque, dei quaranta giorni stabiliti dalla nuova disciplina.
In particolare, risulta che – dopo la rinnovazione dell’originario decreto di citazione per il giudizio di appello, erroneamente riportante l’indicazione che il reato era prescritto, disposta dalla Corte territoriale il 9 febbraio 2023 – la
notificazione del nuovo atto di citazione è stata eseguita presso l’istituto penitenziario ove la COGNOME era detenuta. Nella relata viene dato atto che l’imputata “rifiuta di firmare e di ricevere copia”. Cionondimeno la fattispecie notificatoria si è perfezionata, dal momento che «la notificazione è validamente eseguita quando il destinatario rifiuti di ricevere materialmente l’atto dopo averne preso cognizione dei contenuti, secondo la rituale attestazione compiuta dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notifica, dovendosi ritenere tale comportamento equivalente alla consegna dell’atto» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 – dep. 10/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 251501 – 01).
Manifestamente infondata è dunque la correlata censura, con la quale la COGNOME si duole della violazione del principio secondo il quale le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla m i , t, , p persona, nel luogo di detenzione, anche se det . n TARGA_VEICOLO per “altra causa” (laddove lo stato di detenzione risulti dagli atti) nonc é ‘omessa sua traduzione per l’udienza di appello.
Infatti, da un lato la notifica è stata – come detto – correttamente eseguita all’imputata detenuta presso l’Istituto penitenziario; dall’altro lato, considerata la celebrazione del giudizio di appello in forma cartolare, non vi era obbligo per la Corte di appello di procedere alla sua traduzione. Invero, in tali situazioni il diritto dell’imputato detenuto a partecipare doveva essere veicolato attraverso una richiesta formulata, dal predetto o dal suo difensore, nella specie non intervenuta (si veda in argomento Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021 dep. 2022 , D., Rv. 282888 – 01, secondo cui la sentenza emessa in sede di giudizio cartolare di appello è viziata da nullità, per omessa partecipazione dell’imputato, solo nel caso in cui questi abbia richiesto di comparire all’udienza per il tramite del difensore).
La inammissibilità del ricorso impedisce di valutare la eventuale intervenuta prescrizione del reato, atteso che «l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure
dedotta con i motivi di ricorso» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01).
Segue, come per legge, la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali e della somma – ritenuta congrua – di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2024
SEZIONE VI PENALE