Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10007 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10007 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 24/07/1961
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME dato atto che si Ł proceduto nelle forme della trattazione scritta;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20/03/2024 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania in data 27/03/2018 che ha ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011, commesso in Catania il 23/12/2016 e lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME articolando i seguenti motivi.
2.1 Violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c), 179, comma 1, 601 e 598bis cod. proc. pen. in relazione all’art. 24 Cost., avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta che il decreto di citazione a giudizio in appello non era mai stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato.
2.2 Violazione degli artt. 125, 192 e 533cod. proc. pen. in relazione all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011, avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., nonchØ difetto di motivazione.
I giudici di merito avevano omesso ogni valutazione su un punto essenziale della ricostruzione del fatto, relativo ai luoghi dove sarebbe stato trovato il Timpanaro e loro prossimità al Comune di
Mascalucia.
2.3 Violazione dell’art. 131bis cod. pen., avuto riguardo al mezzo di impugnazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., nonchØ difetto di motivazione.
La Corte territoriale non si era confrontata con il motivo di appello che deduceva l’occasionalità del fatto.
2.4 Non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso depositando memoria scritta e chiedendo l’accoglimento del primo motivo per la sussistenza di una nullità per omesso avviso al difensore del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e va accolto.
E’ fondato il primo motivo e gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.
L’imputato, NOME COGNOME nato a Catania il 24/07/1961, Ł stato difeso in questo grado di giudizio e in quelli precedenti dall’avv. NOME COGNOME NØ ha mai revocato tale difensore.
Nel fascicolo dell’appello si rinviene una dichiarazione di revoca di difensore e di nomina di nuovo patrocinatore nella persona dell’avv. NOME COGNOME la dichiarazione era sottoscritta da un omonimo dell’odierno imputato, per l’appunto un soggetto a nome NOME COGNOME ma nato a Catania il 14/07/1980, anch’egli imputato, ma in altro giudizio.
L’inopinato inserimento di questo atto di nuova nomina nel fascicolo del presente procedimento ha evidentemente indotto in errore la cancelleria, che ha eseguito la notifica del decreto di citazione a giudizio per l’udienza della Corte di appello, fissata in data 20/03/2024, all’avv. NOME COGNOME
Resosi conto dell’equivoco, l’avv. NOME COGNOME ne aveva dato notizia all’avv. NOME COGNOME
Come quest’ultimo ha documentato, il titolare della difesa di NOME COGNOME imputato in questo procedimento, ha inviato il 13/03/2024 una mail alla cancelleria della Corte di appello di Catania, dolendosi di non avere avuto ancora rituale avviso dell’udienza.
Tuttavia a questa mail non aveva ricevuto risposta e, senza che egli avesse ricevuto rituale avviso, la Corte di appello aveva proceduto all’udienza del 20/03/2024 alla trattazione scritta, dando atto di non aver ricevuto richiesta di trattazione orale.
Ricorre pertanto in tutta evidenzia un’insanabile inosservanza delle disposizioni in materia di intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato, in particolare del disposto di cui all’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. che impone di dare rituale avviso ai difensori della data fissata per il giudizio di appello, anche al fine di consentire loro l’esercizio delle facoltà previste dall’art. 598bis cod. proc. pen. nei termini ivi contemplati.
Si Ł pertanto prodotto un vizio di nullità ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. che si ripercuote sull’intero procedimento e comporta la nullità della sentenza impugnata e di tutto il giudizio che l’ha preceduta.
Per queste ragioni, dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e gli atti vanno ritrasmessi alla Corte di appello di Catania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di
Catania per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 19/12/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME