Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26855 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26855 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2253/2025
CC – 27/06/2025
R.G.N. 15369/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 24/03/2025 del TRIBUNALE di Napoli
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
Con ordinanza del 24 marzo 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME avente ad oggetto la revoca del provvedimento emesso dal pubblico ministero in data 7 ottobre 2021 con il quale Ł stata revocato il decreto del 9 settembre 2020 di sospensione dell’ordine di esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 18 giugno 2019, irrevocabile il 3 ottobre 2019.
La richiesta Ł stata avanzata a ragione della mancata traduzione del decreto di sospensione in lingua nota al condannato.
A fondamento del provvedimento, il giudice dell’esecuzione, ha indicato, in primo luogo, la circostanza che, dal verbale di arresto, Ł emersa la conoscenza della lingua italiana, da parte del ricorrente; inoltre, la mancata traduzione del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione della sentenza non ha comportato alcun pregiudizio al condannato atteso che non Ł stata concretamente eseguita la relativa notificazione a causa dell’irreperibilità dello stesso.
L’atto Ł stato notificato, pertanto, al solo difensore.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale eccepisce violazione dell’art. 656, comma 5, cod. proc pen. a norma dell’art. 606, lett. c ), cod. proc. pen.
In particolare, evidenzia, secondo un dato, definito «di comune esperienza giudiziaria», come non siano dotate di particolare affidabilitàle annotazioni solitamente presenti negli atti di polizia giudiziaria, atteso che non risulta precisato, nel caso di specie, come solitamente avviene nei verbali di arresto, il livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello
straniero, anche tenuto conto della natura e della funzione dell’atto oggetto del presente procedimento e della sua funzione informativa circa gli adempimenti necessari in funzione della concessione delle misure alternative.
Inoltre, evidenza come la notificazione, benchØ eseguita legittimamente presso il difensore, nel caso di destinatario irreperibile, assolva alla funzione di informare direttamente l’interessato e, dunque, debba essere redatta secondo una lingua allo stesso conosciuta.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il primo motivo di ricorso introduce un tema incerto e generico mediante l’allegazione di un elemento discrezionale, ossia la verifica del livello di conoscenza della lingua italiana che offre non pochi elementi di discrezionalità.
Ad ogni modo, il ricorso Ł complessivamente infondato per le assorbenti considerazioni che seguono.
Non Ł contestato, infatti, che il decreto di sospensione dell’esecuzione, ovvero l’atto non tradotto e dal quale, concretamente, sarebbe derivato un pregiudizio al condannato, non Ł stato notificato allo stesso, stante la sua irreperibilità.
Tale circostanza impedisce di ritenere fondato il ricorso alla luce del principio di diritto per cui «l’obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell’imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell’art. 143 cod. proc. pen., Ł escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, irreperibilità) cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore». (Sez. 1, n. 8591 del 28/01/2020, COGNOME, Rv. 278364 – 01).
Il principio, qui ribadito, Ł stato affermato proprio in fattispecie relativa alla notificazione dell’ordine di esecuzione e di contestuale sospensione.
La soluzione adottata ha preso le mosse dal riferimento all’identico arresto formatosi nella vigenza dell’art. 143 cod. proc. pen. nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. b ), d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, in attuazione degli obblighi di cui alla Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 (Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, Rv. 261218; Sez. 1, n. 37955 del 18/07/2013, Rv. 256767; Sez. 6, n. 7644 del 22/10/2009, Rv. 246167).
Le ragioni poste a fondamento di quel principio sono state giudicate valide da Sez. 2, n. 12191 del 17/02/2015, Rv. 262773 anche dopo le citate modifiche e ciò anche tenuto conto del fatto che «l’adempimento legale della notificazione al difensore nella fattispecie nasce dall’impossibilità, in ragione delle condizioni di irreperibilità in cui si Ł consapevolmente posto l’interessato, di rivolgere l’informazione alla persona alloglotta, così che il raggiungimento della sua sfera di conoscenza o conoscibilità può garantirsi soltanto tramite l’adempimento diretto al difensore, il quale potrà veicolare l’informazione, ma nell’ambito delle relazioni afferenti all’assistenza che gli competono, in modo da potere rimanere assicurato a seguito di tale percorso, dovuto al comportamento dell’interessato, ogni possibile effetto conoscitivo».
In tal senso anche Sez. 2, n. 12191 del 17/02/2015, Rv. 3 262773; Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, Rv. 261218; Sez. 1, n. 37955 del 18/07/2013, Rv. 256767; Sez. 6, n. 7644 del 22/10/2009, Rv. 246167 ed altre recenti non massimate: Sez. 1, n. 19895 del 18/02/2022, Makharashvili; Sez. 1, n. 46786 del 15/10/2024, Zheng.
Alla luce di quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 27/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME