Notifica al difensore: quando è valida se l’imputato è assente?
Nel processo penale, la corretta comunicazione degli atti è un pilastro fondamentale per garantire il diritto di difesa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 16066/2024) torna su un tema cruciale: la validità della notifica al difensore quando l’imputato non viene trovato al proprio domicilio. Questa decisione offre chiarimenti importanti su cosa si intenda per “impossibilità” di notifica e sul ruolo del legale di fiducia come garante della conoscenza del processo.
Il caso in esame: la richiesta di rescissione del giudicato
Un uomo, condannato in via definitiva per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, presentava un’istanza per la rescissione del giudicato. Sosteneva, in sintesi, di non aver mai avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico a causa di un vizio nella notifica della citazione a giudizio. L’atto, infatti, non gli era stato consegnato personalmente, ma era stato notificato presso lo studio del suo avvocato. La Corte d’Appello aveva già respinto la sua richiesta, e l’uomo ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’illogicità della motivazione.
La validità della notifica al difensore secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la piena validità della procedura seguita. Il punto centrale della decisione ruota attorno all’articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, se la notificazione presso il domicilio dichiarato dall’imputato diventa impossibile, essa si effettua mediante consegna di copia dell’atto al difensore.
Nel caso specifico, gli agenti incaricati avevano tentato più volte, e senza successo, di notificare gli atti all’indirizzo fornito dall’imputato. Durante questi tentativi, avevano appreso dai familiari che l’uomo si trovava prima in Senegal per motivi familiari e, successivamente, in Spagna per lavoro. Questa assenza, seppur temporanea, ha reso di fatto impossibile la notifica personale, legittimando così il ricorso alla notifica al difensore.
Le motivazioni della Corte
Le motivazioni della Cassazione sono chiare e si basano su principi consolidati. I giudici hanno ribadito che per “impossibilità” della notificazione non si deve intendere una irreperibilità assoluta e definitiva. È sufficiente anche una temporanea assenza dell’imputato o una difficoltà nel reperirlo presso il luogo indicato. Non sono necessarie complesse indagini per attestare l’irreperibilità, come invece richiesto in altre fasi procedurali.
Un altro elemento decisivo è stata la presenza, fin dalle prime fasi delle indagini, di un difensore di fiducia nominato dallo stesso imputato. Secondo la Corte, questo rappresenta un forte “indice di effettiva conoscenza del processo”. Si presume, infatti, che esista un flusso informativo costante tra l’assistito e il suo legale. Spetta all’imputato, in questi casi, dimostrare non solo di non aver ricevuto l’atto, ma anche che il suo rapporto con l’avvocato era in qualche modo interrotto o anomalo, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Il semplice disinteresse per le sorti del processo non è una scusante valida.
Le conclusioni
La sentenza rafforza un principio di responsabilità per l’imputato. Una volta nominato un difensore di fiducia e dichiarato un domicilio, è onere dell’interessato mantenersi informato e reperibile. La legge offre una via alternativa sicura, la notifica al difensore, per garantire che il processo possa proseguire anche in caso di difficoltà nel rintracciare l’imputato. Questa decisione sottolinea che la giustizia non può essere paralizzata da assenze, volontarie o meno, e che il rapporto fiduciario con il proprio avvocato è un canale di comunicazione che la legge presume efficace e attivo.
Quando è considerata valida la notifica degli atti processuali al difensore anziché all’imputato?
La notifica al difensore è considerata valida quando risulta impossibile effettuare la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato. Tale impossibilità, come chiarito dalla Corte, non deve essere assoluta, ma può consistere anche in una temporanea assenza o nella non agevole individuazione del luogo specifico.
L’assenza temporanea dell’imputato dal proprio domicilio (ad esempio per lavoro o motivi familiari all’estero) è sufficiente a giustificare la notifica al suo avvocato?
Sì. La Corte ha stabilito che anche la temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore integra il presupposto dell’impossibilità di notifica personale, legittimando l’esecuzione presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p.
Avere un avvocato di fiducia nominato fin dall’inizio del procedimento ha qualche influenza sulla valutazione della conoscenza del processo da parte dell’imputato?
Sì, ha un’influenza decisiva. La Cassazione afferma che la nomina di un difensore di fiducia costituisce un forte indizio di effettiva conoscenza del processo. Si presume l’esistenza di un “fisiologico flusso informativo” tra avvocato e assistito, e spetta all’imputato provare eventuali circostanze che abbiano reso non effettivo tale rapporto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16066 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE n. in Senegal il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 23/11/2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissib del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’istanza di rescissio del giudicato avanzata nell’interesse di NOME in relazione alla sentenza resa da Tribunale di S. AVV_NOTAIO Capua Vetere il 10/7/2019, irrevocabile il 23/11/2019, che l’ave riconosciuto responsabile dei reati ex artt. 474 e 648 cod.pen.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto con unico motivo la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene la Corte d’appello ha disatteso la richiesta difensiva sulla base di una motivazione illog
ritenendo validamente effettuata a mani del difensore ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen. la notifica della citazione a giudizio, stante l’accertata impossibilità di procedervi al d dichiarato, riscontrata in occasione della notifica dell’avviso ex art. 415 cod.proc Aggiunge che detta circostanza non vale da sola a provare che il NOME si fosse volontariamente sottratto al giudizio né a tal fine appare conferente il richiamo all’impossibilità di notif al domicilio dichiarato anche dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale relativa richiesta di rescissione. Il mancato reperimento in due sole occasioni del prevenuto domicilio indicato fin dalla fase RAGIONE_SOCIALE indagini non autorizzava a ritenere il domicilio inidoneo al fine RAGIONE_SOCIALE successive notificazioni, considerate le giustificazioni fornite dai f circa l’assenza del COGNOME.
3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze formulate. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che l’impossibilità dell notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il dife secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dall temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dall non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile esegui notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2 Tuppi, Rv. 271772 – 01, Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Rv. 271560 – 01).
3.1 Nella specie l’ordinanza impugnata ha dato atto che la polizia RAGIONE_SOCIALE Nicol La RAGIONE_SOCIALE, incaricata di effettuare la notifica dell’avviso ex art. 415bis cod.proc.pe domicilio di INDIRIZZO, ha documentato nel relativo verbale di aver effettu “numerosi” accessi all’indirizzo non rinvenendo il destinatario dell’atto ed apprendendo parenti e conoscenti, dapprima, che il medesimo aveva fatto rientro in Senegal per motivi familiari, successivamente, che si trovava in Spagna per motivi di lavoro. Pertanto, com correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l’assenza deve ritenersi ritualmente dichi nel processo di merito, in cui il condannato era assistito da legale di fiducia che nul eccepito in ordine alla regolarità della notifica del decreto di citazione.
Inoltre, proprio l’esistenza di un difensore di fiducia designato fin dalla fase RAGIONE_SOCIALE in costituisce indice di effettiva conoscenza del processo legittimante la sua celebrazione assenza, non avendo in proposito il condannato allegato circostanze di fatto che inducano a ritenere non effettivo il rapporto defensionale e deficitario il fisiologico flusso informa lo caratterizza, non rilevando ai fini dell’impugnazione straordinaria il colpevole disinte per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022 dep. 2023, Rv. 284460 – 01).
4.Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, 19 marzo 2024
Sentenza a motivazione semplificata