Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36360 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cercola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.).
Egli deduce la nullità di tale decisione, a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per l’omessa notificazione al proprio difensore di fiducia del decreto introduttivo del giudizio d’appello.
Ha depositato la propria requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, per la manifesta infondatezza del motivo.
L’impugnazione è inammissibile, per manifesta infondatezza.
Nell’atto di nomina del difensore, allegato dallo stesso interessato al ricorso, è specificamente indicata la data di svolgimento dell’udienza d’appello (22.01.2025). Da ciò deve dedursi, inevitabilmente, che detta nomina sia intervenuta successivamente all’emissione ed alla regolare notificazione del relativo decreto introduttivo del giudizio all’imputato ed al suo difensore dell’epoca, non avendo perciò diritto ad alcuna notifica ulteriore di tale atto il difensore successivamente nominato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico dell’ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l’altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità (così, fra tante, Sez. 2, n. 30185 del 22/07/2020, COGNOME Silvio, Rv. 279858; Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
4. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025.