Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31300 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31300 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORINO il 11/02/1997
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Locri il 24/11/2024 in ordine al delitto di truffa, con la conseguente condannava alla pena ritenut di giustizia, affidandolo a tre motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Con il primo ha dedotto la violazione di legge e la nullità del giudizio di appello con riferimento al vizio di notifica dell’atto di citazione, effettuato in data 12/8/2024 al difens proprio ed anche per l’imputata, benché questa avesse eletto domicilio – in Torino, INDIRIZZO presso la propria residenza, con l’atto con il quale conferiva procura speciale al difensore, allegato all’atto di appello.
1.2. COGNOME Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto contestato, sulla base di argomentazio che, ripercorrendo le valutazioni del primo giudice, che ha contraddittoriamente negato l’allegazione di fatti incompatibili con a partecipazione della Timpano alla contestata truffa, però ricordato che questa ha denunciato lo smarrimento della propria carta postepay, omettendo comunque qualsiasi motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri.
1.3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento all’omessa declaratoria di prescrizione del reato, consumatosi con la ricezione dell’accredito in data 14/7/2017 e, pertanto, maturata alla scadenza dei sei anni in data 14/7/2023.
Con memoria scritta l’ufficio del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Come risulta dall’atto di appello e dalla nomina del difensore con procura speciale ad impugnare la sentenza di primo grado, la ricorrente NOME COGNOME dichiarava ed eleggeva domicilio presso la sua abitazione, sicché erroneamente il decreto di citazione dinanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria indicava la predetta come domiciliata presso il difensore ed erroneamente tale atto veniva notificato alla COGNOME presso il difensore anziché nel predetto domicilio eletto, come peraltro veniva invano evidenziato dalla difesa con le note di trattazion scritta ex art. 23 d.l. 139/2020.
In tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata (Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 01) e, pertanto, la notificazione all’imputata del decreto di citazione per il giudizio di appel luogo diverso rispetto al domicilio validamente dichiarato ed eletto ha determinato una nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente dedotta della difesa, come dinanzi rilevato, entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 27546
03/04/2023, Rv. 284810 – 01; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Rv. 260434 – 01).
3.2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito nel precedente e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Non osta a tale rinvio il terzo motivo di ricorso, manifestamente infondato perché volto a prospettare l’estinzione per prescrizione del reato di truffa che si deduce consumatosi con la ricezione dell’accredito in data 14/7/2017, senza però considerare il riconoscimento della recidiva di cui all’art. 99 comma 4 seconda parte cod. pen., con il conseguente termine massimo decennale, per il disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2025 L’estensore GLYPH
La Presidente