Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22519 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22519 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 13 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia del tito esecutivo costituito dalla sentenza resa nei confronti di NOME COGNOME dallo stesso Giudice il 27 gennaio 2023, depositata il 5 giugno 2023, istanza finalizzata all’ottenimento della rinnovazione della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza stessa, con la conseguente revoca dell’ordine di esecuzione emesso dal Pubblico ministero e con la disposizione di liberazione dell’imputato, per difetto dell’esecutività del titolo stesso.
Il giudice dell’esecuzione ha dato atto che la suddetta sentenza, depositata oltre il termine di cui all’art. 544 cod. proc. pen., era stata notificata a Bran presso il suo difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., dopo che il tentativo di notificazione al medesimo imputato nel domicilio da lui dichiarato, ubicato in Napoli, alla INDIRIZZO, non era andato a buon fine, per non essere stato, il destinatario, reperito in quel luogo, ove non era nemmeno conosciuto, e ha valutato le deduzioni difensive.
Con esse era stato evidenziato che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 15 ottobre 2022, n. 150, non poteva ritenersi legittima la notifica dell’avviso di deposito presso il difensore, tanto più che nel caso di specie non era emersa una sopravvenuta impossibilità di notifica, posto che l’imputato era stato stabilmente residente alla INDIRIZZO, come da certificato di residenza storico, da domanda rivolta all’RAGIONE_SOCIALE e da altri atti, anche scaturenti da indagini difensive.
Il giudice dell’esecuzione non ha ritenuto fondate tali deduzioni e ha disatteso l’istanza.
Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse di COGNOME e, con esso, è stato chiesto l’annullamento senza rinvio, ovvero con rinvio, dell’ordinanza, sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 157 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Sulla premessa che la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di COGNOME in data 23 gennaio 2023 non era stata depositata nello stabilito termine di novanta giorni, che, dopo il deposito della stessa, l’avviso era stato notificato al difensore (AVV_NOTAIO) il 5.06.2023, poi, a COGNOME, presso lo stesso difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il 29.06.2023, e che avverso questa sentenza non era stata proposta impugnazione, il ricorrente ribadisce che la notificazione
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all’imputato di tale avviso non avrebbe potuto essere effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la parte della norma relativa all’ipotesi di impossibilità della notifica al domicilio eletto o dichiarato doveva considerarsi abrogata, giacché, a fronte della citata riforma, la prima notificazione all’imputato avrebbe dovuto seguire i dettami fissati dall’art. 157 cod. proc. pen.
Escluso che la norma transitoria di cui all’art. 89 cligs. n. 150 del 2022 possa riguardare il caso in esame, dal momento che la notific:azione all’imputato dell’avviso di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. pen. è stata stabilit indipendentemente dalla sua qualifica di assente, la notificazione avrebbe dovuto perfezionarsi ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., nella sua attuale formulazione: di conseguenza, non avendo ricevuto COGNOME gli avvisi previsti dall’art. 161, comma 01, cod. proc. pen., la notificazione dell’atto in questione avrebbe dovuto avvenire mediante consegna all’interessato del corrispondente documento analogico; in tal senso, per il ricorrente, risulta chiara la ratio della modifica dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui era stata abrogata l’ipotesi della notifica dell’atto a mani del difensore nei casi d sopravvenuta impossibilità della notifica nel domicilio eletto dall’imputato, avendo l’art. 157 cod. proc. pen. determiNOME per la prima notificazione la consegna all’imputato e per le successive notificazioni la consegna al difensore, mentre quando gli avvisi non siano stati dati occorre sempre procedere alla notificazione secondo la procedura stabilita dall’art. 157 cod. proc. pen.
Si fa notare che a conferma di tale inquadramento l’art. 1.61, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il novero degli atti per i quali può essere unicamente adottata la notificazione nel domicilio eletto.
