Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 548 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 548 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2025 del GIP TRIBUNALE di NOVARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, GLYPH il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richi formulata nell’interesse di NOME COGNOME, intesa alla declaratoria di n del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna alla pena di due an reclusione e 400 euro di multa emessa, nei suoi confronti, dal Tribunale di Rom in data 21 giugno 2010, confermata dalla Corte di appello della stessa città i marzo 2021 e divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibil del proposto ricorso per cassazione, o, in subordine, alla restituzione nel te per presentare impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
A tal fine, ha rilevato che, essendosi proceduto, innanzi al Tribunale, n contumacia dell’imputato, l’estratto della sentenza di condanna è stato ritualme notificato, il 5 agosto 2010, presso il domicilio che COGNOME, all’atto del seq dell’autovettura nella sua disponibilità, ha eletto con modalità tali da non la vieppiù in considerazione dell’assenza di elementi di segno contrario, alcun dub in ordine all’effettiva conoscenza, in capo all’imputato, del provvedimento adot all’esito del giudizio.
2. NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepis violazione di legge e vizio di motivazione sul preliminare rilievo che nel giudizi appello scaturito dall’impugnazione, ad opera del difensore di ufficio, d sentenza di primo grado, egli è stato illegittimamente dichiarato assente, a riguardo all’assenza di prova in merito all’effettiva conoscenza del processo, che alla sua contingente condizione detentiva.
Ascrive, specificamente, al giudice dell’esecuzione di avere circoscritto propria pronunzia al tema della nullità della notifica dell’estratto contumacial avere, invece, indebitamente pretermesso l’esame delle contestazioni concernenti da un lato, l’idoneità dell’elezione di domicilio presso il difensore di uffic compiuto in fase preprocessuale, a comprovare l’effettiva conoscenza di u processo cui egli non ha partecipato e, dall’altro, le modalità di sua citazio il giudizio di appello, fissato ad oltre dieci anni dalla decisione di primo gr in un frangente in cui egli era ristretto in carcere.
Osserva, in proposito, che la singolarità della situazione venuta determinare avrebbe imposto alla Corte di appello di sospendere il processo ordinare nuove ricerche al fine della rinnovazione della notificazione.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con restituzione del ricorrente nel termine per la proposizione di impugnazione avverso la sentenza emessa, a suo carico, dal Tribunale di Roma il 21 giugno 2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, occorre individuare con precisione l’oggetto dell’incidente di esecuzione, del provvedimento impugnato e del ricorso per cassazione.
NOME COGNOME, una volta raggiunto da ordine di esecuzione comprendente la pena irrogatagli con la sentenza del Tribunale di Roma del 21 giugno 2010, si è, in prima battuta, rivolto, per quanto emerge dagli atti, alla Corte di appello di Roma chiedendo la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso detta decisione e, in subordine, la rescissione del giudicato.
La Corte di appello adita, con ordinanza del 28 agosto 2024, ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, dell’istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. e qualificato la richiesta principale – vertente sulla «nullità della notificazione del decreto che aveva disposto il giudizio di appello, che avrebbe inficiato la regolare formazione del titolo esecutivo» – ai sensi dell’art. 670, comma 1, cod. proc. pen., che prevede che «Quando il giudice dell’esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l’esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell’interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l’impugnazione».
COGNOME ha, quindi, instaurato, in ossequio alla statuizione della Corte di appello, apposito incidente innanzi al competente giudice per l’esecuzione, che ha sollecitato, in via subordinata ed in conformità al disposto dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen. (stando al quale «Se l’interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell’articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell’impugnazione, il giudice dell’esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione»), alla restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
4. Avendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, con l’ordinanza qui impugnata, disatteso entrambe le richieste del condannato, questi ha interposto impugnazione in sede di legittimità articolando considerazioni critiche che – a dispetto della terminologia utilizzata, a tratti imprecisa, e della non del tutto pertinente evocazione deg istituti coinvolti – attengono, a ben vedere, al solo tema della restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado.
COGNOME, invero, si duole del fatto che la sua effettiva conoscenza del processo – condizione che, nel quadro normativo illo tempore vigente ed applicabile alla fattispecie in esame, autorizzava la notifica dell’estratto de sentenza resa in contumacia mediante consegna di copia al difensore domiciliatario – è comprovata, secondo il giudice dell’esecuzione, da un comportamento a tal fine non idoneo, costituito dall’elezione di domicilio compiuta in fase preprocessuale ed in favore di professionista designato d’ufficio e con il quale egli non risulta avere avuto ulteriori contatti.
Il ricorrente opina, ulteriormente: che egli non ha partecipato al processo, introdotto da un decreto di citazione notificatogli mediante consegna di copia al difensore di ufficio domiciliatario; che la sentenza di primo grado è stat portata a sua conoscenza nelle medesime forme; che il giudizio di appello, introdotto dall’impugnazione presentata, in forza di iniziativa autonoma e non concordata, dal difensore di ufficio, si è svolto in sua assenza e senz l’esecuzione di nuove ricerche che, ove effettuate, avrebbero consentito di appurare che egli, al tempo, era ristretto in carcere.
