Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16518 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugNOME, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 25 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 03 aprile 2023 dal magistrato di sorveglianza di Udine in materia di liberazione anticipata, notificata a lui stesso e al suo difensore in pari data, in quanto proposto il 16 aprile 2023 e quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 69 Ord.pen.
Avverso il decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge, con riferimento all’art. 69-bis Ord.pen.
Il decreto impugNOME è errato, in quanto l’istanza fu presentata dal detenuto in proprio al magistrato di sorveglianza, per cui il provvedimento di questi non è stato notificato al difensore, perché non ne era stato nomiNOME alcuno. L’art. 69bis Ord.pen, però, impone di notificare anche al difensore il provvedimento in materia di liberazione anticipata, eventualmente nominando al detenuto un difensore di ufficio, se egli sia privo di un difensore di fiducia.
Nel presente caso tale nomina non è stata effettuata, ed il provvedimento del magistrato di sorveglianza è stato notificato ad alcun difensore. L’AVV_NOTAIO è stata nominata di fiducia solo in data 11/04/2023 ed ha presentato il reclamo cinque giorni dopo tale nomina, senza peraltro avere mai ricevuto la notifica del provvedimento impugNOME, per cui non può ritenersi spirato il termine per l’impugnazione, stabilito dall’art. 69-bis Ord.pen.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento del provvedimento impugNOME, con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
1.1. L’art. 69-bis Ord.pen., relativo al procedimento applicabile in materia di liberazione anticipata, stabilisce che l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza venga notificata «ai soggetti indicati nell’articolo 127 del codice di procedura penale», tra i quali sono compresi i difensori. La sentenza Sez. U., n. 12581 del 25/02/2021, Rv. 280736, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha stabilito che «L’ordinanza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del
condanNOME, se del caso nomiNOME d’ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni». Pertanto, come affermato dal ricorrente, qualora il detenuto sia privo di un difensore il giudice deve nominarne uno di ufficio, al fine di effettuare la notifica dell’atto prescritt dalla norma indicata. L’inosservanza di questa procedura costituisce una nullità di ordine generale per violazione dei diritti della difesa, c:ome ritenuto dalla sentenza citata, e rende necessario l’annullamento del provvedimento impugNOME e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, affinché completi il procedimento mediante la notifica dell’ordinanza al difensore.
1.2. Dagli atti contenuti nel fascicolo, che il giudice di legittimità può consultare quando, come nel presente caso, vengano proposti motivi di ricorso per vizi di carattere processuale (vedi .Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta però che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza in data 03 aprile 2023 è stata regolarmente notificata al difensore del ricorrente.
Nella stessa data del 03 aprile 2023 in cui è stata depositata, infatti, l’ordinanza risulta notificata all’AVV_NOTAIO, che il ricorrente aveva nomiNOME suo difensore di fiducia in data 24/11/2022 in relazione a questo procedimento, nonché notificata personalmente allo stesso ricorrente.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che gli adempimenti stabiliti dall’art. 69-bis Ord,pen. siano stati rispettati, ed ha calcolato il termine per l’impugnazione dalla data in cui l’ordinanza è stata notificata sia al ricorrente, sia al suo difensore. L’AVV_NOTAIO ha proposto il reclamo solo in data 16/03/2023, tra l’altro senza eccepire, in quel momento, l’omessa notifica dell’atto ad una delle parti necessarie e senza giustificare in alcun modo il ritardo: è pertanto evidente la tardività dell’impugnazione, e la sua inammissibilità è stata dichiarata legittimamente.
Nessun rilievo può avere, per escludere detta tardività, il fatto che il ricorrente abbia nomiNOME un diverso difensore, e che lo abbia fatto in prossimità della scadenza del termine per impugnare, trattandosi di una scelta volontaria, che non può comportare la disapplicazione delle norme processuali.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente