Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46371 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46371 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOME, n. Quezon INDIRIZZO (Filippine) DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 4066/22 della Corte di appello di Venezia del 25/11/2022
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame; sentita per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in accoglimento
del gravame interposto dal Pubblico Ministero, ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, affermando la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di evasione (art. 385 cod. pen), condannandolo a pena di un anno di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con un unico motivo di censura deduce l’omessa citazione per il giudizio di appell per avere la Corte territoriale erroneamente disposto· la notifica del rel decreto presso il difensore d’ufficio / AVV_NOTAIO, il quale aveva tempestivamente rifiutato la domiciliazione sin dalla notifica dell’avviso di all’art. 415-bis cod. pen. poiché l’imputato stessi sconosciuto.
Del resto, aggiunge la difesa, nell’ambito di una successiva fase del giud provocata dal ricorso per saltum avverso l’assoluzione proposto dal AVV_NOTAIO Generale distrettuale, la Corte di cassazione aveva disposto e fatto eseguir notifica dell’avviso per l’udienza a mani proprie, nell’occasione l’impu dichiarando di essere domiciliato presso un parente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente deduce inosservanza della legge processuale ai sensi degli 178 e 179 c.p.p.,eccependo la nullità della sentenza di secondo grado, per ave la encelleria dilla Corte di appello proceduto a notificare il decreto di cita giudizio di cui all’art. 601 cod. proc. pen. presso il domiciliatario dif d’ufficio, il quale sin dalla notifica ex art. 415-bis cod. proc. pen. aveva r la domiciliazione, non avvedendosi, inoltre, che in occasione della notif effettuata il 20 febbraio 2020 per l’udienza davanti alla Corte di Cassazione poi avrebbe annullato la prima sentenza della Corte di Appello) egli avev dichiarato il proprio domicilio presso l’abitazione di uno zio.
La sintetica esposizione delle cadenze procedurali trova in effetti riscontro n atti presenti nel fascicolo processuale.
In via preliminare va rilevata l’inidoneità stessa dell’elezione di domi presso il difensore di ufficio che abbia rifiutato la domiciliazione, doven all’uopo procedere ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. solo in ca positiva verifica della sussistenza di un rapporto professionale con l’impu (per la radicale inidoneità ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del
processo all’imputato della notifica presso il difensore rifiutante la domiciliazione ai sensi del comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, v. Sez. 5 n. 32586 del 14/06/2022, Stroe, Rv. 283566; conf. Sez. 1 n. 17096 del 09/03/2021, PM in proc. Austin, Rv. 281198) e in difetto ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., senza che nella fattispecie si sia fatto ricorso a nessuna di tali modalità di notifica.
In secondo luogo, la dichiarazione di domicilio avvenuta prima dell’emissione del decreto di citazione a giudizio e in occasione delle notifiche disposte da questa Corte di cassazione il 20 febbraio ed il 1 agosto 2020 (entrambe presenti nel fascicolo della Corte di appello di Venezia), per quanto non espressa in forme sacramentali, doveva in ogni caso assumere valore dirimente, poiché eseguita a mani proprie dell’imputato.
La disposizione di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova infatti un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l’effettiva e non meramente presunta conoscenza dell’atto (Sez. 4, n. 41998 del 20/09/2016, Rv. 268040 ancorché in presenza di pronunce di segno contrastante).
Nel caso in esame l’aliunde era oltre tutto rappresentato dagli atti pertinenti ad una diversa fase dello stesso procedimento a disposizione della stessa autorità giudiziaria procedente, in tal modo potendosi attenuare la portata AVV_NOTAIO del principio sopra espresso.
Dalle predette considerazioni deriva la necessità di annullare la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte territorialmente competente per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso, 19 ottobre 2023