Quale effetto del richiamato ragionamento, secondo la difesa, l’avviso di deposito avrebbe dovuto essere notificato a COGNOME con consegna diretta e, in ipotesi di tentativo vano, come era avvenuto in questo caso, avrebbero dovuto promuoversi le nuove ricerche, ai sensi dell’art. 157, comma 7, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si prospettano l’assoluta mancanza della motivazione in merito alle modalità di applicazione, in ogni caso, dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nel testo antecedente alla riforma del 2022.
La difesa, esamiNOME il contenuto della relata di vana notifica, osserva che le attestazioni in essa contenute non valgono a dimostrare la sopravvenuta impossibilità di notificare l’atto nel domicilio eletto o dichiarato, dato che ess risultano smentite dagli ulteriori atti dimostrativi del fatto che, all’epoca, Bran risiedeva stabilmente in Napoli, alla INDIRIZZO: si richiamano le prove documentali prodotte nel corso del procedimento di esecuzione, fra cui quelle non citate nel provvedimento impugNOME, ossia la notifica del 12.04.2022 dell’avviso di deposito del provvedimento di liquidazione degli onorari riconosciuti
all’AVV_NOTAIO, notifica avvenuta in tempo successivo al tentativo di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare in data 3.12.2021, non andato a buon fine, perché COGNOME risultava trasferito da un mese, salvo poi a notificare l’avviso nelle mani del portiere il 12.04.2022, al pari del precedente avviso, notificato nello stesso modo il 20.05.2021.
Questi dati, secondo la difesa, avrebbero dovuto imporre al giudice dell’esecuzione la conclusione che l’impossibilità di notifica dell’avviso di deposito della sentenza affermata dall’ufficiale giudiziario il 16.06.2023 – essendo sovrapponibile a quella attestata il 3.12.2021 e poi superata dalle notificazioni successive – era stata dichiarata in modo erroneo dall’ufficiale giudiziario: il giudice dell’esecuzione, quindi, non ha motivato su tale versante, adducendo la mancata proposizione della querela di falso, laddove le affermazioni dell’ufficiale giudiziario, contestate dal COGNOME, non erano false, bensì meramente erronee.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che il ragionamento del giudice dell’esecuzione, laddove ha rilevato l’accertata impossibilità di notificazione dell’avviso di deposito della sentenza nel domicilio dichiarato, ha optato per una soluzione corretta, avendo l’ufficiale giudiziario verificato che nessuna indicazione e neanche nessuna notizia riferibile all’identificazione in loco del destinatario della notificazione era stata reperita dall’indagine ivi compiuta svolgendo tutte le necessarie ricerche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che l’impugnazione non sia fondata e vada, quindi, rigettata.
Occorre premettere qual è stato il filo logico-giuridico seguito dal giudice dell’esecuzione, in rapporto all’ambito di legittima verifica a lui riservato del validità ed efficacia del titolo posto in esecuzione, nel quadro della disciplina operante per il caso di specie.
2.1. Si ricorda, anzitutto, che la nullità o l’inesistenza della notificazio dell’avviso di deposito della sentenza di cui all’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., impedendo la regolare formazione del titolo esecutivo, può essere fatta valere in sede di incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 6;70 cod. proc. pen., affinché il giudice, previa sospensione dell’esecuzione ed eventuale scarcerazione del condanNOME, disponga la rinnovazione della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione (Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C., Rv. 281547 – 01).
Inoltre, la previsione ex art. 670 cod. proc. pen., nella parte in cui essa disciplina la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, va tenuta distinta dall’istituto del restituzione nel termine per impugnare, ex art. 175 cod. proc. pen., fattispecie che presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato.
Pertanto, quando, come nel caso in esame, l’interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., mentre non sussistono i presupposti per la restituzione in termini, deve verificarsi, all stregua del disposto dell’art. 670 cod. proc. pen., da parte del giudice dell’esecuzione se sussista, o meno, la nullità o l’inesistenza della notificazione dell’avviso succitato e, in ipotesi di esito della verifica nel senso dell’emersion delle suddette carenze, non soltanto deve dichiarare l’omessa formazione del titolo esecutivo e assumere i provvedimenti conseguenti, ma deve pure disporre contestualmente, ex art. 670, comma 1, cod. proc. pen., l’effettuazione della notificazione non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire l’utile decorrenza del termine per l’impugnazione (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, Franzè, Rv. 251927 – 01).
2.2. È, poi, necessario puntualizzare che a ragione del provvedimento in esame il giudice dell’esecuzione ha osservato che non poteva applicarsi al caso di specie il nuovo testo dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., stante la mancanza di riscontro degli avvisi previsti dalla norma, in relazione al tempo di celebrazione del processo: la notificazione dell’avviso era, di conseguenza, avvenuta ai sensi dell’art 161, comma 4, cod. proc. pen., dal momento che l’ufficiale giudiziario, recatosi nel luogo costituito dal domicilio dichiarato, os Napoli, INDIRIZZO, aveva rilevato che il nominativo dell’imputato non compariva sugli identificativi dei soggetti dimoranti nello stabile, né con riferimento a quelli indicati sui campanelli, né con riferimento a quelli indica sulle cassette postali, e lo stesso, inoltre, era risultato sconosciuto a diverse persone interpellate in loco.
Si è anche argomentato dal giudice dell’esecuzione in merito al fatto che la difesa, senza proporre querela di falso avverso la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario, aveva prospettato la persistenza del domicilio dichiarato in quel luogo fondando questa asserzione sulla documentazione prodotta, ma tale documentazione non è stata reputata probante.
In particolare, la documentazione di natura anagrafica del 13.10.2023, avente valore meramente indiziario, non ha dimostrato l’effettività della residenza; né è decisiva la missiva all’RAGIONE_SOCIALE, dove si fa alternativo riferimento a
residenza o domicilio; la bolletta RAGIONE_SOCIALE è riferita alla madre di COGNOME, NOME COGNOME; non è risultata affidabile la dichiarazione di NOME COGNOME, soggetto vicino all’imputato, in quanto compagno della di lui madre; confuse e generiche sono risultate le dichiarazioni di NOME COGNOME.
In definitiva, secondo il motivato avviso del giudice dell’esecuzione, la notificazione è stata effettuata correttamente ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Al riguardo, è stato ulteriormente precisato che, siccome già la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare aveva fatto emergere che l’imputato si era trasferito dal domicilio di INDIRIZZO da circa un mese, la susseguente notificazione avrebbe potuto essere fatta direttamente ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: da tale considerazione si è fatta discendere anche l’irrilevanza della verifica dell’attuale residenza di COGNOME, dal momento che egli era già risultato non reperibile nel domicilio dichiarato senza aver effettuato la comunicazione di un diverso domicilio.
Infine, il giudice dell’esecuzione ha rimarcato che, nel caso in esame, non rileva la diversa disciplina della notificazione nel domicilio dichiarato in caso d temporanea assenza del destinatario, al di là dell’applicabilità della stessa modalità notificatoria anche in quel caso, poiché in questa fattispecie concreta era stata già riscontrata l’inidoneità della dichiarazione di domicilio.
Nella cornice di principio già lumeggiata e alla stregua dei dati offerti dal giudice dell’esecuzione, il primo motivo non può essere ritenuto fondato.
3.1. È, di certo, emerso che il contraddittorio procedimentale si è svolto in tempo antecedente all’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, che, nell’ambito di una incisiva innovazione delle norme in tema di notificazione degli atti, imperniata sull’introduzione delle modalità telematiche, ha apportato rilevanti innovazioni in ordine alle formalità da effettuare per l’individuazione del domicilio eletto o dichiarato, con nuova individuazione della sfera di operatività del corrispondente istituto.
In particolare, la disciplina di cui all’art. 161, comma 01, cod. proc. pen. secondo cui la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziari procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli artico 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nomiNOME d’ufficio,
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nonché avverte contestualmente la persona sottoposta alle indagini che ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento – è stata introdotta dall’art. 10, comma 1, lett. o), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 99-bis d.lgs. cit., come modificato dall’art. 6 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
È incontestato . che la fase relativa alle indagini preliminari e alla fissazione del domicilio dichiarato o eletto, nonché la fase di incardinazione del contraddittorio del processo con le inerenti notificazioni si sono svolte in tempo antecedente all’entrata in vigore della suddetta norma.
Il giudice dell’esecuzione non ha riscontrato la sussistenza dei presupposti ratione temporis in virtù dei quali dovesse seguirsi la procedura di cui all’art. 157, comma 8-er, cod. proc. pen., norma introdotta dall’art. 10, comma 1, lett. i), n. 4, d.lgs. n. 150 del 2022, sempre a decorrere dal 30 dicembre 2022.
Di conseguenza, essendo mancata, sulla scorta dell’applicazione del principio tempus regit actum, la possibilità di formulare gli avvertimenti specificamente previsti dalla nuova disciplina, si è considerato che le notificazioni non potevano non essere effettuate all’operante domicilio dichiarato osservando la corrispondente disciplina, dovendo altrimenti farsi luogo alla notificazione degli atti destinati all’imputato, non con la consegna personale ex art. 157 cod. proc. pen., bensì tramite la consegna al difensore, come è stato previsto a regime, con l’eccezione di specifici, determinati atti.
3.2. Nel caso di specie, è risultato assodato che la sentenza n. 179 del 2023 era stata emessa dal Tribunale di Napoli il 23 gennaio 2023, quando era pienamente operante la dichiarazione di domicilio resa da COGNOME, a sua volta assistito da difensore di fiducia (AVV_NOTAIO), che la decisione aveva fissato il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, che i deposito della stessa era avvenuto il 5 giugno 2023, quando il termine era scaduto, con l’emersione dell’obbligo, stabilito dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen., di comunicare l’avviso di deposito al pubblico ministero e di notificare l’avviso stesso alle parti titolari del diritto di impugnare e al difens dell’imputato al momento del deposito della sentenza, che poi la sentenza era stata posta in esecuzione, per essere avvenute le notificazioni al difensore il 5 giugno 2023 e all’imputato, presso il difensore, ex art. 161 cod. proc. pen., il 29 giugno 2023, senza susseguente impugnazione nei termini di rito.
Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione, chiamato dal condanNOME a controllare se si fossero perfezionate le notificazioni previste dall’art. 548
comma 2, cod. proc. pen. al difensore e all’imputato, dopo aver verificato l’incontestata notificazione al difensore, ha considerato correttamente che, mancando i presupposti per l’applicazione della nuova disciplina, l’imputato, siccome aveva proceduto a dichiarazione di domicilio ancora operante, avrebbe dovuto essere raggiunto dalla notificazione dell’avviso, non mediante consegna dell’atto direttamente al difensore, come invece avrebbe dovuto ritenersi se anche a quella dichiarazione di domicilio si fosse ritenuto applicabile il disposto dell’art. 164 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. r), d.lgs. n. 150 del 2022, sempre a decorrere dal 30 dicembre 2022, bensì mediante consegna dell’atto nel domicilio dichiarato dall’imputato sino alla definizione del processo esitato con la sentenza di cui si tratta.
La prima doglianza è, pertanto, da considerarsi priva di fondamento
Per quanto concerne la censura veicolata con il secondo motivo, l’analisi compiuta dal giudice dell’esecuzione, che è pervenuto alla conclusione della validità della notificazione dell’avviso di deposito a COGNOME e alla conseguente presa d’atto della corretta attestazione di irrevocabilità della decisione non impugnata, pur dopo la notificazione dell’avviso, deve ritenersi, pur con la puntualizzazione che segue, esente da censura.
4.1. Occorre muovere dalla considerazione giuridica secondo cui alla relazione di avvenuta notificazione proveniente dall’ufficiale giudiziario si annette sicuro rilievo dimostrativo, sia pure secondo moduli interpretativi non sempre omogenei, dovendo tuttavia reputarsi meritevole di condivisione l’assetto raggiunto dall’elaborazione di legittimità nelle pronunzie più recenti.
