Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39207 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 27 FEBBRAIO 2024 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ri
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 26 Aprile 2022 con cui NOME COGNOME è st COGNOME responsabile del delitto di estorsione.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 Violazione degli artt. 161 quarto comma, 179 e 420 bis cod.proc.pen. nonch 111 e 117 della Costituzione e 6 della Corte Edu per avere la Corte di appello res l’eccezione difensiva di nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado per citazione a giudizio.
Nel corso delle indagini, il 17 Marzo 2015 COGNOME COGNOME COGNOME il prop domicilio, all’indirizzo di INDIRIZZO INDIRIZZO; in seguito nessuno de processuali è stato notificato all’imputato, ma soltanto al difensore d’ufficio,
dall’udienza preliminare non ha mai avuto alcun concreto contatto con l’assistito, da lui stesso riconosciuto.
Soltanto il decreto di citazione in appello è stato consegnato a mani del COGNOME così instaurando il regolare contraddittorio.
La Corte ha tuttavia respinto l’eccezione di nullità proposto con memo depositate nel corso del giudizio, sostenendo che COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME domicilio in Tivoli e in questo luogo è risultato più volte irreperibile; che difensore di ufficio COGNOME tentato di rintracciarlo nel domicilio di Guidonia in cui r essersi trasferito, come attestato dalle raccomandate inviategli e allegate alla m ma anche lì COGNOME COGNOME risultato sconosciuto.
Ne ha desunto che le notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini prelimi e del decreto che dispone il giudizio sono state correttamente effettuate al di d’ufficio ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. e che COGNOME è stato di consegue ritualmente COGNOME assente, in quanto la dichiarazione di domicilio effe dall’imputato nel corso delle indagini preliminari ha soddisfatto una delle cond previste dall’art. 420 bis comma 2 cod.proc.pen., nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, per procedere in assenza dell’imputato.
Così facendo, la Corte non ha applicato i principi più volte ribaditi giurisprudenza di legittimità, secondo cui la conoscenza del processo può rite raggiunta soltanto quando si riferisca ad un’accusa contenuta in un provvedime formale di vocatio in iudicium e non è integrata dalla conoscenza dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Peraltro, nel caso in esame la notifica è stata effettuata presso il dife ufficio, in assenza di prova in merito ad un effettivo contatto con l’assistito desume dalle missive inviategli e non ricevute.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla attendibilità individuazione fotografica posta a fondamento del giudizio di condanna nei confro dell’imputato e mancata valutazione di riscontri esterni e sostanziali a front sopravvenuta impossibilità di confermare il riconoscimento in dibattimento.
La Corte ha valorizzato il riconoscimento effettuato nel corso delle indagini e ha considerato che è stato accompagnato da alcune incongruenze e non è stat confermato nel corso del dibattimento.
Osserva il ricorrente che le Sezioni unite della Cassazione ( v. n. 2791 25/11/2010) , all’esito di una lunga evoluzione giurisprudenziale hanno precisato che dichiarazioni pre-dibattimentali rese in assenza di contraddittorio anc legittimamente acquisite non possono fondare in modo esclusivo o significativo affermazione di responsabilità, ma i giudici di merito non hanno tenuto conto di qu principi e hanno fondato l’affermazione di colpevolezza esclusivamente su ques dichiarazioni e sul riconoscimento fotografico, in assenza di elementi di conforto a accuse.
2.3 Vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del COGNOME COGNOME COGNOME della prova in merito alla rilevanza del certifi rottamazione dell’auto asseritamente utilizzata per il delitto.
Dalla deposizione del teste COGNOME si evince che alcuni giorni dopo la per offesa integrò la propria denuncia, segnalando il numero di targa dell’autov utilizzata dall’autore della condotta estorsiva, ma la proprietaria del veicolo, sen COGNOME, presentò un certificato di rottamazione dell’auto del 3 novembre 2014 e q precedente ai fatti avvenuti il 13 novembre.
È evidente che la targa indicata dall’COGNOME era errata, perché riferita ad a rottamata, e la Corte d’appello non ha giustificato detta incongruenza, che l’inattendibilità della persona offesa, mostratasi non in grado di ricostruire l subita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’eccezione di nullità sollevata con il primo motivo di ricorso è fondata e superfluo l’esame delle altre questioni dedotte.
Dall’esame degli atti, consentito in relazione alla natura processuale censura, emerge che l’imputato nel corso delle indagini preliminari COGNOME eletto dom in INDIRIZZO, il 17 marzo 2015 e contestualmente COGNOME nominato difensore di fiducia.
A causa del successivo decesso del difensore di fiducia, veniva nominato dal P un difensore di ufficio e in occasione della notifica dell’avviso ex art. 415 proc.pen. emergeva che COGNOME si era da tempo trasferito dall’indirizzo ind nell’elezione, non comunicando il mutamento di residenza.
Da quel momento gli atti venivano notificati ex art. 161 quarto com cod.proc.pen. al difensore di ufficio, senza effettuare alcuna ricerca nei conf dell’imputato; dai documenti allegati alla memoria difensiva emerge che i tentati difensore di ufficio di contattarlo nel nuovo domicilio in cui risultava residente, certificato storico di residenza, risultavano infruttuosi in quanto il pre sconosciuto.
Solo la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in appello veniva eff a mani dell’imputato, che nominava un nuovo difensore di fiducia e con memori eccepiva la mancata conoscenza della pendenza del giudizio penale e la nullità dichiarazione di assenza.
La Corte riteneva l’eccezione inammissibile , in quanto non era stata soll con i motivi di appello, ma solo con i motivi aggiunti, che non possono amplia perimetro delle questioni devolute al collegio di secondo grado.
Inoltre, la riteneva infondata poiché l’imputato COGNOME eletto domicilio e risultato irreperibile alle notifiche tentate presso il domicilio eletto, e anche
tentativi del difensore di ufficio di raggiungerlo, inviandogli due lettere racco all’indirizzo che risultava dal certificato di residenza, sicchè era stato legit COGNOME assente.
Deve rilevarsi che la prima argomentazione formulata dalla Corte in ordine a tempestività dell’eccezione di nullità è errata poiché,, l’imputato non risulta a cognizione della pendenza del giudizio, in assenza di contatti con il difensore di subentrato al suo difensore di fiducia deceduto; solo dopo la notifica del dec fissazione dell’udienza in appello, che risulta effettuata a mani proprie, avend cognizione del giudizio, ha potuto nominare un difensore di fiducia che ha deposi memoria, eccependo la nullità. Ne consegue che l’eccezione non può ritenersi tardi
Anche la seconda argomentazione formulata dalla Corte territoriale non conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al dell’assenza, che non può essere dichiarata se residua un dubbio in merito all’ef conoscenza da parte dell’imputato del procedimento, che deve essere riferita all’a contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium; tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini prelimi fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a propor impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscen (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro,Rv. 275716 – 01)
E’ stato infatti precisato che è affetta da nullità assoluta la notifica del citazione a giudizio dell’imputato, ove non si abbia certezza della conoscenza pendenza del processo da parte sua, ovvero della volontà del medesimo di sottrar tale conoscenza.(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto illegit dichiarazione di assenza che COGNOME desunto la conoscenza del processo, in partico tra l’altro, dalla intervenuta elezione di domicilio nella fase delle indagini p nonché dalla intervenuta notifica di un provvedimento di dissequestro sempre in fase). (Sez. 3 – , Sentenza n. 48376 del 09/11/2022 Ud. (dep. 21/12/2022 ) 284062 – 01)
Nel caso in esame nessun atto del giudizio è stato notificato all’imputato, difensore di fiducia era nelle more deceduto, ma solo al difensore di ufficio, c COGNOME avuto alcun contatto con lui. Nè sono state effettuate ricerche per individ suo nuovo domicilio. E’ vero che l’imputato, pur avendo eletto domicilio, no comunicato il mutamento di residenza, ma questa omissione e mancanza di diligenz non è sufficiente a palesare la sua volontà di sottrarsi al processo, che deve es attraverso condotte attive e non solo omissive. La produzione difensiva conferma effettivamente l’imputato non ha avuto contatti con il difensore di ufficio.
Peraltro, la Corte di merito, nel respingere l’eccezione, si è limitata a ri le vicende relative ai tentativi di notifica, ma non ha neppure desunto da questi e di fatto l’eventuale volontà dell’imputato di sottrarsi al processo, unica condiz fa eccezione alla regola della effettiva conoscenza del processo, limitandosi a valor
la ritualità formale della notifica ex art. 161 comma quarto cod.proc.pen., così f errata applicazione dei principi giurisprudenziali sora richiamati.
L’accoglimento dell’eccezione di nullità comporta l’annullamento senza rinvio entrambe le sentenze di merito e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma u Gip per nuovo giudizio.
Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, Ufficio GIP per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 23 ottobre 2024.