Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15457 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15457 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il 07/05/1994
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che
ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 18 dicembre 21)24, GLYPH in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord di con ianna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.c), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in S’Antimo il 2 giugno 2019), ha :oncesso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna e confermato li el resto.
L’imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, for -nulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione della legge processi iale e in specie dell’art. 178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen., per avere la Corte c i appello omesso la notifica del decreto di citazione al codifensore. A seguito della ;entenza del Tribunale di Napoli Nord del 3 aprile 2023, depositata il 3 luglio 2023, i difensori dell’imputato, avv.to NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME avevano proposto appello, allegando atto di nomina. L’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Corte di Appello di Napoli per il giorno 18 dicem )re 2024 era stato notificato, in data 18 ottobre 2024, solo all’avv. COGNOME indic to come unico difensore e non anche all’avv. COGNOME. L’avv. COGNOME a segi ito della notifica dell’avviso di trattazione cartolare del giudizio di appello, aveva ii viato, data GLYPH 11 GLYPH dicembre GLYPH 2014, GLYPH conclusioni GLYPH scritte GLYPH agli GLYPH indiri :zi GLYPH pec sez2EMAILpenaleEMAILnapoliEMAILgiustiziaEMAIL (come indicato nell’avviso di fissazione dell’udienza in appello) e depositoattipenali2EMAILcaEMAILnapoliEMAIL ( :ome da protocollo della Corte di Appello di Napoli relativo ai depositi telematici) con tal conclusioni l’avv. COGNOME aveva preliminarmente eccepito l’omessi notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello al codifensore. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Secondo quanto stabilito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazion a con la sentenza n. 22242/11,qualora l’imputato sia assistito da due difensori iso della data dell’udienza deve essere dato ad entrambi e l’omesso avviso ad un: dei sue difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime interme lio; tale nullità è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione d opera dell’altro difensore comparso. Nel caso in esame l’eccezione di nullità ra stata tempestivamente sollevata, sicché la sentenza deve ritenersi nulla ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rin Ji0 della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti consentito al Collegio, in considerazione de dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che, nonostante l’atto di appello a firma congiunta, l’avviso di f ssazione dell’udienza davanti alla Corte di Appello di Napoli era stato notificato sol ) ad uno dei difensori, il quale con memoria debitamente depositata aveva ec :epito la mancata notifica al codifensore.
Qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data di udienza deve . dato. ad -entrambi, con la conseguenza che l’omess: D avviso ad uno dei difensori dà luogo ad una nullità a regime intermedio (Sez. U, n. 6 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208163; Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, [i Sarno, Rv. 219229; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244 88). In quest’ottica, le Sezioni unite hanno stabilito che il termine ultimo di dei lucibili della predetta nullità a regime intermedio, ove essa inerisca al giudizio d appello, è quello della deliberazione della sentenza di secondo grado, a norma deli art. 180 cod. proc. pen., anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che lell’altro difensore, ancorchè ritualmente avvisati. Ma nei procedimenti in cui è obi ligatoria la presenza del difensore, la nullità derivante dall’omesso avviso della dat fissata, per l’udienza, ad uno dei due difensori di fiducia deve essere eccepita non nel termine ultimo di deducibilità, ex art. 180 cod. proc. pen., appena mer zionato, ma nel termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dall’altro d fensore, che sia presente, o, in caso di assenza di quest’ultimo, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art 97, comma 4, cod. proc. pen. e che ove, l’eccez one non venga formulata, la nullità è da ritenersi sanata (Sez. U, n. 22242 del 27/(. 1/2011, COGNOME, Rv. 249651). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie la nullità è stata tempestivamente eccepita dal ifensore ritualmente citato.
3.Ne consegue che la sentenza impugnata, affetta da nullità per ess re stato omesso l’avviso di fissazione dell’udienza al codifensore, deve essere nnullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di Appello di NE poli per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmetter ;i gli atti alla Corte di Appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma in data 8 aprile 2025
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Il Consiglie ensore GLYPH
Il Presidente