Rileva, di conseguenza, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha stimato l’attitudine dell’originaria elezione di domicilio ad assicurar in concreto, l’effettiva conoscenza del processo e dei suoi snodi fondamentali, a partire dall’esercizio dell’azione penale fino all’emissione della sentenza primo grado ed alla celebrazione, ad enorme distanza temporale, del giudizio di appello.
Il ricorrente articola per tale via, censure che involgono una questione che, di regola rientrante, ai sensi dell’art. 175, comma 5, cod. proc. pen nella competenza del giudice che dovrebbe vagliare l’impugnazione, è, nel caso di specie, rimessa a quello dell’esecuzione in virtù della previsione eccezionale, sopra richiamata, dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen..
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La giurisprudenza di legittimità, nel vigore della disciplina del processo contumaciale, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, aveva a più riprese affermato, con orientamento costante, che «in tema di restituzione
nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, le notificazioni effettuate al difensore d’ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato del procedimento o del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emerga “aliunde” ovvero non si dimostri che il difensore d’ufficio è riuscito a rintracciare il propri assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso» (Sez. 1, n. 32678 del 12/07/2006, Rv. 235036 – 01; nello stesso senso cfr. anche Sez. 1, n. 3746 del 16/01/2009, COGNOME, Rv. 242535 – 01; Sez. 6, n. 36465 del 16/07/2008, COGNOME, Rv. 241259 – 01; Sez. 1, n. 40250 del 02/10/2007, COGNOME, Rv. 238048 – 01).
Ne discende che il giudice dell’esecuzione, in casi consimili, «ha l’onere di compiere ogni necessaria verifica per stabilire se dagli atti emerga la prova dell’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato contumace, esistendo una differenza sostanziale tra l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio (indicato nel verbale di polizia dagli agenti operanti) e l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, scelto direttamente dalla persona interessata» (Sez. 1, n. 3998 del 18/01/2006, COGNOME, Rv. 233351 – 01) e, dunque, che «L’istanza di restituzione nel termine avanzata dal condannato per impugnare la sentenza contumaciale non può essere rigettata per il solo fatto che sia provata la sua conoscenza del procedimento, occorrendo anche la prova – il cui onere incombe sull’autorità giudiziaria – che egli sia a conoscenza del provvedimento da impugnare» (Sez. 1, n. 7339 del 28/01/2008, COGNOME, Rv. 239137 – 01).
Né, è stato opportunamente chiarito, può escludersi la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, chiesta dall’imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del processo a suo carico, per il fatto che il suo difensore abbia tempestivamente presentato appello avverso la medesima sentenza (Sez. 6, n. 4695 del 18/12/2009, dep. 2010, Fondacaro, Rv. 245852 01).
Analoghi principi sono stati, del resto, successivamente affermati dalla Corte di cassazione, nel suo consesso più autorevole, con riferimento all’istituto dell’assenza, ai fini della cui dichiarazione, è stato rilevato, «non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapport professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere co certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420 – 01).
6. Nel caso de quo agitur, il giudice dell’esecuzione è pervenuto al rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado ritenendo che la conoscenza effettiva del procedimento, in capo a NOME COGNOME, si trae dalle modalità con cui effettuò, all’atto d sequestro, l’elezione di domicilio, comprensiva dell’indirizzo dello studio legale del professionista, ove poi le notifiche vennero ritualmente eseguite, nonché dall’omessa indicazione, da parte dell’interessato, dell’ignoranza dei provvedimenti via via resi dall’autorità giudiziaria nell’ambito di que procedimento.
Così facendo, ha trascurato di valutare una serie di elementi che, tanto più se unitariamente considerati, sono potenzialmente idonei ad orientare l’esito della verifica demandatagli e, quindi, la delibazione della richiesta restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
In questa direzione, va, precipuamente, segnalato: che l’indicazione dell’indirizzo del difensore presso cui COGNOME elesse domicilio è circostanza sostanzialmente neutra, giacché, trattandosi di designazione officiosa, è ragionevole ritenere che quei dati siano stati autonomamente acquisti dagli operanti, in uno al nominativo del professionista nominato; che non risulta, dall’ordinanza impugnata, che nel prosieguo del procedimento l’imputato, che restò contumace al processo, ed il difensore abbiano avuto contatti né che COGNOME abbia avuto, per altra via, informazioni in ordine a quella specifica vicenda giudiziaria; che il giudizio di appello si è svolto a grande distanza tempo dall’emissione della sentenza di primo grado e della proposizione, da parte del difensore, dell’impugnazione.
7. Le precedenti considerazioni – relative alla carenza di prova in merito sia alla conoscenza effettiva del procedimento e del provvedimento da parte dell’imputato che ai contatti da lui eventualmente stabiliti con il difenso d’ufficio destinatario delle notifiche quale domiciliatario – impongono, in conclusione, l’annullamento, in relazione al profilo segnalato, del provvedimento impugnato, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell’esito, sia emendato dal vizio indicato.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla domanda di restituzione nel termine di cui all’art. 175 cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul p al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara. Così deciso il 01/10/2025.