Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Catania, ha confermato la sentenza emessa, in data 23 febbraio 2016, con la quale il Tribunale di Catania, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione ai reati di ricettazione e furto aggravato
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell’art. 179 cod. proc. pen.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello emesso in data 25 febbraio 2022 sarebbe stato erroneamente notificato all’AVV_NOTAIO nonostante lo stesso fosse stato revocato con atto depositato nella cancelleria della Corte di appello di Catania in data 2 febbraio 201e con contestuale nomina dell’AVV_NOTAIO.
Il medesimo decreto di citazione sarebbe stato erroneamente notificato ai sensi dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen. all’AVV_NOTAIO stante g -” t-l’esito negativo della notifica effettuata al domicilio eletto dall’imputato ntejil sopravvenuto stato di detenzione dell’imputato comunicato dal fratello del COGNOME all’ufficiale giudiziario.
Il difensore del ricorrente, in data 16 novembre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto stante la fondatezza della doglianza.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che:
in data 2 febbraio 2019 il ricorrente ha depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Catania nomina quale difensore di fiducia dell’AVV_NOTAIO e contestuale revoca del precedente difensore;
in data 25 febbraio 2022 il Presidente di Sezione della Corte di Appello di Catania ha emesso decreto di fissazione del giudizio di appello;
in data 2 marzo 2022 detto decreto è stato notificato al difensore già revocato AVV_NOTAIO e non all’AVV_NOTAIO;
in data 3 marzo 2022 la notifica del decreto presso il domicilio eletto dall’imputato non si è perfezionata , stante la sopravvenuta detenzione in carcere del COGNOME;
in data 22 aprile 2022 il decreto di citazione è stato notificato all’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore già revocato AVV_NOTAIO;
l’udienza del 10 giugno 2022 è stata trattata con le forme del contraddittorio scritto.
La notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello è affetta da nullità assoluta in quanto effettuata ad un difensore già revocato e non al legale che rivestiva la qualifica di difensore di fiducia dell’imputato al momento dell’emissione del decreto di citazione, sicché nella fase del gravame l’imputato è rimasto totalmente privo di assistenza difensiva.
L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato, cui consegua la mancata partecipazione del patrono al giudizio, determina una nullità d’ordine generale insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., nullità che impone l’annullamento della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258615 – 01; Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, COGNOME, Rv. 269058 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 40458 del 04/07/023, COGNOME, non massimata).
Deve essere, inoltre, ribadito che questa Corte ha chiarito che, a norma dell’art. 156 cod. proc. pen., la notifica del decreto di citazione all’imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento cui si riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, laddove come nel caso di specie lo stato di detenzione risulti dagli atti (Sez. 6 n. 18628 del 31/03/2015, El Cherquoi, Rv. 263483 – 01; Sez. Un., n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01; da ultimo Sez. 2, n. 44026 del 12/10/2023, Toure, non massimata).
Dall’applicazione di tale principio di diritto discende la nullità della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello effettuata nei confronti dell’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante risultasse agli atti lo stato di detenzione per altra causa.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catania per l’ulteriore corso.
Così deciso il 01 dicembre 2023 Il Consi s gffere estensore
La Presidente