Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16843 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del GIP TRIBUNALE DI BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 14 giugno 2023 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza del condannato NOME COGNOME di dichiarare non decorsi i termini di impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 29 aprile 2013 (che confermava la sentenza del Tribunale di Bari del 14 maggio 2012 di condanna del ricorrente alla pena di 8 anni di reclusione).
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che non è nei poteri del giudice di primo grado dichiarare non decorsi i termini di impugnazione di una sentenza emessa dal giudice di secondo grado, e perché,in ogni caso, la sentenza della Corte di appello era stata notificata all’imputato, resosi latitante nel corso di giudizio in quanto evaso dagli arresti domiciliari dopo la condanna in primo grado,
mediante notifica di estratto al difensore il 11 luglio 2013. Il giudice dell’esecuzione ha aggiunto che nel giudizio di appello l’imputato era difeso dal difensore di fiducia e che non si ha notizia di rinuncia di tale difensore ad impugnare.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge, perché la competenza a provvedere apparteneva al giudice di primo grado in quanto si trattava di un caso in cui era contestata l’esistenza del titolo esecutivo, e non la rituale formazione dello stesso; il giudice dell’esecuzione ha fondato la decisione sulla mera regolarità della notifica, assegnando al comportamento dell’imputato il significato di una sua volontaria scelta di sottrarsi alla conoscenza legale del processo GLYPH in realtà, la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è presupposto sufficiente per dichiararne l’assenza / dovendo verificare il giudice anche se vi sia stata effettiva instaurazione del rapporto professionale e se l’imputato abbia conoscenza del procedimento o si sia sottratto volontariamente alla conoscenza dello stesso; inoltre, il giudice dell’esecuzione si limita a dare atto dell’esistenza di un rapporto di fiducia tra imputato e difensore e omette di verificare l’accettazione della notifica da parte del difensore.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso ed ha chiesto che l’ordinanza sia annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma (così nella memoria).
4. Il ricorso è infondato.
Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza del condannato per motivi procedurali, però / poi / in concreto ha provveduto su di essa, esaminandola nel merito e respingendola perché ha ritenuto validamente formato il titolo esecutivo.
Era nel suo potere farlo, perché la competenza a decidere se il titolo esecutivo si sia validamente formato appartiene al giudice dell’esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., ed, in presenza di una sentenza di primo grado confermata in appello, il giudice dell’esecuzione deve essere individuato in quello di primo grado ex art. 665, comma 2, cod. proc. pen.
Pertanto, competeva al giudice dell’esecuzione, ovvero il g.i.p. del Tribunale di Bari, valutare la ritualità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza della Corte di appello.
Nel merito, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto rituale tale notifica all’imputato, resosi latitante nel corso di giudizio in quanto evaso dagli arresti domiciliari dopo la condanna in primo grado, che era avvenuta mediante notifica di estratto al difensore il 11 luglio 2013.
Il ricorso non deduce che questa notifica sia stata effettuata in modo non corretto, ma sostiene che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valutare non la regolarità formale del titolo, ma la conoscenza del processo, di un imputato che, però, aveva seguito il processo di primo grado in arresti domiciliari e che poi si era reso latitante, situazione che non rientra in quella di mancata conoscenza incolpevole del processo (Sez. 6, Sentenza n. 46795 del 12/10/2023, Kebe, Rv. 285493).
Il ricorso sostiene anche che la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è presupposto sufficiente per dichiararne l’assenza /dovendo verificare il giudice anche se vi sia stata effettiva instaurazione del rapporto professionale, che però è argomento inconferente con l’oggetto dell’incidente di esecuzione, che non riguardava una notifica avvenuta presso il difensore d’ufficio al domicilio eletto, ma una notifica effettuata al difensore, peraltro di fiducia, del latitante. Le notifiche all’ imputato latitante, una volta dichiarato lo stato di latitanza ai sens degli articoli 295 e 296 cod. proc. pen., debbono essere effettuate nelle forme prescritte dall’art.165 cod. proc. pen., mediante consegna di copia al difensore e ciò in ogni fase e grado del processo in cui è stata dichiarata la latitanza fino a quando non ne sia processualmente accertata la cessazione (Sez. 5, Sentenza n. 2483 del 27/10/1998, dep. 1999 , Vista, Rv. 213075).
Il ricorso sostiene ancora che non sia stata verificata l’accettazione del difensore, che, però, è argomento anche qui del tutto inconferente con la tipologia di notifica effettuata, in cui il difensore non era domiciliatario eletto, ma consegnatario per scelta della legge ex art 165 cod. proc. pen., situazione cui è estranea ogni manifestazione di volontà delle parti.
Il ricorso è, in definitiva, infondato.
5. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
ricorrente al pagamento delle spese Rigetta il ricorso e condanna il processuali. Così deciso il 20 marzo 2024. g :