Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1866 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 27/09/1982
avverso l’ordinanza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME adiva la Corte d’Appello di Roma proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza del Tribunale di Velletri divenu irrevocabile il 5 gennaio 2023, con la quale era stata condannato alla pena di mes nove di reclusione per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.4 e.5 cod.pen.
La vicenda processuale era così ricostruita nel provvedimento impugnato: a) in fase di indagine il ricorrente aveva provveduto, con dichiarazione del 16 luglio 2018, eleggere domicilio e a nominare un difensore di fiducia nella persona dell’av NOME COGNOME; b) il decreto di citazione per l’udienza del 28 maggio 2019 era stat notificato presso il domicilio dichiarato in fase di indagine; c) la notifica andata a buon fine per irreperibilità del destinatario e non si era tentata al rinnovazione della notifica predetta presso il luogo di residenza; d) si era dun proceduto alla notifica presso il difensore d’ufficio, nominato nella persona dell’ NOME COGNOME del Foro di Velletri, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen contestualmente alla elezione di domicilio avvenuta durante la fase delle indagin come sopra ricordato, era stato invece nominato un difensore di fiducia, nell persona dell’avv. NOME COGNOME; e) all’udienza del 28 maggio 2019 era stata allora disposta la rinnovazione della notifica, sempre ai sensi dell’art. 161 comma cod.proc.pen. presso il difensore di fiducia avv. NOME COGNOME per la successiv udienza del 24 marzo 2020, e presso il predetto difensore di fiducia erano sta regolarmente effettuate, sempre a mezzo Pec, le successive notificazioni a seguito dei rinvii per l’emergenza epidemiologica; f) l’avv. NOME COGNOME non era ma comparso alle udienze. Tanto premesso, la Corte d’Appello rigettava l’istanza osservando che la mancata partecipazione del ricorrente al processo non poteva ritenersi incolpevole ai sensi dell’art. 629 bis cod.proc.pen. innanzi tutto per ricorrente non aveva adempiuto all’onere di comunicare le variazioni del propri domicilio, con conseguente legittimità della notifica eseguita presso il difensor fiducia. Riteneva poi la Corte territoriale che il ricorrente, che aveva provvedu nominare un difensore di fiducia, nulla aveva dedotto o allegato riguardo a fatt situazioni che le avessero impedito di informarsi presso il proprio difensore di fid circa il processo a suo carico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ricorre per Cassazione COGNOME NOME a mezzo del proprio difensore di fiducia. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ordine alla ritenuta regolarità del decreto dii ci azione a giudizio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia avv. NOME COGNOME L notifica, invero, era stata effettuata presso il difensore avv. NOME COGNOME nella ” qualità di difensore di fiducia” e non ai sensi del quarto c:omma dell’art. 161 proc. pen. Inoltre, la notifica al solo difensore, sia esso di fiducia o di uff può sostituire la comunicazione all’imputato del provvedimento di vocatio in ju
Nella vicenda in esame, dunque, nessun atto concreto conduceva a ritenere che vi fosse stata conoscenza della celebrazione del processo da parte del COGNOME, non essendo equipollente la conoscenza della pendenza di una indagine a suo carico attraverso la notifica dell’avviso ex 415 bis cod. proc. pen., come ormai statu dalle Sezioni Unite Innaro. Né vi erano elementi dai quali desumere la conoscenza del processo da parte del ricorrente, atteso che il difensore di fiducia non av presenziato alle udienze. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione legge in relazione agli art. 420 bis, 179 e 629 bis cod. proc. pen. nonché vizi motivazione. Vi era palese contraddittorietà delle argomentazioni rese ne provvedimento impugnato poiché la Corte territoriale, pur dando atto della mancata notifica del decreto di citazione all’imputato, aveva ritenuto di superare tale vi ragione della rinnovazione della notifica al difensore di fiducia, ritenendo che da potesse desumersi l’effettiva conoscenza del processo tramite le notizie fornite d difensore. Invece, non vi era alcuna certezza della conoscenza del processo da parte del Grancagnolo, e quindi il giudice non avrebbe potuto celebrare il processo i assenza senza aver disposto le ricerche dell’imputato ai sensi dell’art. 4 cod.proc.pen. e senza una regolare notifica effettuata ai sensi dell’art. 161 comma cod.proc.pen.
Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte di legittimità chiarito che gli indici di conoscenza previst dall’art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez. U – n. 23948 del 28/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 279420 01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 , COGNOME, Rv. 280931 – 02). Si è invero specificato che, al fine di garantire GLYPH che il processo GLYPH in assenza sia legittimamente condotto, il giudice COGNOME è GLYPH chiamato GLYPH a verificare GLYPH se GLYPH la mancata GLYPH comparizione dell’imputato GLYPH sia GLYPH riconducibile GLYPH esclusivamente ad una libera rinuncia dell’imputato GLYPH ad esercitare il suo diritto. GLYPH Come indicato dalle Sezioni Unite NOME COGNOME «l’articolo GLYPH 420-bis per la difesa dai “finti” inconsapevoli GLYPH valorizza, GLYPH quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre, GLYPH pur se la parte GLYPH ignori GLYPH la GLYPH vocatio GLYPH in GLYPH ius, GLYPH la GLYPH volontaria sottrazione GLYPH alla conoscenza GLYPH del procedimento o di atti del procedimento». Si deve trattare all’evidenza di “condotte positive, di vicende concrete che hanno GLYPH impedito GLYPH la partecipazione GLYPH al processo, rispetto alle quali è necessario un accertamento GLYPH in fatto, perché l’articolo GLYPH 420-bis GLYPH non
“tipizza” GLYPH e non consente GLYPH di tipizzare GLYPH alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale, pena il ritorno alle vecchie presunzioni” ( cos testualmente Sez. U , n. 14573 del 25/11/2021, D, Rv. 282848 che, nel risolvere il contrasto determinatosi in ordine alla possibilità di eseguire le notifiche difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen, hanno ribadito i principi sopra evidenziati).
Tanto premesso, a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite, le Sezioni semplici di questa Corte hanno costantemente ritenuto che, nella ipotesi di nomina del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale tra la persona sottoposta a processo penale e il professionista nominato, rapporto che onera l’interessato dell’obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo che lo riguarda; in questa ipotesi, con riferimento alle ” vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo”, l’interessato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l’attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 283019 GLYPH 01 Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460 – 01).
5. Nel caso di specie consta la nomina, da parte dell’imputato, di un difensore di fiducia. Non risulta GLYPH che detto difensore abbia rinunciato al mandato né anteriormente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, né durante il processo, dopo aver ricevuto la notifica del decreto di citazione. Anzi, è proprio il medesimo difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME che ha proposto l’istanza di rescissione del giudicato avanzata in questa sede. Orbene, stante la certa sussistenza del rapporto professionale instauratosi con il difensore di fiducia, e non constando altrimenti vicende interruttive del predetto rapporto professionale ( anzi, potendosene attestare la perduranza), la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, rilevando come l’odierno ricorrente non avesse prospettato o allegato vicende e fati:i concreti che gli avessero impedito o reso estremamente difficoltoso prendere contatti con il difensore di fiducia da lui nominato, sì che la mancata conoscenza del processo era, di fatto, dipendente da una condotta ad egli stesso ascrivibile, integrante volontario e consapevole disinteresse, e quindi volontaria sottrazione, al processo che direttamente lo riguardava.
Benchè quanto esposto sia da considerare assorbente, va ricordata anche la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen (Sez. U ,
n. 14573 del 25/11/2021, imputato D., Rv. 282848 – 02 ).
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Dunque, essendo pacifico che la notificazione al Grancagnolo Giuseppe, eseguita ai sensi dell’art
cod. proc pen, riportava l’annotazione per mancata consegna del plico irreperibilità del destinatario, risulta pienamente legittima la successiva co
dell’atto al difensore, eseguita proprio in applicazione della citata norma all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. E va altresì ribadito che, essendo s
giudicato sulla vicenda che ha riguardato l’odierno ricorrente, non sono comunq deducibili questioni di nullità (Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999, COGNOME
Rv. 213782 – 01; Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, COGNOME, Rv. 271703 – 0
rilevando invece, in questa sede, esclusivamente, l’accertamento della sussist o meno di vicende che, concretamente, abbiano impedito al predetto ricorrente
avere conoscenza del processo a suo carico, vicende correttamente escluse dal
Corte territoriale.
6. Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso. Segue per legge la cond del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu Roma, 28 novembre 2023
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Lo edana COGNOME
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NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
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Il Presidente