Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21915 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 12 settembre 2023 il Tribunale di Milano – quale giudice della esecuzione – ha respinto le istanze introdotte da NOME, attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare.
1.1 In particolare, le questioni sollevate dalla difesa riguardano: a) la dichiarazione di irreperibilità – del 12 febbraio 2019 – operata dal PM in occasione della notifica del decreto di cumulo con contestuale sospensione ai sensi dell’art. 656 cod.proc.pen.; b) l’esistenza in atti del provvedimento di revoca di una sospensione condizionale della pena.
1.2 Quanto al primo aspetto, il Tribunale rileva che la procedura seguita dal PM è stata del tutto legittima, atteso che il condannato : a) aveva all’epoca dei fatti una residenza in Italia; b) aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio. Pertanto, una volta constatata la irreperibilità in territorio italiano, la notific provvedimento è stata legittimamente operata con consegna al difensore.
1.3 Quanto al secondo aspetto (la pena sospesa era stata concessa nella prima delle due sentenze poste in esecuzione) il Tribunale osserva che detta ordinanza di revoca non emerge negli atti disponibili nella procedura esecutiva.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce la nullità del decreto di irreperibilità del 12 febbraio 2019 e degli atti conseguenti.
Si sostiene, in particolare, che le ricerche andavano estese nel paese di nascita (Ucraina) ai sensi dell’art.159 comma 1 . La difesa rappresenta che era noto sin dall’inizio del procedimento di cognizione il luogo di nascita (Odessa) ed era pertanto verosimile che il condannato fosse rientrato in detta località. Da ciò la necessaria attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale, non attivata dal Pubblico Ministero. Sul punto si deduce, altresì, vizio di motivazione della decisione impugnata.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla inesistenza del provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 13 ottobre 2010, con parziale illegittimità dell’ordine di esecuzione.
La difesa sostiene che la mancanza negli atti del provvedimento di revoca della pena sospesa rende, in ogni caso, non eseguibile la corrispondente frazione del titolo esecutivo.
Il ricorso è fondato, al secondo motivo.
3.1 Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso va dichiarato infondato.
Ed invero secondo la interpretazione condivisa dal Collegio in materia di notificazioni, le disposizioni relative alla notifica all’imputato all’estero stabi dall’art. 169 cod. proc. pen. non si applicano nel caso in cui l’imputato, che pure risulti avere la residenza o la dimora all’estero, abbia comunque avuto notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed abbia eletto domicilio, per cui, qualora tale elezione di domicilio risulti inidonea, la notifica deve essere effettuata mediante consegna al difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. III n. 36381 del 9.5.2019, rv 276701).
Nel caso in esame non risultava alcuna residenza all’estero e l’imputato era stato individuato in Italia ed aveva eletto domicilio – in sede di cognizione – presso il difensore. Pertanto da nessuna disposizione di legge, a fronte di una consapevole elezione di domicilio, emerge la necessaria attivazione, in ipotesi di constatata irreperibilità posteriore al giudicato, di attivare le ricerche in territorio estero.
3.2 Quanto al secondo motivo, va rilevato che a seguito di richiesta difensiva il giudice dell’esecuzione – in sede di verifica della legittimità del decreto di cumulo – ha il dovere di realizzare una compiuta ricognizione della esistenza dei provvedimenti da cui dipende non solo l’an ma anche il quantum della pena eseguibile. Non vi è pertanto ragione per escludere la necessaria acquisizione – ai sensi dell’art. 666 comma 5 cod.proc.pen. – del provvedimento di intervenuta revoca della pena sospesa.
Su tale punto, pertanto, la decisione impugnata va annullata con rinvio.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 27 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente