Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27454 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 7369/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Romania il 29/09/1971 avverso la sentenza in data 11/11/2024 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il difensore del ricorrente ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette la memoria difensiva e la nota spese depositate in data 28/03/2025 dall’avv. NOME COGNOME difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE Napoli e Campania e non comparso all’odierna udienza.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 08/04/2013 dal Tribunale di Torre Annunziata, così statuiva, per quanto rilevante in questa sede, nei confronti di NOME COGNOME:
-confermava il giudizio di responsabilità per il delitto di associazione a delinquere costituita allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di cui all’art. 55, comma 9, D.vo n. 231 del 2007, nella qualità di capo, promotore ed organizzatore (capo A di imputazione);
-dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati a lui ascritti ai capi H), I, M; N, perchØ estinti per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, rideterminava la pena in anni sei e mesi due di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia deducendo un unico motivo con il quale si deduce il vizio di notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello per l’udienza del 16/09/2024.
Rileva la difesa ricorrente che la Corte territoriale non ha effettuato la notifica di tale atto presso la residenza in Roma ,INDIRIZZO ove, tra l’altro, era stata eseguita quella precedente relativa all’udienza del 17/04/2019, nØ ha disposto ricerche sul territorio e presso il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, ha invece eseguito la comunicazione direttamente presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME quale luogo di elezione di domicilio che, in realtà l’imputato, non ha mai indicato.
NØ tale notifica può ritenersi effettuata presso il legale di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4,
cod. proc. pen. atteso che la comunicazione in questione non Ł avvenuta all’esito di infruttuose ricerche, ma sull’erronea presunzione della esistenza di una elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso il proprio difensore come espressamente indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile in quanto l’unico motivo di ricorso proposto Ł manifestamente infondato.
Come emerge dall’esame del fascicolo processuale – consentito al Collegio in ragione della natura processuale della questione proposta- la notifica della citazione all’odierno ricorrente per l’udienza di appello fissata per il giorno 16/09/2024 Ł stata correttamente effettuata al difensore di fiducia non quale domiciliatario, bensì ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod, proc. pen.
In atti non risulta una elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso lo studio professionale del proprio legale ma un domicilio, da questi dichiarato, in Roma, INDIRIZZO (coincidente con il luogo di residenza), ove veniva regolarmente effettuata la notifica del decreto di citazione per l’udienza del 17/04/2019, a mani di persona qualificatasi convivente con l’imputato.
PoichØ la celebrazione del giudizio di secondo grado subiva vari differimenti, anche a causa della emergenza epidemiologica Covid-19, la successiva notifica per l’udienza del 24/06/2024 era disposta nel medesimo luogo con esito, tuttavia, negativo perchØ la polizia giudiziaria, incaricata all’uopo, redigeva verbale di vane ricerche (portante la data del 26/05/2024) riferendo in ordine alla assenza di NOME COGNOME presso tale domicilio (ove non risultava neppure piø residente ed ove una vicina di casa riferiva del rientro di costui nel paese di origine, la Romania, in luogo a lei sconosciuto e di non essere in possesso di alcun recapito telefonico) e segnalando, altresì, l’esito non utile delle verifiche effettuate presso gli istituti di detenzione, presso la banca dati Inps (ove l’imputato non risultava censito) e presso il registro Web delle persone segnalate e controllate sul territorio nazionale.
Proprio a seguito di tale esito, all’udienza del 24/06/2024 era disposto ulteriore differimento al successivo 6/09/2024 con rinnovazione della notifica nei confronti di NOME COGNOME correttamente eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod, proc. pen., presso lo studio professionale del difensore di fiducia, in ragione delle precedenti infruttuose ricerche attestanti una irreperibilità tutt’altro che transitoria e, dunque, una inidoneità definitiva del domicilio dichiarato.
Va richiamato, al riguardo, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e condiviso dal Collegio, secondo cui l’esito negativo di una notifica all’imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione “definitiva” che renda impossibile l’esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell’imputato o l’inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280383; Sez. 3, ord, n. 48028 del 22/10/2019, COGNOME, Rv. 277996, Sez. 2, n. 22324 del 27/04/2010, Le Moli, Rv. 247550).
Come si evince dallo stesso tenore testuale della norma sopra citata, affinchŁ la notificazione venga legittimamente eseguita mediante consegna al difensore Ł sufficiente che quella presso il domicilio eletto o dichiarato sia risultata definitivamente impossibile (situazione che si Ł verificata proprio nel caso qui in scrutinio, con esaustive verifiche regolarmente compiute), esonerando pertanto il giudice, per evidenti ragioni di economia e di speditezza processuale, dal ripetere tentativi di notifica inutili.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
3.Va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE Napoli e Campania atteso che il difensore ha depositato conclusioni scritte con allegata nota spese, ma non Ł comparso all’odierna udienza, celebrata nella forma della trattazione orale.
Deve infatti trovare applicazione il principio secondo, in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio di impugnazione si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, Ł necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente a far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza (con riferimento al giudizio di legittimità, Sezioni Unite n. 27727 del 14.12.2023, COGNOME, Rv. 286585)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Adoc Napoli e Campania in persona del leg. rappr. p.t.
Così Ł deciso, 08/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME