Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12011 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12011 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 04/08/1955
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso. udito l’avvocato NOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 7 dicembre 2023, la Corte d’appello di Firenze, in parzial riforma della decisione del Tribunale di Firenze, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di cui al capo Al) dell’imputazione (bancarotta fraudolen per distrazione), e lo ha assolto dal reato di cui al capo E) (bancarott
distrazione), rideterminando la pena nella misura di tre anni e tre mesi di reclusi esclusa la recidiva.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, d seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge processuale i relazione all’art. 171, (ett. d) cod. proc. pen. Il ricorrente censura la s impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità della notifica del d che disponeva il giudizio, sollevata con i motivi di appello sul rilievo che ess stata eseguita all’estero (specificamente in Tunisia) senza rispettare le moda stabilite dall’art. 169, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorso a tale procedura sa stato necessario in quanto non sussistevano i presupposti di cui al comma 1 del citata disposizione, mancando la notizia precisa del luogo di residenza o dimo all’estero dell’imputato, atteso che tale non poteva considerarsi l’indirizzo ind nell’annotazione dei Carabinieri di Montemurlo, i quali non davano conto né dell fonte della notizia, né delle modalità della sua acquisizione, né della stabilità d indirizzo. In ogni caso, erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto che notifica effettuata mediante invio di raccomandata all’indirizzo estero fosse andat buon fine, in quanto perfezionata per compiuta giacenza, non essendovi in atti tracc del plico per verificare tale circostanza e non potendo ritenersi suffic l’attestazione dell’Ambasciata italiana, come invece ritenuto dalla sente impugnata. Inoltre, poiché detta notifica era stata eseguita tramite posta, avreb dovuto essere rispettate le formalità di cui all’art. 8, I. n. 890 del 1982, sicch del perfezionamento della compiuta giacenza, avrebbe dovuto essere inviata all’interessato la raccomandata informativa. In definitiva, il mancato rispetto d modalità stabilite dall’art. 169, comma 4, per la notifica all’estero di so irreperibile, determinerebbe la nullità della notifica e di conseguenza della sent impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge processuale i relazione agli artt. 178 e 182 cod. proc. pen. Il ricorrente deduce che i giudici di grado avevano rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedime dell’imputato dovuta a causa di forza maggiore consistente nella circostanza che eg era sottoposto in Tunisia ad una misura giudiziale che gli impediva di lasciare il Pa La Corte territoriale, nel rigettare il motivo d’appello con cui si deduceva la viola 420-ter comma 2, cod. proc. pen., avrebbe ignorato la documentazione in atti da cui emergeva la circostanza invocata dalla difesa e, specificamente, una n dell’Interpol e la lettera del difensore tunisino dell’Ascione. Tale documentazio secondo la prospettazione difensiva, avrebbe comportato la necessità di verificare sussistenza o meno dell’impedimento dedotto. dell’art.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullament senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale Firenze per l’ulteriore corso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato conseguendone perciò l’annullamento della sentenza di appello e di quella di primo grado e la restituzione degli atti al Tribunale di Fi per il giudizio.
Il primo motivo, con cui si deduce l’illegittimità della notifica del decreto disponeva il giudizio, è fondato.
Conviene riepilogare brevemente la vicenda processuale. In primo grado, NOME COGNOME era stato inizialmente dichiarato irreperibile. Successivamente, avendone i Carabinieri individuato il domicilio in Tunisia, risultante altresì dalla l in data 14.3.2014, con cui l’imputato nominava il proprio difensore di fiducia, sped dal medesimo indirizzo, il Tribunale di Firenze, ai sensi dell’art 37, d.lgs. n. 3 fe 2011, n. 71, richiedeva all’Ambasciata italiana a Tunisi di notificare a m dell’imputato il decreto di citazione a giudizio e l’invito ad eleggere domicilio in
Con nota in data 15.10.2018, l’Ambasciata di Tunisi comunicava che l’interessato non aveva ritirato la raccomandata a lui inviata, la quale era stata restituit Cancelleria consolare per compiuta giacenza.
All’udienza del 10 aprile 2019, il Tribunale, ritenuta la ritualità della notif quanto effettuata presso un indirizzo sufficientemente certo, e rilevato che termine di 30 giorni l’Ascione non aveva provveduto ad eleggere domicilio in Italia aveva disposto la notifica dell’atto introduttivo mediante consegna al difensore sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale, nel dichiarare infondata censura al riguardo formulata con i motivi di appello, ha escluso che ricorresser presupposti per effettuare la notifica ai sensi dell’art. 169, comma 4 cod. proc. dovendo ritenersi che vi fosse notizia precisa dell’indirizzo all’estero dell’Asc come risultava validamente accertato dalla polizia giudiziaria. Inoltre, ha rite rituale la notifica per compiuta giacenza a fronte della attestazione ufficiale cancelleria consolare dell’ambasciata.