È, in particolare, da ritenere assodato che la relata di notifica ha efficacia fidefaciente soltanto in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Pertanto, la consegna dell’atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legittimati o il rilievo dell’impossibilità di reperire il destinatario pre domicilio dichiarato, in quanto attività compiute direttamente dal notificatore, rivestono la suddetta efficacia.
Non sono, invece, assistiti da fidefacienza il contenuto delle dichiarazioni dall’ufficiale giudiziario raccolte in loco e le indicazioni che non si accompagnano ad alcuna specificazione delle attività poste in essere dal notificatore per giustificarle. Resta, in sostanza, estranea all’area della fede privilegiata la verit intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall’ufficiale giudiziario o da chi ne eserciti le funzioni, ma appres per mezzo di informazioni fornite dai destinatari o dai consegnatari della copia dell’atto di notifica, ovvero anche da terzi (Sez. 5, n. 13257 del 10/01/2020,
COGNOME, Rv. 278949 – 01; Sez. 5, n. 37518 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 265869 – 01).
In questa prospettiva si è evidenziato che la falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall’ufficiale giudiziario può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all’art. 479 cod. pen., restando sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall’ufficiale notificatore e quelli avvenuti in presenza (Sez. 6, n. 3714 del 09/01/2013, Schioppa, Rv. 254470 – 01, in fattispecie nella quale è stata ritenuta inidonea a inficiare la valenza dimostrativa dell’attestazione espressa dall’ufficiale giudiziario in merito all’avvenut trasferimento degli imputati dal domicilio eletto per le notificazioni la mera produzione di certificazioni amministrative formalmente attestanti il mantenimento della residenza anagrafica in quel domicilio).
Nell’alveo così definito, dunque, la mancata previsione espressa nell’art. 168 cod. proc. pen. della natura fidefaciente fino ad impugnazione di falso del contenuto della relata di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario con riguardo quanto egli attesti aver fatto o essere avvenuto in sua presenza (a differenza dell’esplicita previsione di cui all’art. 176 cod. proc. pen. del 1930, in base a cu la relazione di notifica “fa fede fino ad impugnazione di falso, per quanto l’ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza”), non implica l’effetto che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato nella relazione sulla base di quanto la parte adduce, ma comporta soltanto la caduta del presupposto dell’incidente di falso, in omaggio al principio della semplificazione e speditezza del processo, fermo restando che restano sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall’ufficiale notificatore e quelli avvenuti al cospetto, di guisa che, se la parte intende addurre la falsità delle modalità emergenti dalla relata, non può provarle se non dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all’art. 479 cod. pen. (Sez. 2, n. 17737 del 08/04/2008, COGNOME, Rv. 239785 – 01; Sez. 4, n. 10113 del 23/01/2007, COGNOME, Rv. 236108 – 01).
4.2. Posta tale cornice, è di non secondario rilievo la constatazione, affermata con chiarezza dal giudice dell’esecuzione all’esito del suo controllo degli atti inerenti alla notificazione dell’avviso di deposito della sentenza COGNOME, che l’ufficiale giudiziario, il quale si era attivato per effettuare la forma recandosi il 16 giugno 2023 nel luogo identificante il domicilio dichiarato dall’imputato, ossia Napoli, INDIRIZZO (domicilio dichiarato indicato anche nell’epigrafe della sentenza a cui era riferito l’avviso), aveva dato atto che il nome del destinatario della notificazione non esisteva né sulle indicazioni dei
campanelli delle abitazioni dello stabile ubicato in corrispondenza del suddetto numero civico, e nemmeno sulle cassette postali.
Tali dati di fatto – essendo l’esito dell’attività attestata come svol dall’ufficiale giudiziario e delle percezioni da lui direttamente colte – devon ritenersi assodati e non revocabili in contestazione.
Nella relata si è dato atto anche che l’ufficiale giudiziario aveva interpellato diverse persone in loco onde verificare se esse conoscessero NOME COGNOME, quindi, potessero dargli indicazioni sul come e dove reperirlo, ma tale soggetto era risultato sconosciuto alle persone così interpellate.
