Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20100 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Erice il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/03/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 22 novembre 2021 del Tribunale di Trapani che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per due delitti di furto in abitazione e, applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. cod. pen. equivalente alla recidiva specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo
del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo, con il quale deduce che, sebbene egli avesse nominato quale suo difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO e la nomina fosse stata trasmessa telematicamente, in data 9 novembre 2022, all’indirizzo istituzionale EMAIL unitamente alla sua elezione di domicilio presso la struttura Orto Botanico sito in Alseno, INDIRIZZO, l’avviso di fissazione di udienza innanzi alla Corte di appello era stato comunicato al suo precedente difensore AVV_NOTAIO del Foro di Palermo in proprio, nonché ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per l’impossibilità di notificare lo stesso avviso al domicilio precedentemente dichiarato in Trapani, INDIRIZZO.
Il ricorrente eccepisce, quindi, la nullità assoluta della sentenza di secondo grado, ai sensi degli artt. 179, comma 1, e 178, lett. c), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
AVV_NOTAIO ha depositato, allegandola ad un messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 9 novembre 2022 all’indirizzo EMAIL la nomina fiduciaria conferitagli da NOME COGNOME in relazione al processo già pendente innanzi alla Corte di appello di Palermo ed iscritto al n. 3475/22 R.App. a carico del predetto. Nell’atto di nomina l’imputato eleggeva domicilio presso il difensore nominato.
Il messaggio risulta regolarmente pervenuto al suddetto indirizzo e l’allegato risulta anch’esso firmato dal difensore.
L’avviso di fissazione dell’udienza innanzi alla Corte di appello è datato 4 gennaio 2023 ed indica quale difensore dell’imputato l’AVV_NOTAIO e quale domicilio dell’imputato la sua abitazione in Trapani.
L’avviso è stato notificato in data 5 gennaio 2023 all’AVV_NOTAIO in proprio, nonché in data 2 febbraio 2023 al medesimo ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo risultato inidoneo il domicilio in Trapani.
In data 5 gennaio 2023 l’AVV_NOTAIO ha prontamente comunicato alla cancelleria della Corte di appello che l’avviso gli era stato notificato per errore, ma tale comunicazione non è stata tenuta in alcun conto e l’udienza del 24 marzo 2023 è stata tenuta senza che l’avviso di fissazione fosse stato notificato al difensore ed all’imputato, che non sono stati posti in grado di partecipare al giudizio di appello. Nel verbale dell’udienza del 24 marzo 2023 viene indicato quale difensore dell’imputato l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ne consegue la nullità assoluta ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen. degli atti
compiuti all’udienza suddetta e della sentenza di secondo grado.
La sentenza di appello, per quanto sopra esposto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 13/02/2024.