Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10017 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10017 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXX nato in XXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza emessa il 05/11/2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza emessa in data 5 novembre 2024, ha respinto l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX.
Il giudice dell’esecuzione, dando atto della documentazione clinica allegata dalla difesa, ha evidenziato che lo sviluppo delle patologie da cui Ł affetto il detenuto non Ł ostativo all’esecuzione della pena in regime detentivo. Il rigetto dell’istanza in esame si Ł basato su un giudizio di bilanciamento, giungendo a formulare una conclusione in termini di prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica, soprattutto considerando che il detenuto Ł soggetto pericoloso e va neutralizzato il rischio di recidiva.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 666 comma 8 e 166 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che il ricorrente Ł in stato di interdizione giudiziale ex art. 414 cod. civ. per cui la notifica degli atti allo stesso relativi deve essere effettuata anche all’amministratore di sostegno e al tutore. Nel caso di specie tali notifiche non sono state effettuate per cui il contraddittorio non si Ł correttamente instaurato e il procedimento, pronunciato all’esito di un’udienza irregolarmente celebrata, Ł affetto da nullità insanabile.
3.2. Violazione di legge in relazione all’art. 111 Cost, con riferimento alla mancata valutazione della relazione medica depositata dalla difesa quanto alla necessità di assistenza e cura del detenuto. Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale non avrebbe dato atto della memoria e dei documenti prodotti dalla difesa che, pertanto, non sarebbero stati in alcun modo considerati. Sotto altro profilo, poi, il Tribunale non avrebbe
dato la possibilità al detenuto di partecipare all’udienza, neanche con modalità da remoto, nonostante questo lo avesse richiesto in data 5 novembre 2024.
In data 21 novembre 2025 Ł pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 15 gennaio 2026 sono pervenuti dei motivi aggiunti redatti dall’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 666 comma 8 e 166 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza all’amministratore di sostegno e al tutore.
La doglianza Ł fondata.
Il ricorrente Ł in stato di interdizione giudiziale, ai sensi dell’art 414 cod. civ., applicatagli per infermità mente e ciò ha comportato la sottoposizione dello stesso a tutela, per effetto di provvedimento del 25 luglio 2019 del Tribunale di Milano.
Tale condizione Ł attestata, oltre che dalla stessa difesa del ricorrente, anche da questa Corte nelle decisioni Sez. 1, n. 28929 del 12 aprile 2024, A., n.m. e Sez. 6, n. 37084 del 20 novembre 2020, A., n.m. in cui si legge che si tratta di persona in stato di interdizione giudiziale ai sensi dell’art 414 cod. civ., applicata per la infermità di mente e che ha comportato la sottoposizione a tutela, con provvedimento del 25 luglio 2019 reso dal Tribunale di Milano.
2.2. Come evidenziato in tali pronunce, per tale tipo di tutela la giurisprudenza di legittimità reputa la necessità delle notifiche degli atti processuali presso il tutore, a pena di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 28929 del 12 aprile 2024, A., n.m.; Sez. 6, n. 9064 del 23/1/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 255313 – 01; Sez. 5, n. 22823 del 13/04/2004, COGNOME, Rv. 229204; Sez. 1, n. 25909 del 24/04/2001, COGNOME, Rv. 219108).
2.3. La stessa notifica, come evidenziato nella piø recente pronuncia citata, deve essere effettuata anche all’amministratore di sostegno che nel caso di specie risulta essere stato nominato con specifico riferimento alle questioni attinenti alla cura e alla salute, con rappresentanza del ricorrente per le pratiche amministrative per detta finalità, come da decreto, del 26 maggio 2022, emesso dal Tribunale di Imperia.
Ciò in considerazione del fatto che l’istituto dell’amministrazione di sostegno Ł ammissibile anche nei riguardi di soggetto sottoposto a interdizione legale in quanto strumento previsto per la cura di chi non Ł in grado, per infermità o altra causa, di provvedere ai suoi interessi.
Nello specifico, come già riconosciuto, «l’amministratore di sostegno Ł stato nominato proprio per rappresentare il ricorrente presso enti e uffici pubblici per incombenze di carattere amministrativo, nonchØ per avviare, quanto agli aspetti patrimoniali, un’utile collaborazione con il tutore nominato dal Tribunale di Parma “che non risulta revocata”» (Sez. 1, n. 28929 del 12 aprile 2024, A., n.m.).
2.4. Al fine di consentire al Tribunale di procedere in termini corretti al nuovo giudizio, d’altro canto, si deve rilevare che sul tema Ł intervenuta la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 1446 del 2009 che, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 166 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, Cost. per la differenza di disciplina contenuta nell’art. 71 cod. proc. pen., ha
chiarito che la disposizione processuale detta una disciplina riferibile sia agli imputati inabilitati che a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno a condizione che “il loro stato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo’.
Sotto tale profilo, pertanto, nella verifica circa la necessità di effettuare la notifica all’amministratore di sostegno del ricorrente il giudice di rinvio dovrà attenersi a quanto già evidenziato da questa Corte applicando il principio indicato dalla Corte costituzionale al caso di un inabilitato – figura non presa in considerazione al pari del soggetto ad amministrazione di sostegno dalla disposizione dell’art. 166 cod. proc. pen. – per cui si Ł stabilito che «per le notifiche degli atti processuali dirette ad imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all’art. 166 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo qualora l’imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall’art. 71, comma primo, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento» (Sez. 1, n. 28929 del 12 aprile 2024, A., n.m.; Sez. 1, n. 18141 del 22/03/2017, G, Rv. 269636 – 01).
2.5. Nel caso di specie, in conclusione, la posizione soggettiva del ricorrente impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio affinchØ il Tribunale di sorveglianza di Milano, conformandosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio.
La causa per cui Ł disposto l’annullamento ha valore assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza Milano.
Così Ł deciso, 29/01/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.