Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18171 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trieste del 20/06/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto l’appello proposto, ai sensi dell’art.680 cod. proc. pen., da NOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine pronunciata il 20 luglio 2022, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato, ordinata con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone del 15 maggio 2018.
Avverso la predetta ordinanza AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Egli denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cDd. proc. pen., la violazione dell’art.179 del codice di rito per l’omessa e comunque errata notifica al difensore di fiducia del decreto di trattazione del procedimento di sicurezza per l’udienza del 20 giugno 2023 (alla quale era stato rinviato di ufficio il procedimento), con la conseguente nullità dell’udienza e dell’ordinanza sopra indicata.
Per tale motivo il difensore non aveva potuto partecipare alla udienza all’esito della quale era stata pronunciata l’ordinanza sopra indicata.
A seguito della proposizione del ricorso il Tribunale di sorveglianza di Trieste, con ordinanza dell’Il luglio 2023, ha sospeso ai sensi dell’art.667, comma 4, cod. proc. pen., l’esecutività dell’ordinanza impugnata rilevando che, per un disguido di cancelleria, all’AVV_NOTAIO era stato inviato in data 7 giugno 2023 un decreto diverso da quello a nome di NOME con la conseguente omessa notifica del decreto di citazione per la sopra indicata udienza del 20 giugno 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
E’ noto che l’omessa notifica dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.
proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 – 01).
Nel caso di specie, come confermato dallo stesso Tribunale di sorveglianza di Trieste, la notifica per l’udienza in camera di consiglio tenutasi il giorno 20 giugno 2023 è stata omessa nei confronti del difensore di fiducia.
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.