Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5061 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5061 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto da NOME COGNOMECOGNOME detenuto in espiazione della pena di anni dieci, mesi uno e atbrni dieci di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo del Pubblico ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata del 28/09/2018, con fine pena fissato al 10/04/2024, avverso il provvedimento del 22/01/2021 del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva parzialmente accolto il reclamo formulato dal suddetto condannato ai sensi dell’art. 35 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, per mancato rispetto dell’art. 3 della CEDU e gli aveva ridotto la pena di giorni 22, liquidandogli anche, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, la somma di euro 56.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, denunciando vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ragione della omessa notificazione al difensore del suddetto provvedimento del Magistrato di sorveglianza. La declaratoria di inammissibilità per tardività è stata poi erroneamente pronunciata, in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al magistrato di sorveglianza è stata effettuata nei confronti dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, dunque di soggetto non legittimato. Il difensore nominato, AVV_NOTAIO, non ha quindi avuto conoscenza della fissazione di udienza e, pertanto, non ha mai avuto inizio la decorrenza dei relativi termini per l’impugnazione ex art. 35 -ter Ord. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
È anzitutto noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un “error in procedendo”, questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal Giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò consegue che la Corte, in presenza di una doglianza di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove
necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo “a posteriori” (Sez. 5, n. 19970 del :15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 273311).
La difesa si duole della violazione di legge derivante dall’omessa notifica, all’AVV_NOTAIO, dell’ordinanza del 24/11/2021 del Magistrato di sorveglianza di Napoli; tale provvedimento, infatti, sarebbe stato erroneamente notificato all’AVV_NOTAIO. L’ordinanza ora impugnata, invece, si assume regolarmente notificata all’AVV_NOTAIO, in data 18 4 /05/2023.
3.1. Dall’esame degli atti si evince che:
l’ordinanza n. 9649/2021 del 22/11/2021 del Magistrato di sorveglianza è stata notificata all’AVV_NOTAIO, nella veste di difensore nominato, il 26/11/2021;
il reclamo è stato presentato il 15/12/2021 ad opera dell’AVV_NOTAIO, evidentemente nominato in momento successivo alla decisione da parte del Magistrato di sorveglianza;
all’udienza del 10/05/2023 dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Napoli, inoltre, è stato presente l’AVV_NOTAIO;
l’ordinanza ora impugnata è stata notificata, in data 18/05/2023, all’AVV_NOTAIO, attuale difensore del condannato.
3.2. Risulta infondato, pertanto, l’assunto difensivo posto a fondamento del ricorso, dato che l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza risulta notificata a colui che, stando agli atti attualmente disponibili, risultava essere il difensore nominato dall’interessato, ossia l’AVV_NOTAIO.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M-
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuali. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 202:3.