Notifica al Difensore: la Cassazione conferma la validità in caso di domicilio inidoneo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la validità della notifica al difensore qualora il domicilio eletto dall’imputato si riveli inidoneo. Questa decisione sottolinea l’importanza della corretta elezione di domicilio e le conseguenze di un ricorso basato su motivi infondati o meramente ripetitivi. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una persona imputata presentava ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorso si fondava principalmente su due motivi. Il primo contestava un presunto vizio di notifica, sostenendo che la comunicazione di un atto processuale non fosse avvenuta correttamente. Il secondo motivo, invece, mirava a contestare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, chiedendo di fatto una riconsiderazione del caso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno respinto entrambi i motivi presentati dalla difesa, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una rigorosa applicazione delle norme procedurali che regolano le notificazioni e i limiti del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Analisi della Notifica al Difensore e Altri Vizi
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della ricorrente, offrendo chiarimenti importanti.
Il Primo Motivo: La Questione della Notifica Corretta
Il cuore della decisione riguarda il primo motivo di ricorso, centrato sul difetto di notifica. La difesa lamentava una violazione delle norme processuali (artt. 178, 179 e 161 c.p.p.), ma la Corte ha ritenuto tale doglianza palesemente infondata. I giudici hanno chiarito che, nel caso di specie, la notifica era stata effettuata presso il difensore anziché presso l’imputata. Questa procedura è perfettamente legittima ai sensi dell’articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale. Tale norma prevede infatti che, se il domicilio eletto dall’imputato risulta inidoneo (come accertato in atti dall’ufficiale giudiziario), le notifiche vengano validamente eseguite presso il difensore. La Corte ha quindi stabilito che non vi era alcuna nullità o violazione di legge.
Il Secondo Motivo: Reiterazione e Rivalutazione delle Prove
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte nel giudizio d’appello. Inoltre, il ricorso tentava di ottenere una rivalutazione delle fonti di prova, un’attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il sindacato di legittimità, infatti, si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito dei fatti già accertati dai giudici delle istanze precedenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce la cruciale importanza per l’imputato di eleggere un domicilio valido ed efficace per ricevere le comunicazioni giudiziarie; in caso contrario, la notifica al difensore sarà considerata pienamente valida, con tutte le conseguenze che ne derivano. In secondo luogo, evidenzia l’inutilità di presentare ricorsi in Cassazione che si limitano a ripetere argomenti già esaminati o che chiedono un riesame dei fatti. Per essere ammissibile, un ricorso deve individuare specifici vizi di legittimità, come errori nell’applicazione della legge o difetti manifesti nella motivazione della sentenza impugnata.
Quando è valida una notifica inviata al difensore invece che all’imputato?
Secondo l’ordinanza, la notifica al difensore è considerata valida quando il domicilio eletto dall’imputato risulta inidoneo alla ricezione degli atti, come accertato dall’ufficiale giudiziario. Questa procedura è prevista dall’articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale.
Perché il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché costituiva una semplice e letterale ripetizione di argomentazioni già presentate nel giudizio d’appello e, inoltre, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2183 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178, 179 e 161 co. 4 cod. proc. pen. per difetto di notifica, è manifestamente infondato poiché afferente a violazione di norme penali palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, atteso che la notifica difensore (in luogo dell’imputata) risponde al disposto di cui all’art. 161 comma 4 cod. proc. pen. nei casi, come quello di specie, il domicilio eletto risulti inidoneo fini della notifica (come da accertamento in atti svolto dall’ufficiale giudiziario);
considerato che il secondo motivo di ricorso, circa la violazione di legge processuale in ordine all’art. 530 cod. proc. pen., è fondato su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); è altresì volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacat di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 12/12/2023