Notifica al Difensore: la Cassazione fa chiarezza sull’imputato assente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la scelta di un imputato di sottrarsi al processo non può bloccare la giustizia. La corretta notifica al difensore di fiducia è sufficiente a garantire la validità del procedimento quando l’accusato si rende volontariamente irreperibile. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso per Omessa Notifica
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una grave violazione dei suoi diritti difensivi, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari e di non essere quindi a conoscenza del processo a suo carico. A suo dire, questa omissione avrebbe viziato l’intero percorso giudiziario.
L’imputato, attraverso il suo legale, ha tentato di invalidare la condanna basandosi su un presunto difetto di procedura, un argomento spesso utilizzato per cercare di annullare sentenze sfavorevoli.
La Decisione della Corte: La validità della notifica al difensore
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici supremi, dopo aver esaminato gli atti processuali, hanno ricostruito una realtà ben diversa da quella presentata dal ricorrente. È emerso che l’imputato era stato correttamente dichiarato latitante con un provvedimento motivato, in quanto si era sottratto volontariamente a un provvedimento restrittivo.
Il processo, che era stato sospeso, è ripreso solo dopo la sua “sopravvenuta presenza”, sebbene nel contesto di una dichiarazione di assenza. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che la procedura seguita era stata impeccabile. La notifica al difensore dell’avviso di chiusura indagini era stata eseguita correttamente ai sensi dell’art. 165 del codice di procedura penale, poiché l’imputato si era volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda sulla distinzione cruciale tra un imputato semplicemente irreperibile e uno che si sottrae volontariamente alla giustizia. Nel caso di specie, l’imputato era stato dichiarato prima latitante e poi, in udienza preliminare, assente. Questa condizione di assenza volontaria fa scattare meccanismi procedurali specifici per evitare la paralisi del processo.
La legge prevede che, in tali circostanze, le notifiche siano validamente effettuate presso il difensore di fiducia, che assume il ruolo di garante dei diritti dell’assistito. La Corte ha sottolineato che l’accesso agli atti, concesso al difensore, ha permesso di verificare la coerenza e la legittimità del provvedimento che dichiarava l’imputato latitante. Pertanto, non sussisteva alcuna violazione delle norme invocate dal ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cardine: nessuno può beneficiare della propria scelta di eludere la giustizia. La dichiarazione di latitanza o di assenza non è un ostacolo insormontabile per il sistema giudiziario, ma attiva procedure alternative volte a bilanciare i diritti della difesa con l’esigenza di celebrare il processo. Per gli operatori del diritto, la decisione conferma che la notifica al difensore in caso di imputato assente è uno strumento valido ed efficace. Per i cittadini, il messaggio è chiaro: affrontare un processo è un diritto e un dovere, e sottrarsi ad esso non solo non impedisce alla giustizia di fare il suo corso, ma può comportare conseguenze negative, come l’impossibilità di far valere le proprie ragioni in un secondo momento.
Se un imputato si rende volontariamente irreperibile, le notifiche degli atti sono valide se fatte al suo avvocato?
Sì. Secondo la Corte, se un imputato viene dichiarato latitante o assente perché si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, la notifica degli atti al suo difensore è considerata pienamente valida e legittima, conformemente a quanto previsto dal codice di procedura penale.
Qual è la differenza tra imputato ‘latitante’ e ‘assente’ in questo caso?
Nel provvedimento, ‘latitante’ si riferisce alla condizione di chi si sottrae a un provvedimento restrittivo (come un ordine di cattura). ‘Assente’ è invece la qualifica attribuita in udienza all’imputato che, pur consapevole del processo, sceglie deliberatamente di non presentarsi. Entrambe le condizioni derivano da una scelta volontaria dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era ‘manifestamente infondato’. La Corte ha verificato che la procedura era stata seguita correttamente: l’imputato era stato legittimamente dichiarato prima latitante e poi assente, e gli atti erano stati correttamente notificati al suo difensore. Non vi era, quindi, alcuna violazione di legge da sanare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9132 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 420, 420 bis e 296 comma 2 cod. proc. pen. conseguente all’omessa notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari nonché la mancata conoscenza del giudizio da parte dell’imputato, è manifestamente infondato;
rilevato che, l’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni procedurali, comprova che il ricorrente è stato dichiarato latitante con provvedimento adeguatamente motivato e coerente con le risultanze processuali e che il procedimento, sospeso in fase dibattimentale, è proseguito solo a seguito della sopravvenuta presenza dell’imputato e nel pieno rispetto delle garanzie difensive.
rilevato, di conseguenza, che l’avviso di chiusura delle indagini preliminari è stato correttamente notificato al difensore del COGNOME ai sensi dell’art. 165 cod. proc. pen. e che l’imputato è stato dichiarato assente, in sede di udienza preliminare, trattandosi di soggetto volontariamente sottrattosi alla conoscenza del procedimento e che, pertanto, non sono ravvisabili le ipotizzate violazioni di legge.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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