Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso COGNOME Cosimo Damiano;
rilevato che il motivo di ricorso è precluso: dalla consultazione del fascicolo, consentita anzi imposta dalla natura processuale della censura, risulta che l’AVV_NOTAIO, nominat d’ufficio in sede di emissione del decreto penale di condanna, successivamente opposto, era stato sostituito, nel corso del dibattimento, ed ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. p pen., dall’AVV_NOTAIO, che aveva anche provveduto a redigere ed inoltrare l’atto d appello; il decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 12.12.2022, era stato perciò, in 6.10.2022, comunicato via PEC al predetto AVV_NOTAIO ma, in data 8.10.2022, il COGNOME aveva nominato, di fiducia, l’AVV_NOTAIO cui, correttamente, erano state comunicate, sempre via PEC (ed unitamente allo stesso AVV_NOTAIO), sia le conclusioni del PG che la sentenza che aveva definito il secondo grado (cfr., Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 01, secondo cui l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fidu dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’AVV_NOTAIO che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancellerig);
rilevato, inoltre, che il principio della immutabilità della difesa non opera quando, come ne caso di specie, il difensore originariamente designato non abbia svolto alcuna incombenza difensiva e non si sia attivato in favore del proprio assistito, Sez. 1, n. 3444 del 21/11/2 COGNOME, Rv. 272052 – 01; Sez. 1, n. 19037 del 17/03/2005, COGNOME, Rv. 231581 – 01);
ritenuto, perciò, che non si verte in una ipotesi di difetto assoluto di notifica e che, pertan trattandosi di una nullità generale a regime intermedio, essa avrebbe dovuto essere eccepita a opera dell’altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell’art. 97, com quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all’art. 182, comma secondo, dello stesso codice no potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Castellana, Rv. 261529 – 01; Sez. 4, n. 21449 del 23.3.2023, Libero; Sez. 2, n. 56682 del 21.11.2017, COGNOME);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023
Il Consigliere Es nsore
Il Presidente