Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9161 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 9161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
Sull’istanza proposta da
NOME, nata in Romania il DATA_NASCITA
per la remissione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del 15/7/2022 della Corte di appello di Perugia
Visti gli atti e l’istanza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di accogliere la richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 luglio 2022, depositata il 18 maggio 2023, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Terni, con cui NOME COGNOME è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Con istanza del 28 settembre 2023 NOME COGNOME ha chiesto di essere rimessa in termini al fine di proporre ricorso per cassazione. Premesso che l’AVV_NOTAIO, suo difensore di fiducia, il 23 novembre 2022 aveva comunicato alla Corte di appello di Perugia la rinuncia al mandato difensivo e aveva rappresentato che la sua assistita era detenuta presso il carcere di Perugia, la ricorrente ha dedotto che l’avviso di deposito tardivo della motivazione della sentenza era stato notificato il 18 maggio 2023 presso lo studio dell’AVV_NOTAIO anziché nel luogo di detenzione. La ricorrente ha aggiunto di essere venuta a conoscenza della sentenza solo il 24 agosto 2023, allorquando il nuovo difensore si era recato presso la cancelleria della Corte di appello di Perugia per chiedere informazioni sullo stato del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza merita accoglimento.
Dall’esame degli atti emerge che l’avviso di deposito della sentenza di appello ex art. 548 cod. proc. pen. è stato notificato all’imputata presso il domicilio eletto nello studio di un difensore medio tempore revocato, nonostante ella si trovasse, al momento della notifica, in stato di detenzione.
Al riguardo deve rilevarsi che le notificazioni all’imputato detenuto devono essere sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, pur in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio (cfr.: Sez. U, n. 12778 dei 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01, che ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”).
Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 175 cod. proc. pen. per la restituzion nel termine per proporre ricorso per cassazione, essendo la notifica dell’avviso ex art. 548 cod. proc. pen. avvenuta in un luogo diverso dall’istituto penitenziario in cui era ristretta l’imputata, che, quindi, non è venuta a conoscenza della sentenza, ed essendo l’istanza di rimessione nel termine stata presentata il 28 settembre 2023, nel termine di 30 giorni dalla conoscenza della sentenza di appello, avvenuta il 24 agosto 2023.
Rimette nel termine NOME NOME per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 887/2022 del 15 luglio 2022. Così deciso il 6/2/2024