Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12232 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12232 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE rigettava la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare, avanzata da NOME COGNOME in relazione alla pena di mesi quattro, giorni dieci di reclusione e mesi sei di arresto, in esecuzione con provvedimento reso dal Pubblico Ministero.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Dunnitru COGNOME, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, denunziando inosservanza RAGIONE_SOCIALE artt. 71, comma 2, Ord. pen., e 678, cod. proc. pen., sanzionata a pena di nullità ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, cod. proc. pen.
Il difensore deduce che egli aveva depositato nell”interesse del condannato l’istanza di ammissione delle misure alternative, ma non aveva potuto partecipare all’udienza all’esito della quale tale istanza era stata rigettata, in quanto la notific a mezzo P.E.C. del relativo avviso di fissazione era stato indirizzato non al suo indirizzo di posta elettronica riportato nell’RAGIONE_SOCIALE (EMAIL ), ma a quello di altro difensore del foro di Torino (EMAIL ).
Da ciò, dunque, la nullità assoluta che si estende a provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Come risulta dall’esame RAGIONE_SOCIALE atti allegati, l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME che nell’interesse dello stesso aveva proposto istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione, non ha ricevuto la notificazione della fissazione dell’udienza all’esito della quale tale istanza è stata rigettata, né risulta che l’AVV_NOTAIO sia comparso all’udienza di cui trattasi.
L’avviso di cui sopra, invero, risulta notificato presso l’indirizzo di posta elettronica di altro legale del tutto estraneo al procedimento in questione.
La violazione dell’art. 666, comma 2, come richiamato 678, comma 1, cod. proc. cod., integrata da quanto sopra, ha determinato, come correttamente eccepito nel ricorso, la nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell’udienza camerale e, di conseguenza, della decisione intervenuta al suo esito.
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 23/01/2025.