Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Tivoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della Corte di appello di Roma letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe / con la quale la Corte di appello di Roma in riforma della sentenza emessa il 16/11/2022 dal Tribunale di Tivoli, che all’esito di giudizio abbreviato aveva ritenuto l’imputato responsabile dei reati riuniti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ha ridotto la pena inflitta a mesi quattro di reclusione.
Ne chiede l’annullamento per violazione degli artt. 161, 179 e 180 cod. proc. pen. in relazione alla notificazione del decreto di citazione in appello e alla non corretta instaurazione del contraddittorio.
Deduce che l’imputato aveva proposto appello, provvedendo ad una nuova elezione di domicilio; in data 28 agosto 2023 il difensore aveva ricevuto una doppia notificazione del decreto di citazione in appello e, accertata l’omessa notifica all’imputato, aveva tempestivamente inviato conclusioni scritte con le quali chiedeva il rinvio dell’udienza per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione. Disattesa l’istanza e definito il processo, dalla consultazione degli atti aveva accertato che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in appello era stata effettuata al domicilio dell’imputato con esito negativo il 30 agosto 2023, sicché la notificazione ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. doveva seguire all’accertamento dell’inidoneità del domicilio eletto e non precederlo, come avvenuto nel caso di specie, determinando una non corretta instaurazione del rapporto processuale.
Con memoria di replica alle conclusioni del P.G. il difensore insiste nell’eccezione formulata e chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
L’eccezione di nullità della sentenza per difetto di notifica del decreto di citazione in appello all’imputato e mancata effettiva conoscenza del processo a suo carico è priva di fondamento.
2.1. In primo luogo, va chiarito che non può mettersi in dubbio la conoscenza del processo da parte dell’imputato, in quanto aveva partecipato al giudizio di primo grado e , per stessa ammissione del difensore, dopo la sentenza di primo grado aveva eletto un nuovo domicilio con atto depositato contestualmente all’appello. È, pertanto, pacifico che l’imputato avesse conoscenza del processo a suo carico ed esercitato il suo diritto di difesa, impugnando la sentenza di primo grado.
2.2. COGNOME Dall’esame COGNOME degli COGNOME atti, COGNOME consentito dalla COGNOME natura COGNOME processuale dell’eccezione, risulta che la notifica della citazione per il giudizio di appello f eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore, senza previa verifica dell’inidoneità del domicilio eletto: inidoneità che risulta effettivament accertata e attestata dalla relata di notifica in atti del 30 agosto 2023, nella quale l’ufficiale giudiziario dà atto che all’indirizzo indicato il destinatario ris sconosciuto, e che avrebbe imposto il ricorso alla notifica presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Ne deriva, pertanto, che il difensore censura essenzialmente l’inversione cronologica delle notificazioni, senza, tuttavia, indicare il pregiudizio derivatone per l’imputato.
È ben vero che la notifica presso il difensore ha natura sostitutiva e non diretta, ma è altrettanto vero che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre, la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).
Ne discende che, qualora il ricorso non indichi specificamente le ragioni di tale inidoneità assoluta in concreto della notifica irrituale a determinare la conoscenza effettiva del giudizio in appello, in mancanza di elementi dai quali il collegio possa giungere a tale conclusione deve ritenersi la genericità della deduzione del vizio relativo alla sussistenza di un’ipotesi di nullità assoluta.
Nel caso di specie, il vizio deve ricondursi alla irregolarità e non all’omessa citazione, atteso che, in presenza di nomina fiduciaria, l’atto, essendo stato notificato al difensore, deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell’interessato e tale accertamento si lega alla puntuale verifica che il mandato difensivo sia stato concretamente esercitato nell’interesse dell’imputato, come avvenuto nel caso di specie.
L’inversione cronologica delle notifiche e l’accertata inidoneità del nuovo domicilio eletto in funzione dell’appello da proporre non hanno, quindi, determinato l’illegittimo ricorso alla notifica sostitutiva al difensore, né alcun ,A4- 2, concreta lesione del diritto di difesa né h 41 a inciso sulla conoscenza del processo da parte dell’imputato, informato dal difensore che ha assicurato e garantito l’esercizio del diritto di difesa sia in grado di appello che in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3~
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 9 luglio 2024