Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43094 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43094 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15 dicembre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Sassar dichiarava l’inammissibilità del reclamo avverso la decisione del Magistrato Sorveglianza di Nuoro che aveva respinto l’istanza di liberazione anticip presentata da COGNOME, sul presupposto del mancato tempestivo deposito dei motivi a sostegno dell’impugnazione, stante la tardività della memoria difensi pervenuta al Collegio il 12 dicembre 2022.
2.Avverso l’ordinanza indicata, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale ai sensi dell’art. 606 comma 1 le b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 69 bis legge 354 del 1975.
2.1. L’ordinanza di rigetto emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Nuoro era stata notificata al solo detenuto e non anche al suo difensore, in violazione dell’ bis legge 354 del 1975; in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sez Unite con sentenza n. 12581 del 10 aprile 2021, la memoria presentata dal difensore del detenuto doveva essere considerata come autonomo atto di impugnazione del difensore e non poteva essere ritenuta tardiva perché, in assenza di notificazione provvedimento oggetto di reclamo al difensore stesso, per quest’ultimo il termine p la presentazione del reclamo non poteva dirsi decorso.
3 GLYPH Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rin accoglimento del primo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Va infatti data continuità al principio di diritto affermato dalle Sezioni Uni questa Corte con la pronuncia n. 12581 del 25/02/2021 (Rv. 280736 – 01), secondo cui “l’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nomin d’ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla discip delle impugnazioni”.
Nel caso che ci occupa, stante l’omessa notifica dell’ordinanza de magistrato di sorveglianza anche al difensore del condannato, il termine previs dall’art. 69 -bis, comma 3, Ord. Pen., per l’impugnazione non poteva essere ritenuto spirato, alla stregua del disposto di cui all’art. 585, comma 3, cod. proc. p memoria depositata dai difensori del condannato avrebbe pertanto dovuto essere
considerata come autonomo atto di impugnazione del difensore (con effetto sanante ex art. 183 cod. proc. pen. della nullità di ordine generale scaturita dalla mancata nomina di un difensore di ufficio e conseguente notifica del provvedimento in materia di liberazione anticipata).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari, che dovrà decidere nel merito il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 28/07/2022.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso il 27/06/2023