Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1421 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1421 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TESTA NOME, nato a Torremaggiore il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 15 novembre 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME, imputato del reato previsto e punito dall’art. 9 5 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 7 giugno 2022.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’appello presentato dal difensore dell’imputato era tardivo perché nel processo di primo grado il giudice aveva emesso la sentenza in data 7 giugno 2022, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di giorni 90 (scadente il 05.09.2022), e aveva poi depositato la sentenza nei termini (il 20.06.2022); di talché dal 6 settembre 2022 (rectius, dal 05.09.2022) decorreva il termine di 45 giorni per proporre impugnazione ai sensi degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
Poiché, dunque, il termine per l’impugnazione scadeva il 20 ottobre 2022 e poiché l’atto era stato spedito dal difensore in data 25 ottobre 2022, come risultava dalla data di spedizione apposta sulla busta contenente il gravame e dalla annotazione apposta dal cancelliere nell’epigrafe della sentenza app ellata, ne conseguiva che l’appello era stato proposto tardivamente e andava dichiarato inammissibile.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e segnatamente degli artt. 591 e 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l’impugnazione avverso la sentenza emessa in data 7 giugno 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia fosse stata proposta solo il 25 ottobre 2022, data del timbro postale apposto da RAGIONE_SOCIALE sulla busta contenente il citato gravame; mentre, invece, l’atto di appello inoltrato a mezzo plico raccomandato era stato accettato dalla “RAGIONE_SOCIALE” di Torremaggiore (FG), società che si occupava di servizi postali di raccolta e recapito e servizi a monte e a valle del recapito (vds. scheda ditta: all. 3 al ricorso), in data 20 ottobre 2022 (e cioè il giorno della scadenza del termine per impugnare) e in pari data era stato inoltrato alla Corte d’Appello di Bari per il tramite di RAGIONE_SOCIALE (vds. ricevuta di accettazione rilasciata in data 20.10.2022 dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ : all. 4 al ricorso ) . Sicché non assumeva alcuna rilevanza il timbro di ricezione di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE indicante una data successiva (25.10.2022), atteso che la RAGIONE_SOCIALE era ufficio postale privato riconosciuto a tutti gli effetti di legge dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con licenza n. 2730 del 2015 AUG/3786/29015, indicato nell’elenco operatori postali aggiornato al 23.10.2020 al n. 2112 pag. 38 di 58 di licenza individuale. Poiché la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era autorizzata ad accettare corrispondenza con pieno valore legale e il gravame era stato accettato nel suo ufficio postale privato di Torremaggiore (FG) il giorno 20 ottobre 2022 e considerato che, ai sensi dell’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., ‘ L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma ‘, ne conseguiva che l’impugnazione avverso la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia era stata proposta nei termini di legge.
Il Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente lamenta l’errore commesso dal la Corte di appello nel ritenere che l’impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 7 giugno 2022 fosse stata proposta il 25 ottobre 2022, e quindi dopo il decorso del termine per l’impugnazione, scadente il 20 ottobre 2022, avendo dato rilevanza alla data del timbro postale apposto da RAGIONE_SOCIALE sulla busta contenente l ‘atto di appello; mentre invece l’atto di appello inoltrato a mezzo plico raccomandato era stato accettato in data 20 ottobre 2022 (e cioè il giorno della scadenza del termine per impugnare) dalla “RAGIONE_SOCIALE” di Torremaggiore (FG), ufficio postale privato riconosciuto a tutti gli effetti di legge dal RAGIONE_SOCIALE.
La circostanza relativa alla tempestività della proposizione dell’atto di appello è accertabile da questa Corte in quanto, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 -01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 – 01).
Ciò posto, osserva la Corte che dall’esame del fascicolo di ufficio risulta che nel dispositivo della sentenza pronunciata in data 7 giugno 2022 il G.u.p. del Tribunale di Foggia aveva indicato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, a norma dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; di talché il termine per il deposito della motivazione scadeva il 5 settembre 2022.
Risulta, poi, che la sentenza era stata depositata nei termini (il 20.06.2022). Pertanto, il termine di 45 giorni per proporre impugnazione fissato dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorreva, a norma dell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito della sentenza, e quindi dal 5 settembre 2022 ; di talché l’ultimo giorno utile per proporre impugnazione era il 20 ottobre 2022.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta, poi, che, in effetti, l’atto di appello è stato inoltrato dal ricorrente a mezzo plico raccomandato accettato dalla “RAGIONE_SOCIALE” di Torremaggiore (FG), ufficio postale privato riconosciuto a tutti gli effetti di legge dal RAGIONE_SOCIALE, in data 20 ottobre 2022 (e cioè il giorno della scadenza del termine per impugnare) e in pari data era stato inoltrato alla Corte d’Appello di Bari per il tramite di RAGIONE_SOCIALE (vds. ricevuta di accettazione rilasciata in data 20.10.2022 dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘: all. n. 4 al ricorso ) .
In tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione, l’art. 583, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che ‘ L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma’ .
L’ effetto anticipatorio di cui all’art. 583, comma 2, cod. proc. pen. può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, data di entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in RAGIONE_SOCIALE la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate “attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie” (Sez. 3, n. 38206 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270967 -01; Sez. 3, n. 20380 del 06/11/2014, dep. 2015, COGNOME e altro, Rv. 263643; Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013, dep. 2014, Padovano, Rv. 258397 01).
Osserva, poi, la Corte che il principio per il quale il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante, scisso da quello del perfezionamento per il destinatario, è da individuare nel momento in cui, con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, l’attività incombente sul notificante è
completata, deve essere applicato anche nell’ipotesi di mera comunicazione di un atto a mezzo dell’ufficio postale, ipotesi nella quale l’attività incombente sul notificante è completata con l’attestata consegna dell’atto all’ufficio postale (Sez. 3, n. 38206 del 03/05/2017, COGNOMEAversa, Rv. 270967 – 01).
Applicando il richiamato principio, il momento di spedizione della raccomandata va fatto coincidere con quello, logicamente e storicamente precedente, di consegna all’ufficio postale della raccomandata stessa.
Sicché non assumeva alcuna rilevanza il timbro di ricezione di RAGIONE_SOCIALE indicante una data successiva (25.10.2022).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l ‘ulteriore corso .
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l ‘ulteriore corso Così deciso il 10/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME