Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17510 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 21 ottobre 2022 emessa dalla Corte di appello di Bologn visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il rico
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna in data 19 luglio 20 nei confronti di NOME per il delitto di evasione commesso in data 21 ago 2016 e ha condannato l’imputato appellante al pagamento delle spese processual
AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l’invalidità della notifica all’imputato del decret di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc pen., assumendo che, essendo all’epoca l’imputato detenuto per altra causa, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il luogo di detenzione.
L’imputato, del resto, avrebbe avuto effettiva conoscenza della pendenza del presente procedimento solo per effetto della ricezione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.
COGNOME, dunque, non sarebbe stato assente nel giudizio di primo grado, come illegittimamente dichiarato dal Tribunale di Bologna, ma sarebbe stato impossibilitato a comparire, in quanto detenuto dal 23 marzo 2018 presso la Casa circondariale di Modena e poi trasferito alla Casa di reclusione di Porto Azzurro.
Il difensore ha rilevato che questa eccezione è stata già proposta alla Corte di appello, nella memoria depositata in data 21 marzo 2022 e che la Corte non ha motivato sul punto.
2.2. Con il secondo motivo, connesso al primo, il difensore censura l’omissione della motivazione della Corte di appello in ordine alla certificazione storica del DAP prodotta, che attesta l’ininterrotta detenzione del NOME dal 25 marzo 2018 al 01 aprile 2021.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 15 febbraio 2024, il AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO, nella persona di NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l’invalidità della notifica all’imputato del decreto di citaz diretta a giudizio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
3. Il motivo è fondato.
Dall’esame degli atti processuali (ammesso allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen. da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) risulta che nel verbale di identificazione del 19 luglio 2017 l’imputato ha eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia NOME COGNOME e che in data 17 gennaio 2018 ha ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio presso lo stesso.
In data 18 gennaio 2018, tuttavia, l’AVV_NOTAIO ha depositato rinuncia alla difesa del COGNOME e ha contestualmente manifestato la volontà di non accettare atti processuali destinati all’imputato presso il proprio studio.
In data 26 marzo 2018, il Tribunale di Bologna ha nominato quale difensore di ufficio dell’imputato l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha difeso l’imputato nel corso del giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Bologna, dunque, nel procedere in absentia nei confronti dell’imputato ha accertato esclusivamente la validità “formale” della notifica eseguita presso il difensore di fiducia, ma non ha accertato l’idoneità della stessa a conseguire l’effettiva conoscenza della pendenza del processo e dell’accusa da parte dell’imputato.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, infatti, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effett instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 2020), NOME, Rv. 279420 – 01).
Nel caso di specie non vi è alcuna prova che si sia instaurato un rapporto professionale tra l’imputato e il difensore legale domiciliatario, che ha rinunciato al mandato difensivo il giorno successivo alla ricezione della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Parimenti non consta alcun elemento dal quale possa inferirsi che l’imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e la senten impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato per il quale si procede si è prescritto.
Il termine massimo di sette anni e sei mesi per il reato di evasione commesso in data 21 agosto 2016 si è, infatti, perfezionato in 21 febbraio 2024, in quanto non vi sono state nel corso del giudizio cause di sospensione della prescrizione.
Dalla motivazione della sentenza di primo grado, del resto, non risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024.