Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44799 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44799 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a San Gavino Monreale il 20/12/1990
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica e le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe con la quale il la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata avverso la sentenza di detta Corte n.29/2023, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2023, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, il COGNOME era stato
ritenuto responsabile dei reati di resistenza e lesioni e condannato alla pena di giustizia.
Il ricorso si articola in tre motivi.
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 584 e 595, comma 3, cod. proc. pen. in quanto l’impugnazione del P.M. e del P.G. furono notificate il 29 maggio 2018 soltanto all’Avv. COGNOME difensore già revocato, e non al COGNOME personalmente, che ai sensi dell’art. 595, comma 3, cod. proc. pen. modificato dal d.lgs. n.11/2018 avrebbe potuto presentare memorie o richieste scritte. Qualora fosse stato informato, avrebbe potuto avvertire il nuovo difensore, quantomeno per assicurarsi che la revoca del precedente difensore fosse trasmessa al Tribunale di Sassari ed apprendere della non definitività dell’assoluzione.
1.2. Con il secondo motivo il difensore denuncia l’erronea applicazione degli artt. 157, comma 8-bis, e 161 cod. proc. pen. e conseguente nullità per essere stato notificato il decreto di citazione in appello al difensore Avv. COGNOME non ancora revocato, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e non all’imputato. Segnala che nel 2014 il COGNOME aveva eletto domicilio presso la Casa Circondariale di Sassari e, pur avendo nominato il difensore di fiducia, non aveva eletto domicilio presso il difensore, sicché la notificazione non poteva essere effettuata al difensore; peraltro, egli era libero dal 7 dicembre 2022 e aveva eletto domicilio all’atto della scarcerazione. La notifica è, quindi, nulla per violazione degli artt. 178 lett. c), 161, comma 3, e 157 codice di rito con conseguente sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 629-bis codice di rito quali la illegittima dichiarazione di assenza e l’incolpevole impossibilità di proporre impugnazione nei termini.
1.3. Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 96 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente che la nomina dell’Avv. COGNOME si riferisse unicamente al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Si fa rilevare che detta nomina intervenne il 16 febbraio 2018 e in quel momento né il COGNOME ebbe notizia delle impugnazioni proposte avverso la sentenza di assoluzione né il precedente difensore, cui furono notificate solo il successivo 29 maggio 2018. Dalla documentazione prodotta risulta che sino alla fine del 2017 il ricorrente fu assistito dall’Avv. COGNOME mentre in seguito è stato sempre assistito dall’Avv. COGNOME previa revoca del precedente difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
1.1. Va premesso che dalla documentazione allegata al ricorso risulta che la nomina dell’Avv. COGNOME in data 16 febbraio 2018 era relativa solo al
procedimento di esecuzione n. 851/17, avente ad oggetto il provvedimento di cumulo, emesso dalla Procura della Repubblica di Oristano per l’esecuzione di pene relative a sentenze passate in giudicato, e non al procedimento in oggetto, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, che dà atto di aver acquisito presso la Casa Circondariale di Oristano l’originale della nomina dell’avv. COGNOME effettuata dal Deidda il 16 febbraio 2018.
Nel procedimento in oggetto, iscritto con n. 3179/2014 RG NR, il COGNOME aveva nominato il 16 aprile 2014 difensore di fiducia l’Avv. NOME COGNOME e aveva eletto domicilio presso la Casa Circondariale di Sassari, ove era detenuto per altra causa; la notificazione del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari fu eseguita a mani proprie del detenuto il 5 febbraio 2016 presso la Casa Circondariale di Viterbo, ove era stato trasferito.
Le impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero e dal Procuratore Generale avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Sassari il 22 giugno 2016 nonché il decreto di citazione per il giudizio di appello furono notificati al difensore, Avv. COGNOME anche per l’imputato, nelle more scarcerato: in particolare, il decreto di citazione in appello fu notificato ex art. 157, comma 8- bis, cod. proc. pen. in data 7 dicembre 2022. Tutte le nomine dell’Avv. COGNOME allegate al ricorso non si riferiscono al procedimento in oggetto, sicché non aveva diritto alla notificazione del decreto di citazione in appello né degli atti di impugnazione dei P.M.
1.2. Ciò posto, si osserva, in relazione al primo motivo, che non era dovuta la notificazione degli atti di impugnazione all’imputato assolto, che, in quanto tale, non aveva titolo per proporre appello incidentale, sicché legittimamente le notifiche furono effettuate al difensore, la cui nomina non risultava revocata nel procedimento in oggetto, anche per l’imputato.
Deve, peraltro, ribadirsi, che persino l’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce l’inammissibilità della impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez.6, n. 6246 del 11/01/2024, A., Rv. 286082; Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Sejdaras, Rv. 275802). A tal proposito, deve rilevarsi che l’imputato non avrebbe potuto presentare ricorso incidentale, essendo stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” né depositare memorie per confutare le argomentazioni degli appellanti, essendo tale facoltà riservata all’imputato che ha proposto appello incidentale.
L’appello incidentale deve, infatti, mirare alla modifica della decisione impugnata, ma tale obiettivo non può essere perseguito dall’imputato, che, benché chiamato in giudizio a seguito di impugnazione del P.m., sia stato assolto,
in primo grado per insussistenza del fatto. Per tale ragione è stato ritenuto inammissibile, per carenza d’interesse, l’appello incidentale proposto dall’imputato che, sia pure evocato nel giudizio di appello a seguito di impugnazione del P.G., sia stato assolto in primo grado con la formula “il fatto non sussiste” (Sez.6, n. 23253 del 15/05/2012, COGNOME, Rv. 253007).
Del tutto infondato è anche il secondo motivo, atteso che l’elezione di domicilio effettuata all’atto della scarcerazione -peraltro, non prodotta-, è sempre relativa al procedimento cui si riferisce il titolo di detenzione, sicché non può in alcun modo riferirsi al procedimento in oggetto.
Considerato che l’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l’intero processo e non ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una “prima” notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina, detto sistema di notificazione è diretto alla semplificazione delle procedure di notifica una volta accertato che il rapporto informativo sulla pendenza del procedimento nei confronti del medesimo imputato si è correttamente instaurato ed egli abbia nominato un difensore di sua fiducia. La ratio della norma è, pertanto, individuabile nel carattere fiduciario della difesa a garanzia anche della posizione dell’imputato, una volta acquisita con la notificazione del primo atto processuale la certezza della sua conoscenza della pendenza del processo (Sez. 4, n. 38610 del 09/06/2021, COGNOME, Rv. 282056).
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, risultando pacificamente che le numerose nomine e revoche prodotte non si riferiscono al procedimento in oggetto, nel quale la nomina dell’Avv. COGNOME non risulta revocata, con conseguente regolarità delle notificazioni e assoluta infondatezza della richiesta di rescissione del giudicato, dovendo escludersi l’incolpevole mancata conoscenza del processo celebratosi in assenza dell’imputato.
Le cadenze processuali descritte dimostrano, altresì, l’inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, per manifesta infondatezza, atteso che, secondo la prospettazione difensiva, l’omessa conoscenza della celebrazione del processo di appello per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, che ha impedito all’imputato di venire a conoscenza del processo di secondo grado, costituirebbe una causa di forza maggiore che gli ha precluso la proposizione dell’impugnazione.
Escluso, per le ragioni prima indicate, che sia stata omessa la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, va anche rilevato che l’istanza è inammissibile perché tardiva.
Infatti, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. l’istanza per richiedere la restituzione nel termine va proposta nel termine di decadenza di dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore e lo stesso ricorrente afferma di avere avuto conoscenza del processo solo con la notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 19 settembre 2023, come risulta dalla ordinanza impugnata, sicché, l’istanza proposta il 20 ottobre 2023, risulta tardiva.
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 24 ottobre 2024
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