Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42526 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42526 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a SAN GIOVANNI IN FIORE avverso la sentenza in data 06/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte d’Appello di Catanzaro;
letta la nota fatta pervenire dall’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 06/02/2024 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza in data 02/03/2021de1 Tribunale di Crotone, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione, con sospensione condizionale della pena inflitta.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) e all’art. 179, comma 1, cod. proc. pen..
Il ricorrente deduce la nullità della riptifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Crotone, in quanto erroneamente inoltrato a mezzo EMAIL
all’AVV_NOTAIO del Foro di Crotone, mentre il difensore di fiducia presso cui doveva essere notificato era l’AVV_NOTAIO del Foro di Cosenza.
Da qui la dedotta nullità, che si assume erroneamente disattesa dalla Corte di appello, che ha ritenuto che la notificazione fosse stata correttamente effettuata presso il difensore di fiducia, nonostante dagli atti emergesse il contrario.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 175 cod. pen..
In questo caso viene denunciato il vizio di omessa motivazione da parte del giudice di primo grado circa il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna sul Casellario giudiziale.
Fa presente di avere sollevato la questione con il gravame e che essa è stata respinta dalla Corte di appello, che ha richiamato un principio non conferente al caso di specie, in quanto riferito alla discrezionalità del giudice a riconoscere la non menzione, ma che non esclude l’obbligo di motivazione, per come denunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Dall’esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che il decreto di citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale veniva notificato, in data 15/01/2018, all’AVV_NOTAIO, del Foro di Crotone, mediante invio di PEC, all’indirizzo EMAIL ..
L’imputato, però, era fiduciariamente difeso dall’AVV_NOTAIO, del Foro di Cosenza, rispetto al quale veniva omessa la notificazione del decreto di citazione, così che il giudizio di primo grado si svolgeva a carico dell’imputato senza l’assistenza del difensore di fiducia.
Ciò determina, alla stregua di quanto chiarito nella sentenza COGNOME delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263598; conf. Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 273199 – 01; Sez. 3, n. 8433 del 01/02/2018, COGNOME, non massimata), la sussistenza di una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., essendo obbligatoria nel giudizio di merito la presenza del difensore e non rilevando la presenza di un sostituto nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen..
La mancata notifica al difensore di fiducia, di cui è necessaria la partecipazione e obbligatoria la presenza, determina, dunque, una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell’udienza, ancorché tenuta in presenza del difensore nominato d’ufficio, e degli atti successivi, compreso il provvedimento conclusivo, giacché ciò determina una lesione del diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in tal senso, Sez. 3, n. 8433 del 01/02/2018, in motivazione).
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Da ciò consegue che, in accoglimento del ricorso, occorre annullare senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Crotone.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Crotone per il giudizio.
Così è deciso il 24/10/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presi ente
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