Ritiene il Collegio che le valutazioni in ordine alla insussistenza dei presuppo di cui all’art. 169, comma 4, cod. proc. pen. vadano esenti da censura. Invero, disposizione concerne le ipotesi in cui la persona nei cui confronti si deve proced risiede o dimora all’estero e «non si hanno notizie sufficienti» del luogo di resid o dimora. In tal caso, la richiamata disposizione stabilisce che devono ess
effettuate ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentit convenzioni internazionali. Nella specie, secondo quanto risulta dagli atti – cu Corte ha accesso in ragione del carattere processuale della censura – l’indirizzo di Ascione in Tunisia era stato individuato dai Carabinieri di Montennurlo, che ne avevano dato specificamente conto (Residence Miramar – Cita Ennaser, Ariana Tunisia). La provenienza di tale informazione da un organo di polizia giudiziaria, incaricato effettuare le ricerche in proposito, deve ritenersi sufficiente ad attestar adeguata certezza l’indirizzo dell’imputato. A ciò si aggiunga la circostanza c secondo quanto risulta dalla richiesta di rogatoria formulata dal Tribunale di Firen la lettera con cui l’imputato aveva nominato il proprio difensore di fiducia risul inviata dalla medesima città indicata dalla polizia giudiziaria.
4. A diversa conclusione si deve pervenire con riguardo al perfezionamento della notifica.
Entrambi i giudici del merito hanno ritenuto la notifica dell’atto introdutt ritualmente effettuata per compiuta giacenza, fondando tale conclusione sulla attestazione contenuta nella nota dell’Ambasciata di Tunisi, la quale avev comunicato che la raccomandata inviata all’Ascione non era stata dal medesimo ritirata e che essa era stata restituita alla cancelleria consolare «per compiuti t di giacenza».
4.1. L’art. 37, d.lgs. n. 71 del 2011, nel disciplinare le funzioni degli consolari in tema di assistenza giudiziaria, con specifico riguardo alle notificazioni agli atti istruttori, alle dichiarazioni ed istanze, dispone che «l’ufficio co provvede, direttamente o tramite le autorità locali, in conformità alle disposizion materia di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza, alla notificazione degli atti a rimessi a norma delle vigenti disposizioni».
Il richiamo alle leggi dello Stato di residenza e alle disposizioni vigenti, compo che, allorché si proceda – come avvenuto nella specie – ad effettuare la notific mezzo posta, debbano essere rispettate le modalità disciplinate dalla legge 2 novembre 1982, n. n. 890 e specificamente, quelle previste dall’art. 8, il qu stabilisce che, nel caso di temporanea assenza del destinatario o di assenza inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, ai fini del perfezionamento d procedura notificatoria è necessaria la spedizione della raccomandata con ricevuta d ritorno contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’uffic postale. Inoltre, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimit necessario che l’operatore postale attesti, nella ricevuta della raccomandata compimento di tutti gli incombenti, quali l’affissione alla porta dell’abitazio l’immissione nella cassetta della corrispondenza dell’avviso di deposito del pie raccomandato presso l’ufficio postale (Sez. 5, n. 14033 del 05/12/2022, dep. 2023
N., Rv. 284377 – 01), ed altresì che l’organo notificante dia dimostrazio dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo adempimento la sua effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diri di difesa (Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, COGNOME, Rv. 285752 – 01; v. altresì, 5, n. 21492 del 08/03/2022, Diaz, Rv. 283429 – 01).
4.2. Nella specie non risulta che tali modalità siano state rispettate, non esse in alcun modo documentato lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata ai fini del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. Ne consegue che al mancato ritiro della raccomandata da parte dell’imputato non poteva ritenersi seguita la notificazione per compiuta giacenza, di tal che n ricorrevano i presupposti per effettuare la notifica dell’atto introduttivo al difen ai sensi dell’art. 169, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. (e non dell’art. comma 4 erroneamente richiamato dal Tribunale).
Fondato è altresì il secondo motivo. Esso involge la individuazione dell valutazioni e degli accertamenti che il giudice è chiamato ad operare allorché venga dedotta l’esistenza di un legittimo impedimento dell’imputato a partecipare a processo.