A questo punto il tentativo di notificazione dell’avviso nel domicilio dichiarato è stato ritenuto vanamente effettuato nel luogo che, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., era stato dichiarato come proprio domicilio dall’interessato, senza che COGNOME avesse comunicato il mutamento del domicilio stesso.
Era seguita, quindi, l’effettuazione della formalità notificatoria, ai sens dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante consegna dell’avviso al difensore di COGNOME, avvenuta il 29 giugno 2023.
Il giudice dell’esecuzione – a fronte di tali dati di segno convergente – ha valutato, nei sensi già richiamati, alcuni degli atti addotti dall’imputato p dimostrare l’erroneità delle ricerche dell’ufficiale giudiziario e li ha ritenuti, motivazione congrua e aderente agli atti esaminati, inadeguati a escludere l’impossibilità di notificazione dell’atto nel luogo di domicilio dichiarato.
Non irrilevante è la puntualizzazione che, alla stregua della disciplina da applicare a questo caso, anche la temporanea assenza e la non agevole individuazione dello specifico luogo in cui si trova il destinatario costituisc situazione idonea a legittimare la notificazione al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (per un’applicazione nella materia contigua della notificazione dell’estratto contumaciale Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2012, Roman, Rv. 251863 – 01).
4.3. Né risulta determinante in senso contrario l’obiezione difensiva in ordine all’omessa considerazione da parte del giudice dell’esecuzione di alcuni atti fra quelli dedotti, con particolare riferimento alla circostanza di non aver annesso la dovuta importanza al dato di fatto che – se era vero che già la precedente notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare in data 3.12.2021 non era andata a buon fine, perché COGNOME in quel momento risultava trasferito da un mese – successivamente era invece andata a buon fine, nel medesimo luogo, la notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento di liquidazione degli onorari riconosciuti all’AVV_NOTAIO, avviso consegNOME nelle mani del portiere il 12.04.2022, così come in precedenza, il 20.05.2021, era stato notificato a COGNOME il primo avviso dell’udienza preliminare allo stesso modo.
Le considerazioni svolte dal ricorrente in merito a tali pregresse attività di notificazione, indicate come sintomatiche dell’addotta carenza dell’attività di ricerca da parte dell’ufficiale giudiziario nella circostanza rilevante in questa sede – al di là delle valutazioni compiute dal giudice dell’esecuzione circa il valore indicato come di per sé dirimente, della notificazione vana nel domicilio eletto avvenuta nel dicembre 2021, siccome reputata già dimostrativa dell’inidoneità del domicilio dichiarato – non paiono adeguate a contrastare la conclusione raggiunta con il provvedimento impugNOME, in quanto esse si riferiscono ad attività notificatorie effettuate comunque in tempo nettamente diverso da quello, inerente al giugno 2023, di interesse per la formalità oggetto di esame.
Invero, da un lato, occorre ricordare il principio di diritto secondo cui l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittim l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 1.57 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271772 – 01; v. anche, sia pure in relazione alla notificazione nel domicilio dichiarato o eletto da parte dell’agente postale, Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 – 02; fra le altre, Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, COGNOME, Rv. 281419 – 01). Dall’altro, è corretto anche aggiungere che l’esito negativo di una notifica all’imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione di natura definitiva, ossia tale che renda impossibile l’esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell’imputato o l’inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280383 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.4. Essendo stata adeguatamente argomentata dal giudice dell’esecuzione l’affermazione della validità della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza suindicata a COGNOME in data 29 giugno 2023, notificazione correttamente effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con i conseguenti effetti, in punto di perfezionamento della fattispecie partecipativa di cui all’ar 548, comma 2, cod. proc. pen., di decorso e, all’esito, di consunzione del termine per impugnare quella decisione, nonché di susseguente maturazione dell’irrevocabilità della sentenza stessa, anche la seconda doglianza articolata da COGNOME deve essere disattesa.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Segue, ex art. 616, la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 5 marzo 2024