Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24146 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24146 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 14/02/1987
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Ancona indicata in epigrafe che, confermando la sentenza del Tribunale di Fermo del 29 maggio 2023, lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990.
Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., 179, 420 bis cod proc. pen , art. 11 della Costituzione e art. 6 CEDU, per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione difensiva di nullità assoluta del giudizio di primo grado. La notifica del decreto di citazione diretta a giudizio era stata eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen, in quanto la notifica a mezzo posta all’imputato presso il domicilio eletto non era andata a buon fine. Il difensore di fiducia non si era mai presentato alle udienze fissate, e, pertanto, non poteva affermarsi la sussistenza di rapporto fiduciario con l’imputato il quale, conseguentemente, non era mai venuto a conoscenza del processo a suo carico. La Corte territoriale non si era pronunciata sulla eccezione proposta, limitandosi ad esaminare il profilo della regolarità della notificazione, così disapplicando gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità e in particolare della sentenza a Sezioni Unite n.14573 del 25 novembre 2021, Rv. 282848 – 02, la quale, investita della questione rilevante nel processo in esame, riguardante la regolarità delle notifiche a mezzo posta, aveva espressamente affermato che, pur a fronte di una notifica formalmente corretta, il giudice deve sempre accertare se l’imputato sia effettivamente venuto a conoscenza della vocatio in jus e se la mancata partecipazione al processo sia quindi riconducibile ad una libera scelta. Nel caso in esame, non poteva ritenersi sufficiente la notificazione sostitutiva al difensore, in mancanza di un reale contatto informativo tra difensore e assistito, come dimostrato dalla mancata comparizione del difensore di fiducia a tutte le udienze del processo di primo grado. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente richiama gli insegnamenti della sentenza a Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, NOME COGNOME Rv. 279420 – 01, secondo cui conoscenza della vocatio in jus deve essere effettiva, pur in presenza di una notifica corretta sul piano formale, dovendosi accertare se l’imputato ha avuto cognizione del processo a proprio carico e la mancata presenza nel processo sia
dovuta ad una scelta volontaria. Le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall’art. 420 bis cod. proc. pen. devono essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale, secondo cui la cognizione del contenuto dell’accusa è fondamentale per la celebrazione del processo rispettoso dei parametri di cui all’art. 6 CEDU ( cfr, sentenze COGNOME
Italia, 12/02/1985; RAGIONE_SOCIALE, 28/08/1991; RAGIONE_SOCIALE c. Italia, GLYPH 18/05/2004; GLYPH Sejdovic c. Italia, GLYPH 10/11/2004 ).
Nel caso di specie si è indubbiamente di fronte ad una ipotesi di notifica perfettamente regolare, come ritenuto dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata, che ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittim l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271772 – 01). Detto principio è stato poi ribadito, con riferimento alle notifiche a mezzo del servizio postale, da Sez. U – , n. 14573 del 25/11/2021, D.; Rv. 282848 – 02, in cui si è chiarito come la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con i motivi di ricorso, il COGNOME deduce che, nonostante la formale regolarità della notifica, non sussistevano gli indici di conoscenza del processo in quanto il difensore di fiducia da lui nominato, avv. NOME COGNOME del Foro di Teramo (diverso dal difensore che ha proposto l’atto di appello e il presente ricorso) non si era mai presentato alle udienze tenutesi nel corso dell’intero processo di primo grado. Osserva il ricorrente che la citata sentenza a Sezioni Unite, pur avendo affermato il principio sopra riportato, aveva poi ribadito la necessità di accertamento della conoscenza effettiva del processo, a prescindere dalla regolarità della notificazione.
Orbene, va in primo luogo precisato che la giurisprudenza di legittimità
richiamata dal ricorrente (Sez. U – , n. 14573 del 25/11/2021, D.; Rv. 282848 – 02), pur ribadendo la necessità dell’effettivo accertamento della conoscenza della vocatio in jus da parte dell’imputato, la aveva esclusa nel caso sottoposto al suo esame in quanto si era presenza di una nomina di un difensore d’ufficio (e non di un difensore di fiducia), si che, appunto, non era ravvisabile alcuna possibilità di contatti idonei a dimostrare l’avvenuta conoscenza del processo. Va allora rammentato che, ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. pen., secondo comma, cod. proc. pen. ” il giudice procede in assenza dell’imputato quando ritiene altrimenti provato che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole, a tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione,degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante”. Alla luce dell norma citata, dunque, uno degli indici da considerare ai fini della effettiva verifica della cognizione del processo da parte dell’imputato è l’avvenuta nomina di un difensore di fiducia. Ciò in quanto, in forza del rapporto fiduciario esistente tra difensore e assistito, dovrebbe essere assicurato all’imputato un corretto flusso informativo riguardante il processo a suo carico. Nel caso di specie, il ricorrente adombra la insussistenza del rapporto fiduciario ( e il mancato adempimento dei doveri di difesa da parte del difensore), poichè, come risulta dai verbali di udienza, il difensore ritualmente designato con nomina fiduciaria non si era mai presentato alle udienze tenutesi nel processo di primo grado, ove era stato sostituito da un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod.proc. pen.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, unitamente al dato costituito dalla mancata presenza del difensore di fiducia alle udienze, emergono comunque dagli atti altre significative circostanze deponenti nel senso di una effettiva conoscenza, da parte del ricorrente, del processo a suo carico. In particolare, risulta che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 29 maggio 2023 a seguito di dibattimento, con motivazione contestuale; alla pronuncia non è pertanto seguita alcuna comunicazione della sentenza; ciononostante, è stato ritualmente e tempestivamente proposto appello, in un brevissimo termine ( il 13 giugno 2023) da parte di un nuovo difensore nominato dal COGNOME. Orbene, la tempestiva proposizione dell’impugnazione, mediante diverso difensore di fiducia, è certamente indice presuntivo di un flusso di comunicazio intercorrenti tra l’odierno ricorrente e il difensore precedentemente nominat COGNOME, invero, non avrebbe avuto modo di conoscere l’esistenza di una sentenz a suo carico, se non tramite una immediata informazione da parte del prim difensore di fiducia, avv. COGNOME Solo una effettiva comunicazione de
celebrazione del processo e dell’avvenuta emissione della sentenza di condanna poteva infatti consentire al Nagi di depositare tempestivamente l’atto di appello
avverso la pronuncia di primo grado senza incorrere nello strettissimo termine di decadenza (15 giorni) legalmente previsto per proporre impugnazione. Detta
circostanza induce a ritenere certamente sussistente il flusso informativo tra imputato e difensore durante il corso del processo e, conseguentemente, di
valutare positivamente l’indice di conoscenza previsto dall’art. 420 bis cod. proc.
civ. La mancata comparizione alle udienze fissate nel giudizio di primo grado da parte del primo difensore attiene invero ad aspetti diversi che riguardano,
eventualmente, il profilo della responsabilità professionale, del tutto ininfluente ai fini della questione dibattuta in questa sede.
7. Si impone pertanto il rigetto del ricorso cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 12 giugno 2025