Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24987 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24987 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALERNO il 30/11/1989
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; uditi:
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
l’avvocato COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7/2/2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno in data 12/4/2024 che aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile dei reati lui ascritti e l’aveva condannato alla pena di mesi due di arresto ed € 25.000,00 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso COGNOME, a mezzo dell’avv.to NOME COGNOME che con unico motivo denuncia la violazione di legge processuale lamentando l’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Si rappresenta che il decreto di citazione era stato trasmesso ai difensori a mezzo pec il 17/12/2024 mentre all’UNEP di Salerno era stata demandata la notifica del decreto all’imputato, presso il domicilio dichiarato. Il 7/1/2025, l’agente notificatore aveva dato atto che la notifica non poteva essere eseguita risultando l’imputato trasferito. Nessuna ulteriore attività aveva fatto seguito al predetto tentativo di notifica. Si sostiene, pertanto, che è rimasta integrata una ipotesi di nullità assoluta e insanabile comportante la nullità della sentenza appellata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’esame del fascicolo processuale, reso possibile dalla natura del vizio denunciato, rivela che il 17/12/2024, alle ore 15,25 e alle ore 15,26, a mezzo pec, vennero effettuate due notifiche all’avv.to NOME COGNOME con la seguente “annotazione”: “al difensore in proprio e all’imputato, ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. , se verificatesi re condizioni di cui ai commi 1 e 3 stessa disposizione”.
La citazione dell’imputato per il giudizio di appello, pertanto, è avvenuta adottando tutte le formalità imposte dagli artt. 157 ter e 161 comma 4 cod. proc. pen. divergendo solo la successione degli atti processuali dal modello legale.
La sopravvenuta definitiva inidoneità del domicilio dichiarato a consentire la notifica del decreto a causa del trasferimento dell’imputato rese, infatti, conforme allo schema legale la notifica effettuata presso il difensore, anche se la sua esecuzione era avvenuta venti giorni prima che fosse accertato l’allontanamento dell’imputato dal domicilio dichiarato di INDIRIZZO.
Non è dato comprendere come il mancato rispetto della sequenza procedimentale legale possa aver comportato la lesione del diritto di difesa, né sono stati allegati elementi che possano accreditare tale ipotesi.
Va ricordato che questa Corte di legittimità, già a partire dalle Sezioni Unite Palumbo del 2005 (Sez. U. n. 119 del 27/10/2004 dep. 2005, COGNOME,Rv. 229540) è andata ormai definitivamente abbandonando, in tema di notifiche, un criterio di valutazione meramente formalistico, abbracciandone uno che vuole dedotta e valutata l’effettività della lesione del diritto di difesa. La sentenza preci che chi intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto
cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consentano l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (in tal senso anche Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937 – 01). Tale impostazione, come osservato dalla giurisprudenza successiva, è coerente con la linea interpretativa volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità deg atti procedimentali, il cd. «criterio di pregiudizio effettivo» che, ai fini della ver degli errores in procedendo, fa leva sul principio di offensività processuale, declinato nel senso che, perché sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 – dep. 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269028; negli stessi termini: Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497; Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239396; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv.235697): ciò perché le forme processuali sono un valore nella misura in cui servono a garantire la celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sull’effettivo esercizio del diritto alla difesa (Sez. 5, n. 49287 del 30/9/2019, Budui).
Da qui l’onere, che incombe sul soggetto interessato a far valere l’invalidità processuale, di specifica allegazione del fatto suscettibile di generare il vulnus subito nel concreto esercizio del diritto di difesa: onere cui il ricorrente non h correttamente adempiuto non essendo state esposte le ragioni per le quali la trasmissione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore quale domiciliatario ex lege dell’imputato avvenuta prima del 7/1/2025, data di accertamento del trasferimento dell’imputato dal domicilio dichiarato, aveva comportato una violazione di garanzie difensive che il medesimo adempimento, eseguito dopo il tentativo negativo di notifica, avrebbe salvaguardato.
4. Un ulteriore argomento milita, però, contro l’accoglimento del ricorso.
L’udienza del 7/2/2025 si è svolta con il rito cartolare e la difesa non presentò memorie.
Il prevalente orientamento di legittimità, dal Collegio condiviso, ritiene che in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello s notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscen dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27546 del
03/04/2023, COGNOME Rv. 284810 – 01; Sez. 5, n. 48916 del 1/10/2018, 0., Rv. 274183).
Tale risultato interpretativo si colloca in linea con i principi enunciati dal Sezioni Unite nella sentenza Palumbo (n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005,Rv. 229541) che ha chiarito come la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.
La difesa nulla ha eccepito dinanzi alla Corte territoriale e anche il ricorso non deduce circostanza alcuna che possa far ritenere che la notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. effettuata venti giorni prima che fosse accertata l’ormai definitiva irreperibilità dell’imputato al domicilio dichiarato fosse in concre inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.
La nullità generata dalla citazione ritenuta irregolare si è verificata, poi, in u momento anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del giudizio di appello per cui doveva essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello ( Sez. U, n. 22242 del 27/1/2011, COGNOME, Rv. 249651).
Giova ribadire che questa Corte, in relazione al rito cartolare, ha precisato che il giudizio di appello prende origine dalla comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero e prosegue con il deposito delle conclusioni delle parti private con la conseguenza che deve considerarsi in corso durante lo scambio cartolare (Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285795 01).
L’omessa deduzione con le conclusioni scritte, pertanto, ha determinato la sanatoria della nullità precludendo alla difesa di farla valere con il ricorso i Cassazione.
Segue all’esito del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. GLYPH in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
• Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23/6/2025