5.1. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in virtù della norma generale fissata dall’art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., qualora l’impu non si presenti ed in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l’assenza dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altr legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche di ufficio, il rinvio ad nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta in tal senso. Pertanto qualora l’imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poich in tali casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche i assenza di una richiesta dell’imputato, deve d’ufficio rinviare il processo ad una nuo udienza e disporre la traduzione dell’imputato, salvo che non vi sia stato un espres rifiuto dell’imputato ad assistere all’udienza (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247835 – 01). Tale pronuncia ha escluso che «l’imputato abbia un onere di chiedere al giudice competente la rimozione dell’impedimento o di comunicare al giudice che procede la sua volontà di essere presente, avendo rilievo soltanto il fa che il giudice abbia comunque conoscenza di una obiettiva situazione di impedimento» e manchi un’esplicita rinuncia a comparire. Tale approdo esegetico fonda sulla considerazione per cui, specialmente in un processo a caratter accusatorio, la partecipazione dell’imputato al processo è condizione indefettibile il regolare esercizio della giurisdizione, attenendo al fondamentale diritto di di che può solo essere oggetto di una rinuncia da parte del suo titolare attraverso u
non equivoca manifestazione di volontà abdicativa, mentre non è possibile subordinare l’esercizio di un diritto fondamentale, quale è quello di partecipare processo, ad oneri che non siano espressamente previsti da una disposizione legislativa.
In un successivo arresto, il Supremo Collegio ribadito il carattere primario de diritto dell’imputato ad essere presente personalmente in udienza, sottolineand come la natura ineludibile dell’accertamento della mancanza di qualsiasi impedimento dell’imputato alla partecipazione su cui il giudicante possa intervenire si ric dall’espressa previsione di un obbligo per il giudice di valutare, anche in chi probabilistica, la sussistenza di un impedimento alla partecipazione, riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, imposto dall’art. 420-ter, comma 2, cod. proc pen. ove si equipara l’accertamento dell’impedimento al dubbio sulla sua sussistenza. Pertanto, si è affermato che «l’assenza può costituire chiara espressione del abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza d un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell’imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ip nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell’esistenza di un impedimento dell’imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della liber personale e non sia stata manifestata da parte dell’interessato, in manie inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudi procedente l’obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da dell’imputato, tutti i poteri che l’ordinamento gli conferisce al fine di assicura partecipazione dell’imputato non rinunciante» (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806 – 01. Si veda, altresì, Sez. 5, n. 21859 del 08/03/2024 COGNOME, Rv. 286507 – 01).
5.2. Nel caso in esame, i giudici del merito hanno disatteso tali principi.
Invero, nel giudizio di primo grado vi erano precisi elementi che lasciavano emergere la probabilità della sussistenza di un legittimo impedimento dell’imputato. Invero, non solo il difensore aveva dedotto l’impossibilità per l’Ascione di rientrar Italia in quanto gravato da una misura dell’autorità giudiziaria che gli impediva lasciare il territorio tunisino, ma tale circostanza emergeva dagli stessi att processo, essendo attestata da una fonte “qualificata”, costituita da una nota Ministero dell’interno in data 11.12.2015 (richiamata peraltro dallo stesso Tribunal nella richiesta di notifica inviata all’ambasciata di Tunisi), la quale dava atto informazioni in tal senso fornite dall’Interpol. Né poteva ritenersi sufficient escludere con certezza il legittimo impedimento la circostanza che si trattava d informazione risalente al 2015, e neppure assumeva rilevanza l’inerzia dell’Interpo nell’effettuare gli accertamenti disposti dallo stesso Tribunale, essendovi un precipuo onere a carico del giudicante di verificare la sussistenza di un impedimento ch
precluda all’imputato la possibilità di comparire in udienza, anche allorché es appaia soltanto probabile.
Irrilevante è, ai fini che qui interessano, la circostanza affermata dalla sente impugnata che l’COGNOME non si trovasse in stato di detenzione. Ciò che invero i giudice è chiamato ad accertare è se la mancata comparizione dell’imputato sia dovuta a una sua scelta ovvero ad un impedimento, tale dovendosi intendere quello che ne limiti la libertà di movimento, precludendogli di determinarsi autonomamente in ordine alla partecipazione al procedimento.
Evidente emerge come nella specie i giudici del merito abbiano omesso di operare tale accertamento, conseguendone l’annullamento della sentenza di appello, nonché di quella di primo grado e la restituzione degli atti al Tribunale per celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, per l’ulteriore corso.
Così è deciso, 21/02/2025
Il Consigliere estensore
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CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
Il Presidente
NOME COGNOME
Gy,