Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26206 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26206 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in Albania il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del Giudice di Pace di Biella del 13/11/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha insistito per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Biella ha dichiarato NOME responsabile del reato di cui all’art.10-bis d.lgs. 286/98, commesso in Salussola il giorno 3 novembre 2022, e la ha condannata alla pena di euro 5.000 di ammenda.
Avverso la predetta sentenza l’imputata, per mezzo dell’AVV_NOTAIO (alla quale ha rilasciato procura speciale in data 20 dicembre 2023), ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
La ricorrente (dichiarata assente con la sentenza impugnata) lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 178 e 179 del codice di rito e dell’art.20 d.lgs. 274/2000 poiché il decreto di citazione non le è stato notificato nel domicilio eletto, ma bensì direttamente presso il difensore di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, come risulta dagli atti (che questa Corte è autorizzata a consultare in ragione del vizio lamentato dalla ricorrente) il decreto di citazione è stato direttamente notificato al difensore di ufficio AVV_NOTAIO in data 6 febbraio 2023, senza che prima fosse stata tentata la notifica presso il domicilio eletto dalla odierna ricorrente in MottalciataINDIRIZZO INDIRIZZO.
Al riguardo deve ricordarsi il condivisibile principio secondo il quale è viziata da nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell’insufficienza o dell’inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato, trattandosi di vizio che integra l’omessa citazione di quest’ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 2, Sentenza n. 31783 del 23/06/2023, Rv. 284988 – 01).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Biella in differente persona fisica.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace d Biella in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.