Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21587 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN IFATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto l’istanza di concessione di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale; affidamento terapeutico; detenzione domiciliare; semilibertà) avanzata da NOME COGNOME, in relazione alla pena espianda pari a mesi 11 e giorni 6 di reclusione, sul presupposto della irreperibilità della condannata, presso il cui domicilio non risultava reperibile, come confermato dal commissariato di PS di Avezzano che, con nota 12/08/2022, riferiva come ella da anni avesse fatto perdere le proprie tracce.
NOME COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, lamentando la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza alla condannata, avvenuta a mani del difensore ex art. 161 c. 4 cod. proc. pen, senza che fosse stata tentata la notificazione nel luogo ove la ricorrente aveva eletto domicilio, in Avezzano, INDIRIZZO.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
COGNOME‘esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, emerge che l’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale di sorveglianza non è stato notificato al domicilio dichiarato dalla condannata NOME COGNOME, in INDIRIZZO.
Ne deriva l’illegittimità della notifica del citato decreto di fissazione dell’udienza a mani del difensore ai sensi dell’art. 161 n. 4 cod. proc. pen., che presuppone la previa tentata notifica al domicilio eletto o dichiarato.
Deve infatti darsi continuità al principio consolidato per cui «è viziata di nullità assoluta la notifica eseguita presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell’insufficienza o dell’inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato, trattandosi di vizio che integra l’omessa citazione di quest’ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio» (Se2:. 2, Sentenza n. 31783 del 23/06/2023, Yang, Rv. 284988).
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per nuovo cliudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso il 08/02/2024