Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7685 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 05/12/2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 25/06/2020, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione per il tentato omicidio di NOME COGNOME, colpito con un coltello nella regione addominale, con conseguenti lesioni al fegato cui seguiva copioso sanguinamento. In Senigallia, il giorno 26 novembre 2011.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, e vizio della motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio garantito all’imputato per avere la Corte d’appello ritenuto valida la notifica all’imputato dell’invito ad eleggere domicilio in Italia ex art. 169 cod. proc. pen., come anche gli atti successivi e conseguenti notificati alla parte presso il difensore d’ufficio: dalla cartolina che dovrebbe attestare l’avvenuto ricevimento del plico risulterebbe tuttavia esclusivamente un timbro delle poste francesi, ma nessuna data, né firma, ad indicare l’effettiva consegna all’imputato o ad altra persona da lui delegata o prevista per legge a poter ricevere in sue vice; non vi sarebbe dunque prova né della presenza del COGNOME presso quell’indirizzo, né della consegna a mani dello stesso del plico contenente l’invito ad eleggere domicilio ex art. 169 cod. proc. pen..
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale, e vizio della motivazione con riferimento alla violazione dell’art. 169 comma 3 cod. proc. pen. e relativa nullità per omessa traduzione in lingua araba dell’invito all’imputato ad eleggere domicilio, violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla carenza nell’individuazione soggettiva dell’imputato, alla lacunosa ed incoerente ricostruzione dei fatti, all’assenza del movente e dell’arma del delitto.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria telematicamente depositata la difesa ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima censura è fondata, con assorbimento degli altri motivi.
2. Ed invero, dagli atti a cui questa Corte ha accesso in presenza di un vizio del procedimento, emerge che l’avviso ex art. 169 cod. proc. pen. all’imputato all’estero, è stato inviato a COGNOME all’indirizzo “INDIRIZZO“; tuttavia la cartolina di avvenuto ricevimento reca esclusivamente un timbro delle poste francesi (con data 29/10/2019A) e nessuna firma e data da parte del destinatario, l’odierno imputato, o di un suo delegato.
Non vi è quindi prova che NOME COGNOME abbia ricevuto l’avviso ex art. 169 cod. proc. pen.
Ebbene, questa Corte di legittimità ha affermato che in tema di notificazioni all’imputato residente o dimorante all’estero, qualora quest’ultimo non abbia ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione della raccomandata di cui all’art. 169 cod. proc. pen., l’Autorità giudiziaria procedente deVe disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. al fine della declaratoria di irreperibilità, trattandosi di situazione assimilabile a quella in cui risulti o appaia probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto (Sez. 3 n. 46813 del 10/11/2021, PM c/Pratola, Rv. 282462 – 01; Sez. 5 n. 34504 del 11/07/2011, Vezzosi, Rv. 250945 – 01).
Il Procuratore Generale, nel motivare la sua richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ha richiamato la pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 39685 del 25/09/2009, M.K., Rv. 244705 – 01) che aveva ritenuto «rituale la notificazione eseguita a mani del difensore allorché la raccomandata· spedita all’imputato dimorante all’estero ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen. venga dallo stesso rifiutata e l’ufficiale postale straniero abbia provveduto alla sua restituzione barrando sul modulo la relativa voce pre-stampata e apponendovi la data e la sottoscrizione». Osserva tuttavia il Collegio come nel caso scrutinato dalla citata pronuncia, l’imputato si era rifiutato di ricevere la cartolina contenente l’invito ad eleggere domicilio, e l’ufficio postale straniero ne aveva dato atto; diverso è invece il caso in esame in cui non risulta esservi stato alcun diretto contatto tra l’incaricato delle poste e l’imputato, il quale né ha firmato per ricevuta né ha rifiutato la ricezione.
Ne deriva che, in tal caso, è illegittima la consegna degli atti al difensore, secondo il disposto di cui all’art. 169, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. in quanto tale procedura presuppone che l’elezione di domicilio sia insufficiente o non sia stata effettuata e, quindi, presuppone, pur sempre, l’avvenuta ricezione della suddetta raccomandata.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 02/11/2023