Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39552 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore, avvocato NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME ad anni uno di reclusione per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso il 18 luglio 2017, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale.
Con i motivi di ricorso sintetizzati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il ricorrente denuncia:
2.1. violazione di legge, in relazione agli artt.178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., per la omessa notifica, presso il domicilio dichiarato dall’imputato, del decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 27 ottobre 2023, decreto notificato, ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. proc. pen., al difensore di fiducia sulla scorta della falsa attestazione che l’imputato non fosse rintracciabile presso il domicilio dichiarato luogo in cui era, viceversa, residente da oltre dieci anni e luogo in cui erano state notificati atti di diverso procedimento pendente in grado di appello e gli atti del giudizio di primo grado;
2.2. mancanza di motivazione in relazione all’eccezione difensiva, formulata in relazione alla notifica dell’avviso al difensore dell’udienza del 27 ottobre 2023, poiché alla PEC consegnata al difensore, in qualità di domiciliatario, era allegato solo il precedente verbale dell’udienza del 27 giugno 2023, rinviata per nullità della notifica, e non il decreto recante la nuova data.
3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D, Rv. 282848).
La ricostruzione del sistema della notificazione e della sua ratio contenuta nella sentenza richiamata, consente di escludere che, in presenza della
irreperibilità dell’imputato dal domicilio dichiarato, per qualsiasi ragione (a meno del caso fortuito o forza maggiore), l’addetto postale incaricato della notifica debba eseguire ulteriori adempimenti, quali la spedizione di raccomandata ai fini della notifica per compiuta giacenza, né l’autorità giudiziaria è tenuta a svolgere ulteriori attività connesse alla “irreperibilità” dell’imputato al domicilio dichiarato sicché legittima è la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen..
Nel caso in esame, premesso che è attestata dall’addetto alla notifica eseguita a mezzo posta su delega dell’RAGIONE_SOCIALE, la “irreperibilità” del destinatario (cfr. la ricevuta in atti, a f.I n.s. del fascicolo di appello) e che neppure il difensore deduce la mancata conoscenza per caso fortuito o forza maggiore del decreto di citazione, poiché ribadisce che il domicilio dichiarato era quello di effettiva residenza dell’imputato, non sussistono ragioni per ritenere inficiata da illegittimità, implicante nullità assoluta, la notifica eseguita al difensore di fiducia dell’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
3.Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.
Agli atti del fascicolo processuale del grado di appello, ai quali il Collegio accede in ragione della natura processuale del vizio dedotto, è presente la notifica a mezzo PEC al difensore del decreto di citazione per l’udienza del 27 ottobre 2023, decreto che reca, stampata a tergo, la copia del verbale della precedente udienza del 26 giugno 2023, rinviata per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione in appello.
La deduzione difensiva svolta con il motivo di ricorso, neppure assistita dalla produzione del supposto avviso parziale, è, vieppiù, priva di fondamento tenuto conto che per l’udienza del 27 ottobre 2023 il difensore, a conoscenza della effettiva data di celebrazione del giudizio di appello, aveva fatto pervenire alla Corte di appello una memoria difensiva.
E’, pertanto irrilevante che la Corte di appello non abbia preso in considerazione l’eccezione difensiva, oggi riproposta con il ricorso, in quanto manifestamente infondata e, pertanto, destinata a non sortire alcun esito favorevole all’imputato.
4.11 ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 27 settembre 2024
La Consigliera relatrice
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Il Presidente