Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11935 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11935 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCEA ( ROMANIA) il 09/03/1972
avverso l’ordinanza del 11/06/2018 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, bunale di Como, in funzione di il Tri giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta ex art. 670 cod. proc. pen. con cui NOME chiedeva la revoca della dichiarazione di esecutività della sentenza emessa dallo stesso Tribunale – Sezione distaccata di Erba – il 22/1/2013. ·
Il Giudice ricostruiva il procedimento seguito nel corso del procedimento per le notifiche all’imputato: allo stesso era stato notificato a mani proprie all’estero l’invito ad eleggere domicilio ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen. in occasione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari; non essendo intervenuta elezione di domicilio, le notifiche erano state effettuate al difensore d’ufficio già nominato in forza della stessa norma.
In definitiva, non si era verificata alcuna nullità nel corso del procedimento, celebrato nella contumacia dell’imputato; l’estratto contumaciale della sentenza ben avrebbe potuto essere notificato ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen., non esistendo alcuna norma che imponga all’Autorità Giudiziaria di rinnovare gli adempimenti previsti dall’art. 169 cod. proc. pen.; comunque, erano state effettuate anche le ricerche ai fini del decreto di irreperibilità, che avevano portato al medesimo risultato.
2. Ricorre per cassazione il difensore di COGNOME COGNOME deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione.
Le notifiche erano state effettuate in forza del decreto di irreperibilità nonostante la conoscenza dell’esatto indirizzo e senza che fossero state eseguite le ricerche necessarie.
Con riferimento alla notifica ex art. 169 cod. proc. pen. dell’invito ad eleggere domicilio, il ricorrente eccepisce la sua mancata traduzione in lingua rumena, obbligatoria ai sensi dell’art. 109 cod. proc. pen.; di conseguenza, si trattava di notifica nulla e la nullità travolgeva anche le notifiche successive.
In ogni caso, se si trattava di notifica valida, l’estratto contumaciale della sentenza non avrebbe potuto essere notificata con il rito degli irreperibili; se, invece, era nulla, non vi era luogo per emettere decreto di irreperibilità.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale dr. NOME COGNOME nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Appare necessario invertire l’ordine di trattazione dei motivi di ricorso ed esaminare prima il secondo motivo: ciò in quanto, come insegna costantemente la giurisprudenza di questa Corte, il giudice dell’esecuzione deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l’esecuzione, non potendo attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza, che devono essere fatte valere con i mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018 – dep. 16/04/2018, COGNOME, Rv. 272604; Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013 – dep. 06/02/2014, Amore, Rv. 258765); in particolare, in sede di esecuzione non è deducibile il vizio relativo alla declaratoria di contumacia pronunciata nel corso del procedimento di cognizione, che deve essere fatto valere con i mezzi previsti per l’impugnazione contro la sentenza, rimanendo altrimenti sanato e coperto dal giudicato (Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008 – dep. 03/02/2009, COGNOME, Rv. 242791; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004 – dep. 24/09/2004, Condemi, Rv. 229580).
2. Ebbene: esattamente il Giudice ha ritenuto irrilevante la circostanza che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna sia stata effettuata al difensore dopo l’emissione di un decreto di irreperibilità anziché ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen.: in effetti – come rileva il Giudice – il soggett al quale l’atto è stato notificato è il medesimo (appunto, il difensore d’ufficio), cosicché non ricorre alcuna nullità.
Si deve ribadire che anche per le notificazioni vale il principio della tassatività delle nullità posto dall’art. 177 cod. proc. pen., cosicché il vizio ricorr esclusivamente nei casi specificamente elencati dall’art. 171 cod. proc. pen., tra i quali non ricorre quello in oggetto: in particolare, con riferimento al disposto dell’art. 171, comma 1, lett. od. proc. pen., non sono state violate le d) c disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia.
3. Tale valutazione rende irrilevante la questione della mancata traduzione in lingua rumena dell’invito ad eleggere domicilio notificato all’imputato ex art. 169 cod. proc. pen.; il relativo motivo, peraltro, è inammissibile in quanto non proposto al giudice dell’esecuzione ma, per la prima volta, davanti a questa Corte. Si è, infatti, più volte affermato che, anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da
quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del ne bis in idem non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati (da ultimo, Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017 – dep. 28/02/2017, COGNOME, Rv. 269421).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/1/2019