Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33765 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33765 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TREMESTIERI ETNEO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 22099 del 09/02/2022, la Quinta Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa nei confronti di COGNOME il 24 settembre 2020 dalla Corte di appello di Catania, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il fatto contestato nella fattispecie di tentato furto aggravato e rideterminato la pena inflitta in mesi quattro di reclusione ed € 120,00 di multa.
La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, accoglieva il motivo di ricorso con cui l’imputata lamentava l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale in ordine all’invocato riconoscimento in proprio favore delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, annullando la sentenza impugnata in parte qua , con rinvio per nuovo esame sui punti indicati ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
2.Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Catania, con sentenza deliberata il 29/11/2024, ha negato all’imputata le circostanze attenuanti generiche ed ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione condizionale della pena; ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME in mesi quattro di reclusione ed €120,00 di multa.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando, con unico motivo, lanullità assoluta, ex artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., della sentenza d’appello per difetto di notifica all’imputata del decreto che disponeva il giudizio di secondo grado, nonchØ mancata conoscenza del processo da parte dell’imputata.
4.Il Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio dedotto, emerge che, in sede di giudizio di rinvio dalla Cassazione, il decreto di citazionein appello Ł stato regolarmente notificato all’imputata, ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, in data 28/08/2024.
Successivamente, l’AVV_NOTAIO ha chiesto la trattazione orale del giudizio di appello.
Il processo di appello si svolgeva all’udienza in data 29 novembre 2024; a detta udienza l’imputata, assente, era rappresentata dall’AVV_NOTAIO, presente, che nulla eccepiva.
Occorre quindi ribadire il principio di diritto per il quale la nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia dell’imputato, anzichØ nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, siccome di ordine generale a regime intermedio, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito allo stesso di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed Ł, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810 – 01; Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 278002 – 01Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 278002; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 260434; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 259819; Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258131; Sez. 4, n. 15081 del 08/04/2010, COGNOME, Rv. 247033). Pertanto, nella specie, la dedotta nullità deve intendersi sanata in quanto, tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore e l’imputata, la notificazione non era stata inidonea a determinare la effettiva conoscenza dell’atto da parte di quest’ultima e il difensore comparso nel giudizio di appello nulla ha eccepito al riguardo.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 15/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME