Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38790 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
.udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
/p
aPubblico Ministero, in per -Sona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 13/10/2023, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma del sentenza resa all’esito del giudizio di primo grado, ha condanNOME NOME COGNOME ed ridetermiNOME la pena inflitta in due anni di reclusione, previo aumento per la continuazio sensi dell’art 81 cod. pen., per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000 per non ave qualità di rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, presentato le dichiar relative agli anni di imposta 2014 e 2015.
2. NOME COGNOME deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di norme processual poste a pena di nullità assoluta e insanabile, e violazione del diritto alla difesa, posto Corte di appello ha impedito al difensore di fiducia di partecipare alle udienze fissate trattazione del processo, non essendo stata effettuata la notifica del verbale di udienza con è stato disposto il rinvio dell’udienza di trattazione dal 19/12/2022 al 21/12/2022.
Al riguardo, rappresenta che il difensore, nel corso del giudizio di primo grado, aveva f richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato. Il giudice, pe all’udienza del 16/11/2022, in accoglimento della suddetta istanza, aveva rinviato il proc alla data del 19/12/2022. Tuttavia, per un errore di cancelleria, il procedimento in og veniva chiamato all’udienza del 14/12/2022, quindi anteriormente alla data di rinvio già fiss Pertanto, il giudice di merito, accortosi che il processo non era fissato per quell’udien disposto nuovo rinvio ma non già alla data del 19/12/2022, ma alla data del 21/12/2022 probabilmente a causa di un errore di lettura del verbale di udienza del 16/11/2022.
Ne segue quindi che il difensore non ha partecipato all’udienza di trattazione 21/12/2022, non essendo a conoscenza del rinvio e non avendo ricevuto alcuna notifica del verbale di udienza del 14/12/2022, da cui avrebbe potuto apprendere che la trattazione er stata rinviata a data diversa da quella originariamente fissata, indicata nel verbale di u del 16/11/2022. Erra quindi la Corte territoriale nell’affermare che, in caso di rinvio dell’ per legittimo impedimento, è onere del difensore informarsi in ordine ai successivi rinvii.
Il ricorrente contesta altresì che neppure l’imputato ha potuto partecipare all’udienza 21/12/2022, non essendo stato notificato all’imputato il verbale di udienza del 16/11/20 stante il rifiuto al ritiro della persona che abitava presso il suo domicilio. Al riguardo, deduce di aver prodotto in giudizio documentazione dal quale si evince che nessun convivente coabitava presso il suo domicilio, non essendovi alcun convivente iscritto nei Regi dell’Anagrafe e che comunque è illegittima la notifica effettuata “per compiuta giacenza seguito di rifiuto del convivente di ricevere l’atto, posto che, non vertendosi in ip irreperibilità, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata a mani proprie dell’imputato a dell’art 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il r del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza in ordine all’omessa notifica del verbale di udienza del 14/12/2022 difensore di fiducia, e dell’omesso avviso del rinvio dell’udienza di trattazione al 21/12/2 manifestamente infondata.
Dall’esame degli atti – l’accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, p censura si inscrive nell’ottica delineata dall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/07/2012, Bell’Arte) – risulta c Tribunale di Messina, in data 16/11/2022, ha dato atto dell’assenza ingiustificata del difen di fiducia dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha nomiNOME l’AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc pen., e ha rinviato l’udienza al 14/12/2022 pe discussione. Il giudice ha anche dato atto che non è stato trasmesso all’imputato il verbale d precedente udienza e, pertanto, ha disposto la trasmissione del verbale dell’udienza d 16/11/2022 “all’imputato COGNOME, e non anche al difensore di fiducia che avrebbe dovuto esser presente” (verbale di udienza del 16/11/2022).
Pertanto, dal verbale dell’udienza si evince che il rinvio è stato disposto alla da 14/12/2022 e non a quella del 19/12/2022.
Inoltre, all’udienza del 14/12/2022, il giudice ha dato atto della presenza dell’AVV_NOTAIO, in sostituzione per delega orale dell’AVV_NOTAIO .di fiducia COGNOME e ha inviato l’udienza alla data del 21/12/2022, alle ore 9,30 (verbale udienza del 14/12/2022).
Dagli atti processuali, pertanto, si evince che il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO desigNOME per l’udienza del 14/12/2022 un sostituto con delega “orale”, pienamente valida a sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.3, n. 35389 del 15/12/2020, Rv. 282138 Sez.2, n. 57832 del 15/11/2018, Rv. 275067). Ne segue che nessuna notifica del verbale di udienza avrebbe dovuto essere effettuata al difensore, essendo presente un suo sostituto. E’ dunque, manifestamente infondata la doglianza con la quale il difensore deduce di non essere stato a conoscenza del rinvio dell’udienza per la discussione alla data del 21/12/2022.
In ordine alla questione relativa all’omessa notifica all’imputato del verbal del 16/11/2022 e dell’avviso di differimento dell’udienza, emerge dall’esame degli atti c suddetto verbale è stato notificato a mezzo posta dalla sezione prima penale del Tribunale Messina in INDIRIZZO in data 28/11/2022, mediante consegna a persona presente in casa, qualificata come compagna, che lo ha rifiutato. L’eccezione formulata dal ricorrente, secon cui la notifica è irregolare perché effettuata a persona non abilitata a riceverla, in quan convivente, non essendo provato che altra persona coabitava in quel domicilio, non è fondata in quanto si è affermato in giurisprudenza che per familiari conviventi debbano intendersi solo coloro che convivono stabilmente con il destinatario dell’atto e che anagraficamente
parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovano temporaneamente nell abitazione (Sez.3, n.5930 del 17/12/2014, Rv. 263177). Inoltre, qualora la notifi effettuata a mani di persona convivente, come tale indicata dall’ufficiale giudiziari di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosame e a tal fine non è sufficiente l’allegazione di un certificato anagrafico di residenza il nome del consegnatario dell’atto (Sez.5, n.38578 del 04/06/2014 Ud. (dep. 19
et u- k”..4~2 ai..tT 4; Otb,t3 c’e rA.A.;-:-à4- Peraltro, si osserva che la persona presente in casa, no importa se convivent · non ha accettato l’atto giudiziario. Ne segue che la notifica è stata effettuata secondo le modalità di cui all’art. 157, comma 7, cod. proc. pen., mediante deposit casa comunale e invio all’imputato dell’avvenuto deposito mediante lettera raccomanda
Rv. 262222), posto che lo stato di convivenza si presume fino a prova contraria,. c& raiL
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ri pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C ammende, ravvisandosi profili di colpa.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente